Parere n. 670/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto dal signor -OMISSIS- contro la Prefettura di -OMISSIS- – Sportello Unico per l’Immigrazione per l’annullamento del provvedimento P-GE/Q/2023/100831 del 3 agosto 2023 di revoca nulla osta al lavoro subordinato per lavoro stagionale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeRevoca del nulla osta al lavoro subordinato stagionale per sopravvenuta mancanza dei presupposti relativi al settore produttivo, alla stagionalità dell’attività e alla capacità economica del datore di lavoro
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
Il ricorrente ha impugnato la revoca del nulla osta rilasciato per l’ingresso e il lavoro subordinato stagionale, deducendo, da un lato, che l’attività edilizia rientrerebbe in senso lato nei settori produttivi dell’agricoltura e turistico-alberghiero previsti dalla normativa applicata e, dall’altro, che non sarebbero state fornite sufficienti evidenze probatorie circa l’incapacità economica del datore di lavoro di assumere sei lavoratori. Il Consiglio di Stato ha dovuto verificare la legittimità della revoca, anche alla luce del carattere plurimotivato del provvedimento, del rispetto del contraddittorio procedimentale e dell’onere del ricorrente e del datore di lavoro di dimostrare la sussistenza dei requisiti necessari.
Il parere
Il parere ritiene il ricorso infondato e ne propone il rigetto, assorbita l’istanza cautelare. Il provvedimento impugnato è plurimotivato e si fonda, tra l’altro, sulla mancata dimostrazione della capacità economica del datore di lavoro per l’assunzione di sei lavoratori. Tale autonoma ragione è stata ritenuta legittima e sufficiente a sostenere la revoca, rendendo non necessario l’esame degli ulteriori profili relativi al settore dell’attività e alla sua stagionalità. Il ricorrente non ha prodotto documentazione idonea a smentire gli accertamenti risultanti dal portale dell’Agenzia delle entrate; inoltre, il datore di lavoro non aveva riscontrato la comunicazione di avvio del procedimento mediante osservazioni o documenti. In applicazione del principio desumibile dall’art. 2697 c.c., chi richiede un beneficio deve dimostrare la sussistenza dei requisiti necessari per ottenerlo. Il dovere di istruttoria dell’Amministrazione non si estende alla ricerca di elementi di fatto nella disponibilità dell’istante e non allegati da quest’ultimo.
Osservazioni
Plurimotivazione del provvedimento
La revoca del nulla osta è sorretta da due autonome ragioni ostative. È sufficiente accertare la legittimità di una sola di esse per confermare il provvedimento e respingere il ricorso, poiché l’eventuale fondatezza delle censure relative all’altra motivazione non potrebbe comunque determinare l’annullamento dell’atto.
Capacità economica del datore di lavoro
La censura relativa all’insufficienza delle prove dell’incapacità economica è infondata. Il ricorrente non ha prodotto documentazione idonea a smentire l’accertamento effettuato mediante consultazione del portale dell’Agenzia delle entrate circa l’assenza di importi fiscali attestanti la capacità economica per l’assunzione di sei lavoratori.
Onere di allegazione e prova
L’onere di dimostrare la sussistenza dei requisiti necessari per conseguire il beneficio grava su chi lo richiede. Il dovere di istruttoria dell’Amministrazione non impone di acquisire autonomamente elementi di fatto non allegati, soprattutto quando siano nella disponibilità dell’istante e la loro produzione sia più agevole per quest’ultimo.
Contraddittorio procedimentale
Il contraddittorio è stato rispettato mediante la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 10-bis della l. 241/1990. Il datore di lavoro, pur essendo il soggetto istante, non ha presentato osservazioni o documenti utili a confutare le risultanze dell’Agenzia delle entrate.
Attività edilizia e stagionalità
Il motivo relativo alla riconducibilità dell’attività edilizia-artigianale ai settori produttivi dell’agricoltura e turistico-alberghiero e alla sussistenza del carattere stagionale è stato ritenuto inidoneo a modificare l’esito del ricorso, poiché l’altra autonoma ragione ostativa relativa alla capacità economica è stata confermata.
Norme richiamate
art. 24 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286
come modificato dalla legge 189/2002
Disciplina il rilascio del nulla osta al lavoro subordinato stagionale per lavoratori stranieri.
art. 42, comma 2, d.l. 21 giugno 2022, n. 73, convertito nella l. 4 agosto 2022, n. 122
Costituisce la base normativa indicata per il rilascio del nulla osta all’ingresso del lavoratore straniero.
art. 10-bis l. 7 agosto 1990, n. 241
La comunicazione procedimentale ha consentito agli interessati di presentare osservazioni e documenti prima dell’adozione della revoca; il relativo contraddittorio è stato ritenuto rispettato.
art. 2697 c.c.
Chi aspira al conseguimento di un diritto o beneficio deve dimostrare la sussistenza dei requisiti richiesti per ottenerlo.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
È richiamato quale presupposto per l’oscuramento delle generalità e degli ulteriori dati identificativi.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
È richiamato, unitamente all’art. 52 del d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati.
Massime di principio
- Nel caso di un provvedimento amministrativo plurimotivato, l’accertamento della legittimità di una sola delle autonome ragioni poste a fondamento dell’atto è sufficiente a sostenerne la validità e a determinare il rigetto dell’impugnazione, senza necessità di esaminare le ulteriori censure.
