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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 01787/2026 del 16/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore impugnava l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva annullato la misura cautelare degli arresti domiciliari applicata dal GIP a carico di Francesco Federici per il reato previsto dall'art. 391-ter, terzo comma, c.p., aggravato dall'art. 416-bis. Il PM deduceva violazione e falsa applicazione di legge e contraddittorietà del provvedimento del riesame nella parte in cui escludeva la configurabilità del concorso morale del padre nel reato commesso dal figlio detenuto. In particolare il ricorrente contestava che il Tribunale avesse affermato, in modo apodittico, che il fatto che il padre avesse ricevuto soltanto le telefonate del figlio escludesse automaticamente il concorso, senza valutare che una condotta passiva, se consapevole e costante (495 conversazioni fra il 22/10/2020 e il 4/01/2021, con scambi su temi di natura illecita e due esortazioni esplicite a risentirsi), possa aver dato spunto o rafforzato il proposito criminoso del detenuto e quindi costituire contributo morale rilevante. Il PM chiedeva quindi l'annullamento con rinvio dell'ordinanza e la conferma delle esigenze cautelari originarie.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso del Procuratore ritenendolo fondato. Ha rilevato che il Tribunale del riesame non ha motivato in modo lineare e non contraddittorio l'esclusione del concorso morale, nonostante emergessero numerose conversazioni rilevanti (contenuti a sfondo criminoso, esortazioni a future comunicazioni, ritrovamento di un fucile indicato nelle conversazioni). La Suprema Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio al Tribunale del riesame di Catanzaro per un nuovo esame, invitandolo a valutare se la condotta del padre abbia effettivamente rafforzato o agevolato il proposito criminoso del figlio e, in tal caso, se configurare il concorso di persone nell'ambito dell'art. 391-ter, terzo comma, c.p.; la valutazione sulle esigenze cautelari è rimessa al giudice di rinvio.

Norme richiamate

  • art. 391-ter cod. pen. (Accesso indebito a dispositivi idonei alla comunicazione da parte di soggetti detenuti)

    "chiunque indebitamente procura a un detenuto un apparecchio telefonico o altro dispositivo idoneo ad effettuare comunicazioni o comunque consente a costui l'uso indebito dei predetti strumenti o introduce in un istituto penitenziario uno dei predetti strumenti al fine di renderlo disponibile a una persona detenuta è punito con la pena della reclusione da uno a quattro anni"; il terzo comma prevede che la stessa pena si applichi anche al detenuto che indebitamente riceve o utilizza il dispositivo

    La norma incrimina sia chi procura/introduce/consente l'uso indebito del dispositivo sia il detenuto che lo riceve/utilizza; la Corte sottolinea che, a fronte di tale fattispecie autonoma, il concorso di terzi (ai sensi dell'art. 110 c.p.) resta valutabile quando sussista un contributo partecipativo morale o materiale che abbia rafforzato o stimolato l'uso illecito.

  • art. 110 cod. pen. (Concorso di persone nel reato)

    "Chiunque concorre nel reato è punito secondo le norme che stabiliscono la pena per il delitto"

    Principio dell'equivalenza dei contributi: ciascun concorrente risponde del fatto commesso nei limiti della responsabilità personale; la norma consente di estendere la punibilità a condotte atipiche (istigazione, rafforzamento del proposito, agevolazione) purché vi sia un apporto partecipativo effettivo e causalmente rilevante.

  • art. 9 del d.l. 21 ottobre 2020, n. 130 (conv. legge 18 dicembre 2020, n. 173)

    "introduzione nel codice penale dell'art. 391-ter..."

    Norma che ha introdotto l'art. 391-ter con l'intento di contrastare la diffusione illecita di telefoni in carcere e di sanzionare sia i fornitori sia i detenuti; la Corte richiama il contesto legislativo per spiegare la ratio della tutela penale e l'autonomia della fattispecie in capo al detenuto.

  • art. 27 Cost.

    "La responsabilità penale è personale."

    Principio costituzionale che vincola la valutazione del concorso: la responsabilità penale deve fondarsi su un contributo personale al fatto, non su responsabilità oggettiva; pertanto il giudice deve appurare l'effettività del contributo morale o materiale.

  • art. 40 cod. pen., comma 2 (omissione)

    "Non impedendo un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire..."

    La mera omissione non è punibile salvo che sussista un obbligo giuridico di impedire l'evento; la distinzione tra connivenza non punibile e concorso richiede che il comportamento non sia meramente passivo ma abbia concretamente contribuito al risultato.

  • art. 391-bis cod. pen. e art. 41-bis ord. pen. (richiamati nel medesimo contesto)

    Citati come limiti/alternative regolamentari: l'art. 391-bis disciplina l'agevolazione delle comunicazioni per i detenuti sottoposti a regimi differenziati (art. 41-bis), e indica ipotesi particolari rispetto alle quali deve valutarsi la 'indebitezza' dell'uso dei dispositivi.

  • art. 416-bis cod. pen. (aggravante)

    Rilevata come circostanza aggravante collegata alla partecipazione ad una associazione di tipo mafioso; nel caso concreto la qualificazione della comunicazione come a contenuto associativo aggrava la posizione.

Massime di principio

  • La distinzione tra connivenza non punibile e concorso morale dipende dalla presenza di un contributo positivo (materiale o morale) che abbia effettivamente stimolato, rafforzato o agevolato il proposito criminoso dell'autore principale; non è sufficiente la mera ricezione passiva di comunicazioni.
  • Frequenza, durata, contenuto delle conversazioni e specifiche esortazioni a proseguire nell'uso illecito del telefono sono elementi fattuali che possono far prospettare il concorso morale: vanno valutati nel loro complesso e motivati esplicitamente dal giudice.
  • Il giudice deve motivare in modo lineare e non contraddittorio sul nesso di causalità tra la condotta dell'eventuale concorrente e la realizzazione del reato del detenuto, indicando in quale forma si è concretizzato il contributo (istigazione, rafforzamento, agevolazione, ecc.).
  • La responsabilità penale resta personale: non si può imputare a terzi il fatto altrui senza prova di un apporto personale e rilevante; viceversa, prove di adesione chiara o di esortazione reiterata possono giustificare l'imputazione per concorso.
  • In sede cautelare il giudice deve anche valutare se persistono esigenze cautelari (pericolo di reiterazione, inquinamento probatorio, pericolosità sociale) sulla base degli elementi nuovi o ricostruiti e motivare il mantenimento o la revoca della misura.
  • La mera omissione o la tolleranza non sempre configurano reato: solo se esiste un obbligo giuridico di impedire l'evento o se la condotta di tolleranza assume natura attiva e idonea a rafforzare il proposito criminoso può sorgere responsabilità penale.

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