Cassazione Penale, Sentenza n. 27654/2024 del 11/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva autorizzato la consegna temporanea a fini processuali emessa a fronte di un mandato di arresto europeo belga. Il ricorrente deduceva: 1) litispendenza/procedimenti paralleli tra il procedimento italiano (operazione "Eureka") e quello belga (operazione "Costa"), con violazione del divieto di doppia giurisdizione e ne bis in idem e omessa attivazione della procedura di concentrazione dei procedimenti prevista dalla decisione quadro 2009/948/GAI e dal d.lgs. n.29/2016; chiedeva che la consegna fosse subordinata alla verifica da parte dell'Autorità belga della sussistenza della litispendenza; 2) violazione dell'art.6 CEDU per compressione del diritto di difesa, sostenendo che la consegna temporanea limiterebbe la possibilità di difendersi compiutamente oltre la mera presenza alle udienze.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha richiamato che il ricorrente aveva prestato consenso alla consegna temporanea e non aveva sollevato in sede di appello le questioni dedotte in cassazione. La Corte ha precisato che: a) il motivo relativo alla litispendenza deve essere gestito mediante la procedura di concentrazione prevista dalla decisione quadro 2009/948/GAI e dal d.lgs. 29/2016, avviata dall'autorità competente dello Stato in cui è pendente il procedimento interno; b) il giudice chiamato a pronunciarsi sul mandato di arresto europeo può valutare solo il profilo della territorialità/collegamento della condotta ai fini dell'art.18-bis della legge n.69/2005 (rifiuto facoltativo), non sostituendosi alle consultazioni tra autorità giudiziarie per la concentrazione dei procedimenti; c) la questione relativa al diritto di difesa è incompatibile con il consenso prestato e, in ogni caso, il mandato belga prevedeva la partecipazione a tutte le udienze calendarizzate. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
Carta di Nizza
Richiamata dal ricorrente in relazione al principio ne bis in idem; la Corte ha ritenuto che la questione del ne bis in idem va affrontata tramite la procedura di concentrazione tra autorità competenti, e non come motivo automatico di rifiuto nel giudizio sul mandato d'arresto quando è stato prestato consenso alla consegna.
Convenzione di Schengen
Citando la disciplina sul ne bis in idem, la Corte ha osservato che la verifica dell'eventuale sovrapposizione di procedimenti rientra nel meccanismo di cooperazione e concentrazione fra Stati membri e non nel sindacato immediato sul provvedimento di consegna quando sussiste consenso.
Decisione quadro 2002/584/GAI (mandato di arresto europeo)
Fornisce la cornice del mandato di arresto europeo: la Corte ricorda che la procedura di consegna deve rispettare le previsioni del mandato d'arresto europeo e che non è prevista la condizione atipica richiesta dal ricorrente.
Decisione quadro 2009/948/GAI
Stabilisce il meccanismo di prevenzione e risoluzione dei conflitti di giurisdizione e la procedura di concentrazione dei procedimenti paralleli tra Stati membri; la Corte ha sottolineato che l'avvio di tale procedura spetta all'autorità competente dello Stato dove è pendente il procedimento interno.
Norma di recepimento della decisione quadro 2009/948/GAI: individua l'autorità giudiziaria procedente italiana e il Procuratore generale presso la Corte di appello come punti di contatto/consultazione per la concentrazione dei procedimenti; la Corte ha richiamato queste competenze procedurali.
art. 18-bis, comma 1, lett. b) (modificata dalla legge n.117/2019)
Prevede il motivo facoltativo di rifiuto della consegna quando parte della condotta sia avvenuta in Italia e risulti pendente un procedimento per gli stessi fatti; la Corte ha chiarito che tale motivo sussiste solo se emerge con certezza dal mandato o dagli atti che parte della condotta è avvenuta in Italia e che la questione rientra nel vaglio del giudice nazionale chiamato a decidere sulla consegna.
CEDU
Invocato dal ricorrente per la tutela del diritto di difesa; la Corte ha ritenuto che la partecipazione alle udienze prevista dal mandato belga e il consenso alla consegna attenuino la rilevanza della dedotta compressione del diritto di difesa nel contesto del provvedimento impugnato.
Richiamato in relazione al principio di territorialità: la Corte ha spiegato che per configurare il motivo facoltativo di rifiuto occorre la certezza che una parte della condotta sia avvenuta in Italia, con collegamento naturalistico alla condotta estera.
Massime di principio
- Il consenso del consegnando alla consegna temporanea può limitare o escludere l'opposizione a motivi facoltativi di rifiuto sollevati successivamente; chi presta consenso rischia di perdere argomentazioni difensive connesse alla consegna.
- La questione della litispendenza tra procedimenti in Stati diversi va gestita tramite la procedura di concentrazione prevista dalla decisione quadro 2009/948/GAI e dal d.lgs. n.29/2016: l'autorità competente ad avviare le consultazioni è quella dello Stato in cui è pendente il procedimento interno.
- Il giudice chiamato a decidere su un mandato di arresto europeo valuta primariamente la sussistenza dei presupposti di consegna (compreso il possibile collegamento territoriale ai sensi dell'art.18-bis l.69/2005); non può sostituirsi alla procedura di consultazione interautorità prevista per i conflitti di giurisdizione.
- Le questioni di merito non sollevate nelle fasi processuali anteriori (es. in appello) sono spesso inammissibili in cassazione; per preservare le ragioni di impugnazione è necessario sollevarle tempestivamente.
- Invocare la violazione dell'art.6 CEDU relativamente alla limitazione del diritto di difesa richiede prova concreta e specifica della compressione; la mera previsione della partecipazione a udienze o la temporaneità della consegna non basta automaticamente a fondare la violazione.
- Se si ritiene sussistere un rischio di ne bis in idem tra procedimenti in Stati membri, l'azione corretta è sollecitare l'attivazione del meccanismo di concentrazione tra autorità giudiziarie competenti, non chiedere condizioni atipiche alla consegna nel giudizio sul mandato d'arresto.
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