- Chi richiede il rilascio di un titolo o il riconoscimento di un beneficio amministrativo deve allegare e dimostrare la sussistenza dei relativi requisiti, soprattutto quando gli elementi probatori siano nella sua disponibilità.
- Il dovere di istruttoria dell’Amministrazione non impone di ricercare autonomamente fatti non allegati dall’interessato, quando la loro acquisizione sia più agevole per il richiedente e l’onere di produzione gravi su quest’ultimo.
- La mancata partecipazione dell’istante al procedimento, a seguito della comunicazione di avvio, assume rilievo quando egli avrebbe potuto produrre documenti e osservazioni idonei a contestare gli elementi ostativi emersi nell’istruttoria.
Revoca del nulla osta al lavoro subordinato stagionale
Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da un lavoratore straniero contro la Prefettura competente – Sportello Unico per l’Immigrazione, avverso la revoca del nulla osta al lavoro subordinato stagionale. Il Consiglio di Stato, Sezione prima, ha espresso parere per il rigetto del ricorso, assorbita l’istanza cautelare.
Premesse e svolgimento del procedimento
Il datore di lavoro aveva presentato telematicamente un’istanza di nulla osta in favore del lavoratore straniero ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286. Il nulla osta era stato rilasciato l’8 giugno 2023 ai sensi dell’art. 42, comma 2, del d.l. 21 giugno 2022, n. 73, convertito dalla l. 4 agosto 2022, n. 122.
Successivamente, l’Ispettorato territoriale del lavoro aveva espresso parere negativo, rilevando due elementi ostativi: l’attività di edilizia-artigianato non rientrava nei settori produttivi dell’agricoltura e del turismo-alberghiero previsti dalla disciplina applicata e non presentava carattere stagionale; inoltre, non risultavano dagli archivi dell’Agenzia delle entrate importi fiscali idonei ad attestare la capacità economica del datore di lavoro per l’assunzione dei sei lavoratori richiesti.
Lo Sportello Unico per l’Immigrazione aveva quindi comunicato l’avvio del procedimento ai sensi dell’art. 10-bis della l. 241/1990 e aveva disposto la revoca del nulla osta.
Motivi del ricorso
Il ricorrente ha dedotto due motivi principali:
- l’attività edilizia sarebbe riconducibile, in senso lato, ai settori produttivi dell’agricoltura e turistico-alberghiero;
- non vi sarebbero adeguate evidenze probatorie, oltre al generico riferimento all’Agenzia delle entrate, circa l’incapacità economica del datore di lavoro di assumere sei lavoratori.
Il Ministero dell’interno ha trasmesso la relazione istruttoria, sostenendo la legittimità della revoca. La Sezione ha verificato il rispetto del contraddittorio, rilevando che la relazione ministeriale era stata trasmessa al ricorrente, al quale era stato assegnato un termine per eventuali osservazioni e controdeduzioni.
Carattere plurimotivato della revoca
Il Consiglio di Stato ha qualificato il provvedimento come atto plurimotivato. Secondo il principio richiamato, quando l’amministrazione fonda la decisione su più autonome ragioni giustificatrici, è sufficiente che una sola di esse risulti legittima per confermare l’atto e respingere il ricorso. L’eventuale fondatezza delle censure contro le altre motivazioni non potrebbe infatti condurre all’annullamento del provvedimento, se una distinta ragione autonoma resta valida.
La Sezione ha richiamato, quale precedente, Cons. Stato, Sez. VI, 19 aprile 2024, n. 3574.
Capacità economica del datore di lavoro e onere della prova
La Sezione ha ritenuto decisiva la motivazione relativa alla mancata dimostrazione della capacità economica del datore di lavoro. Il ricorrente si era limitato ad affermare che non vi fossero elementi sufficienti a dimostrare l’incapacità economica, senza produrre documenti idonei a smentire l’accertamento effettuato attraverso il portale dell’Agenzia delle entrate.
Il Consiglio di Stato ha applicato il principio desumibile dall’art. 2697 c.c., secondo cui chi aspira a ottenere un diritto o un beneficio deve dimostrare la presenza dei requisiti necessari. Nel caso concreto, il datore di lavoro, quale autore dell’istanza, avrebbe potuto presentare osservazioni o documenti durante il procedimento, ma la comunicazione di avvio è rimasta priva di riscontro.
Il dovere di istruttoria dell’Amministrazione non è stato ritenuto estensibile fino alla ricerca di elementi di fatto non allegati dagli interessati, quando tali elementi sono nella disponibilità del richiedente e la loro produzione è più agevole per quest’ultimo. Né il datore di lavoro durante il procedimento, né il lavoratore in sede di ricorso straordinario, hanno fornito un apporto utile a confutare le risultanze istruttorie.
Esame degli ulteriori profili
La ragione relativa alla capacità economica è stata ritenuta sufficiente a sostenere autonomamente la revoca. Per tale motivo, la Sezione non ha ritenuto necessario esaminare in modo autonomo la questione della riconducibilità dell’attività edilizia ai settori ammessi e del suo carattere stagionale, poiché l’eventuale accoglimento di tale censura non avrebbe modificato l’esito della controversia.
Conclusioni
Il Consiglio di Stato ha espresso parere nel senso che il ricorso debba essere respinto, con assorbimento dell’istanza cautelare. È stato inoltre disposto l’oscuramento delle generalità e di ogni altro dato idoneo a identificare il ricorrente e i terzi citati, in applicazione dell’art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e dell’art. 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679.
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