Sentenza n. 584/2026 - Roma, Sezione 2
per l'annullamento del silenzio - rigetto formatosi ai sensi dell’art. 25, comma 4, del d.lgs. n. 241/1990 in data 31 luglio 2025 a seguito della richiesta di accesso prot. n. CB/2025/0081748 del 1° luglio 2025 rivolta a Roma Capitale in data 30 giugno 2025, protocollata in data 1° luglio 2025 e rimasta senza alcun riscontro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-rigetto formatosi sull’istanza di accesso ai documenti relativi alla residenza anagrafica del debitore
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione comunale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente proponeva ricorso ai sensi dell’art. 116 c.p.a. contro il silenzio-rigetto formatosi, ai sensi dell’art. 25, comma 4, d.lgs. n. 241/1990, sull’istanza volta a ottenere tutti gli atti relativi alla residenza anagrafica del proprio creditore/debitore risultato irreperibile, inclusi la dichiarazione di residenza, gli allegati e gli accertamenti e controlli d’ufficio svolti prima e dopo la convalida della registrazione. Deduceva di avere un interesse difensivo, in quanto la documentazione sarebbe stata necessaria per l’esercizio del diritto di difesa nei confronti del debitore, il quale avrebbe verosimilmente effettuato una falsa dichiarazione di residenza per sottrarsi all’esecuzione mobiliare. Roma Capitale, ritualmente evocata, non si costituiva. In camera di consiglio il TAR rilevava d’ufficio, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., la possibile inammissibilità del ricorso per omessa notifica al controinteressato tecnico, individuato nel soggetto cui si riferivano i dati anagrafici richiesti. A seguito di tale rilievo, il difensore del ricorrente dichiarava di rinunciare al giudizio.
La decisione
Il TAR dichiarava il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi degli artt. 35, comma 1, lett. c), e 84, comma 4, c.p.a., applicando il principio della ragione più liquida. La dichiarazione resa dal difensore in udienza determinava il venir meno dell’interesse alla decisione. Il giudice precisava che non ricorrevano i presupposti per dichiarare l’estinzione del giudizio, poiché non erano state osservate le formalità previste dall’art. 84, comma 4, c.p.a. La sentenza richiama il principio secondo cui il ricorrente conserva la disponibilità dell’azione sino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione e può dichiarare di non avere più interesse alla pronuncia; in tal caso il giudice deve dichiarare l’improcedibilità, non potendo sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire. Nulla sulle spese, in ragione della mancata costituzione di Roma Capitale.
Norme richiamate
art. 25, comma 4, d.lgs. n. 241/1990
Il silenzio formatosi sull’istanza di accesso è stato indicato come oggetto dell’impugnazione, ma non è stato esaminato nel merito a causa della sopravvenuta carenza di interesse.
Il ricorso per l’accesso è stato proposto nelle forme del rito speciale previsto per le controversie in materia di accesso, ma non è stato deciso nel merito.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
La disposizione è stata applicata per dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
La disposizione è stata richiamata per distinguere la rinuncia formalmente perfezionata, idonea a determinare l’estinzione, dalla dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse, che comporta l’improcedibilità.
È stato dato avviso alle parti dei profili di possibile inammissibilità derivanti dall’omessa notifica del ricorso al controinteressato.
Massime di principio
- Nel giudizio amministrativo, il ricorrente mantiene la disponibilità dell’azione sino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione e può dichiarare di avere perso interesse alla pronuncia.
- La dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse resa dal ricorrente o dal suo difensore determina l’improcedibilità del ricorso, anziché l’estinzione, quando non siano state rispettate le formalità prescritte per la rinuncia al ricorso.
- Il giudice non può procedere d’ufficio alla valutazione dell’interesse ad agire né sostituirsi al ricorrente nella scelta di coltivare o meno la domanda, fondata su valutazioni personali del titolare dell’azione.
- Nel giudizio sull’accesso, il soggetto cui si riferiscono i documenti richiesti può rivestire la qualità di controinteressato tecnico; l’omessa notifica del ricorso a tale soggetto può comportare l’inammissibilità della domanda.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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