Cassazione Penale, Sentenza n. 13767/2023 del 31/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Catania che aveva respinto la richiesta di concessione di misure alternative alla detenzione (affidamento al servizio sociale, anche terapeutico, ovvero detenzione domiciliare). L'unico motivo dedotto in Cassazione era la violazione dell'art. 94 d.P.R. n. 309/1990: il ricorrente sosteneva che tale norma non imponga la documentazione del programma terapeutico richiesto per l'affidamento.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. Dalle verifiche effettuate tramite il servizio informatico penitenziario è emerso che il ricorrente era stato ammesso all'affidamento in prova terapeutico il 10 gennaio 2023, pertanto aveva ottenuto la misura oggetto dell'impugnazione e non aveva più interesse alla decisione del ricorso. La Corte ha richiamato il principio secondo cui l'interesse all'impugnazione deve essere concreto e attuale sia al momento della presentazione sia al momento della decisione. Non sono state disposte condanne al pagamento delle spese processuali né sanzioni pecuniarie. Decisione resa il 10 febbraio 2023.
Norme richiamate
La Corte non si è pronunciata nel merito sull'interpretazione dell'art. 94 poiché ha deciso per inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse; il ricorrente aveva dedotto che l'art. 94 non imponga la documentazione del programma terapeutico.
Cass., Sez. I, 19 settembre 2017, n. 11302 (Rv. 272308)
Sentenza richiamata a supporto del principio che, in caso di inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse, non sussistono automaticamente i presupposti per la condanna alle spese o per sanzioni pecuniarie.
Principio dell'interesse all'impugnazione
Principio secondo cui l'interesse ad impugnare deve essere concreto e attuale sia al momento del deposito del ricorso sia al momento della decisione; la sopravvenuta acquisizione del beneficio impugnato determina la perdita dell'interesse e l'inammissibilità.
Massime di principio
- Se il ricorrente ottiene, successivamente alla proposizione del ricorso, la misura o il beneficio oggetto dell'impugnazione, il ricorso può essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
- L'interesse a impugnare deve sussistere non solo al momento della presentazione del ricorso, ma anche al momento della decisione; eventi sopravvenuti che eliminano l'utilità del provvedimento impugnato rendono il ricorso privo di oggetto.
- In caso di sopravvenuta carenza di interesse il giudice può decidere senza entrare nel merito della questione sottoposta; in tali casi non è automatica la condanna alle spese o l'irrogazione di sanzioni pecuniarie.
- Se si desidera comunque una pronuncia sul tema giuridico (es. interpretazione di norme come l'art. 94 DPR 309/1990), valutare la presenza di un interesse attuale diverso (es. effetti pregiudizievoli residui) oppure considerare il ritiro o la comunicazione tempestiva della sopravvenuta situazione al giudice per evitare decisioni inutili.
- Nel contesto delle misure alternative alla detenzione, la mancata produzione di documentazione terapeutica può essere contestabile, ma qualora il ricorrente ottenga successivamente l'affidamento terapeutico la questione sostanziale potrebbe non essere esaminata per sopravvenuta carenza di interesse.
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