Cassazione Penale, Sentenza n. 42289/2022 del 09/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Tre motivi principali: (1) violazione di norma processuale e vizio di motivazione per l'omessa valutazione, da parte del primo giudice, di una memoria ex art. 121 c.p.p. che contestava la determinazione della base imponibile; (2) vizio di motivazione nella quantificazione dell'imposta evasa: omissione dei costi per premi INAIL e ingiustificata esclusione di costi relativi a fatture ritenute false emesse in favore della "2F Impianti", della "Pentadelta s.r.l." e della "Fimar s.r.l."; (3) violazione di legge (artt. 191 e 192 c.p.p. e art. 5 d.lgs. n.74/2000) per la presunta pregressa verifica fiscale nei confronti della "Pentalfa s.r.l." che renderebbe inutilizzabile o comunque bisognoso di conferma il processo verbale di constatazione del 10/02/2016.
La decisione
La Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto che l'omessa esplicita valutazione di memorie difensive non costituisce causa di nullità: la Corte d'appello ha correttamente ritenuto che il Tribunale avesse implicitamente valutato e confutato le argomentazioni difensive attribuendo valore probatorio al verbale di constatazione e alla deposizione dell'ufficiale. Sul secondo motivo ha ritenuto valida e coerente la quantificazione dell'imposta evasa: la Corte territoriale ha motivato adeguatamente perché le stampe prodotte dalla difesa erano inaffidabili (non rinvenute nello studio del commercialista) e perché la difesa non aveva chiesto l'escussione del professionista, riducendo il valore probatorio dei documenti. Sul terzo motivo la Corte ha dichiarato la deduzione inammissibile in Cassazione perché la questione non era stata dedotta in sede di appello. Conseguenza: rigetto del ricorso e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, cod. proc. pen. (lett. b), c), e))
Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione; la Corte richiama la corretta inquadratura dei motivi presentati (vizio di motivazione e violazione di norme processuali)
art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Richiamato in relazione all'allegata nullità per omessa valutazione di memorie difensive; la Corte afferma che l'omessa esplicita valutazione non costituisce nullità automatica
Riferimento alle memorie difensive; la sentenza sottolinea che tali memorie devono essere considerate dal giudice ma la mancata esplicita menzione non implica nullità
artt. 191 e 192, cod. proc. pen.
Norme sulla inutilizzabilità e conferma di atti d'indagine; la Corte osserva che la questione non era stata soggetta a gravame e quindi non deducibile in Cassazione
Norma richiamata in relazione a profili di utilizzabilità degli atti nelle indagini tributarie; la Corte non ha accolto la censura perché non proposta in appello
art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Richiamato nel ragionamento sul vizio di aspecificità dei motivi di impugnazione reiterati in cassazione rispetto a quelli già affrontati in appello
Norma che dispone l'onere delle spese processuali a carico del ricorrente in caso di rigetto del ricorso; applicata dalla Corte
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato in relazione alla sintesi delle doglianze conformemente al disposto procedurale per il contenuto del ricorso
art. 23, commi 8 e 9, d.l. n.137/2020 e successive proroghe
Richiamate le disposizioni procedurali che hanno autorizzato il trattamento del procedimento in udienza camerale secondo le modalità emergenziali; richiamo procedurale e non pregiudizievole sul merito
Massime di principio
- L'omessa esplicita menzione nelle motivazioni di memorie difensive non determina automaticamente la nullità del provvedimento: tuttavia la mancata valutazione può essere censurata quanto alla correttezza e completezza della motivazione e deve emergere che il giudice ha comunque preso in considerazione le ragioni difensive
- Documenti prodotti dalla difesa risultano deboli se non trovati nella sede di verifica o non supportati dall'escussione di testimoni (es. il commercialista); il mancato interesse della difesa a chiedere l'escussione può ridurre il valore probatorio di tali documenti
- Non è ammissibile dedurre in Cassazione questioni che non siano state oggetto di motivi di gravame in sede di appello: le nuove questioni devono essere sollevate tempestivamente per essere esaminate in sede di legittimità
- I motivi di ricorso che si limitano a riproporre ragioni già ampiamente esaminate e ritenute infondate dal giudice di appello possono essere dichiarati aspecifici e quindi inammissibili
- Nelle contestazioni sulla quantificazione dell'imposta evasa è essenziale una critica specifica e collegata alla motivazione del giudice di merito; le critiche generiche o non correlate all'argomentazione del gravame sono destinate a essere respinte
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