Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 42289/2022 del 09/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Tre motivi principali: (1) violazione di norma processuale e vizio di motivazione per l'omessa valutazione, da parte del primo giudice, di una memoria ex art. 121 c.p.p. che contestava la determinazione della base imponibile; (2) vizio di motivazione nella quantificazione dell'imposta evasa: omissione dei costi per premi INAIL e ingiustificata esclusione di costi relativi a fatture ritenute false emesse in favore della "2F Impianti", della "Pentadelta s.r.l." e della "Fimar s.r.l."; (3) violazione di legge (artt. 191 e 192 c.p.p. e art. 5 d.lgs. n.74/2000) per la presunta pregressa verifica fiscale nei confronti della "Pentalfa s.r.l." che renderebbe inutilizzabile o comunque bisognoso di conferma il processo verbale di constatazione del 10/02/2016.

La decisione

La Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto che l'omessa esplicita valutazione di memorie difensive non costituisce causa di nullità: la Corte d'appello ha correttamente ritenuto che il Tribunale avesse implicitamente valutato e confutato le argomentazioni difensive attribuendo valore probatorio al verbale di constatazione e alla deposizione dell'ufficiale. Sul secondo motivo ha ritenuto valida e coerente la quantificazione dell'imposta evasa: la Corte territoriale ha motivato adeguatamente perché le stampe prodotte dalla difesa erano inaffidabili (non rinvenute nello studio del commercialista) e perché la difesa non aveva chiesto l'escussione del professionista, riducendo il valore probatorio dei documenti. Sul terzo motivo la Corte ha dichiarato la deduzione inammissibile in Cassazione perché la questione non era stata dedotta in sede di appello. Conseguenza: rigetto del ricorso e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, cod. proc. pen. (lett. b), c), e))

    Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione; la Corte richiama la corretta inquadratura dei motivi presentati (vizio di motivazione e violazione di norme processuali)

  • art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione all'allegata nullità per omessa valutazione di memorie difensive; la Corte afferma che l'omessa esplicita valutazione non costituisce nullità automatica

  • art. 121, cod. proc. pen.

    Riferimento alle memorie difensive; la sentenza sottolinea che tali memorie devono essere considerate dal giudice ma la mancata esplicita menzione non implica nullità

  • artt. 191 e 192, cod. proc. pen.

    Norme sulla inutilizzabilità e conferma di atti d'indagine; la Corte osserva che la questione non era stata soggetta a gravame e quindi non deducibile in Cassazione

  • art. 5, d.lgs. n. 74 del 2000

    Norma richiamata in relazione a profili di utilizzabilità degli atti nelle indagini tributarie; la Corte non ha accolto la censura perché non proposta in appello

  • art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    Richiamato nel ragionamento sul vizio di aspecificità dei motivi di impugnazione reiterati in cassazione rispetto a quelli già affrontati in appello

  • art. 616, cod. proc. pen.

    Norma che dispone l'onere delle spese processuali a carico del ricorrente in caso di rigetto del ricorso; applicata dalla Corte

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione alla sintesi delle doglianze conformemente al disposto procedurale per il contenuto del ricorso

  • art. 23, commi 8 e 9, d.l. n.137/2020 e successive proroghe

    Richiamate le disposizioni procedurali che hanno autorizzato il trattamento del procedimento in udienza camerale secondo le modalità emergenziali; richiamo procedurale e non pregiudizievole sul merito

Massime di principio

  • L'omessa esplicita menzione nelle motivazioni di memorie difensive non determina automaticamente la nullità del provvedimento: tuttavia la mancata valutazione può essere censurata quanto alla correttezza e completezza della motivazione e deve emergere che il giudice ha comunque preso in considerazione le ragioni difensive
  • Documenti prodotti dalla difesa risultano deboli se non trovati nella sede di verifica o non supportati dall'escussione di testimoni (es. il commercialista); il mancato interesse della difesa a chiedere l'escussione può ridurre il valore probatorio di tali documenti
  • Non è ammissibile dedurre in Cassazione questioni che non siano state oggetto di motivi di gravame in sede di appello: le nuove questioni devono essere sollevate tempestivamente per essere esaminate in sede di legittimità
  • I motivi di ricorso che si limitano a riproporre ragioni già ampiamente esaminate e ritenute infondate dal giudice di appello possono essere dichiarati aspecifici e quindi inammissibili
  • Nelle contestazioni sulla quantificazione dell'imposta evasa è essenziale una critica specifica e collegata alla motivazione del giudice di merito; le critiche generiche o non correlate all'argomentazione del gravame sono destinate a essere respinte

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.