Salta al contenuto
Parere

Parere n. 670/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto dal signor -OMISSIS- contro la Prefettura di -OMISSIS- – Sportello Unico per l’Immigrazione per l’annullamento del provvedimento P-GE/Q/2023/100831 del 3 agosto 2023 di revoca nulla osta al lavoro subordinato per lavoro stagionale.

Giustizia amministrativa202400405

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Revoca del nulla osta al lavoro subordinato stagionale per sopravvenuta mancanza dei presupposti relativi al settore produttivo, alla stagionalità dell’attività e alla capacità economica del datore di lavoro

Esito

RIGETTO

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

Il ricorrente ha impugnato la revoca del nulla osta rilasciato per l’ingresso e il lavoro subordinato stagionale, deducendo, da un lato, che l’attività edilizia rientrerebbe in senso lato nei settori produttivi dell’agricoltura e turistico-alberghiero previsti dalla normativa applicata e, dall’altro, che non sarebbero state fornite sufficienti evidenze probatorie circa l’incapacità economica del datore di lavoro di assumere sei lavoratori. Il Consiglio di Stato ha dovuto verificare la legittimità della revoca, anche alla luce del carattere plurimotivato del provvedimento, del rispetto del contraddittorio procedimentale e dell’onere del ricorrente e del datore di lavoro di dimostrare la sussistenza dei requisiti necessari.

Il parere

Il parere ritiene il ricorso infondato e ne propone il rigetto, assorbita l’istanza cautelare. Il provvedimento impugnato è plurimotivato e si fonda, tra l’altro, sulla mancata dimostrazione della capacità economica del datore di lavoro per l’assunzione di sei lavoratori. Tale autonoma ragione è stata ritenuta legittima e sufficiente a sostenere la revoca, rendendo non necessario l’esame degli ulteriori profili relativi al settore dell’attività e alla sua stagionalità. Il ricorrente non ha prodotto documentazione idonea a smentire gli accertamenti risultanti dal portale dell’Agenzia delle entrate; inoltre, il datore di lavoro non aveva riscontrato la comunicazione di avvio del procedimento mediante osservazioni o documenti. In applicazione del principio desumibile dall’art. 2697 c.c., chi richiede un beneficio deve dimostrare la sussistenza dei requisiti necessari per ottenerlo. Il dovere di istruttoria dell’Amministrazione non si estende alla ricerca di elementi di fatto nella disponibilità dell’istante e non allegati da quest’ultimo.

Osservazioni

Plurimotivazione del provvedimento

La revoca del nulla osta è sorretta da due autonome ragioni ostative. È sufficiente accertare la legittimità di una sola di esse per confermare il provvedimento e respingere il ricorso, poiché l’eventuale fondatezza delle censure relative all’altra motivazione non potrebbe comunque determinare l’annullamento dell’atto.

Capacità economica del datore di lavoro

La censura relativa all’insufficienza delle prove dell’incapacità economica è infondata. Il ricorrente non ha prodotto documentazione idonea a smentire l’accertamento effettuato mediante consultazione del portale dell’Agenzia delle entrate circa l’assenza di importi fiscali attestanti la capacità economica per l’assunzione di sei lavoratori.

Onere di allegazione e prova

L’onere di dimostrare la sussistenza dei requisiti necessari per conseguire il beneficio grava su chi lo richiede. Il dovere di istruttoria dell’Amministrazione non impone di acquisire autonomamente elementi di fatto non allegati, soprattutto quando siano nella disponibilità dell’istante e la loro produzione sia più agevole per quest’ultimo.

Contraddittorio procedimentale

Il contraddittorio è stato rispettato mediante la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 10-bis della l. 241/1990. Il datore di lavoro, pur essendo il soggetto istante, non ha presentato osservazioni o documenti utili a confutare le risultanze dell’Agenzia delle entrate.

Attività edilizia e stagionalità

Il motivo relativo alla riconducibilità dell’attività edilizia-artigianale ai settori produttivi dell’agricoltura e turistico-alberghiero e alla sussistenza del carattere stagionale è stato ritenuto inidoneo a modificare l’esito del ricorso, poiché l’altra autonoma ragione ostativa relativa alla capacità economica è stata confermata.

Norme richiamate

  • art. 24 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286

    come modificato dalla legge 189/2002

    Disciplina il rilascio del nulla osta al lavoro subordinato stagionale per lavoratori stranieri.

  • art. 42, comma 2, d.l. 21 giugno 2022, n. 73, convertito nella l. 4 agosto 2022, n. 122

    Costituisce la base normativa indicata per il rilascio del nulla osta all’ingresso del lavoratore straniero.

  • art. 10-bis l. 7 agosto 1990, n. 241

    La comunicazione procedimentale ha consentito agli interessati di presentare osservazioni e documenti prima dell’adozione della revoca; il relativo contraddittorio è stato ritenuto rispettato.

  • art. 2697 c.c.

    Chi aspira al conseguimento di un diritto o beneficio deve dimostrare la sussistenza dei requisiti richiesti per ottenerlo.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    È richiamato quale presupposto per l’oscuramento delle generalità e degli ulteriori dati identificativi.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    È richiamato, unitamente all’art. 52 del d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati.

Massime di principio

  • Nel caso di un provvedimento amministrativo plurimotivato, l’accertamento della legittimità di una sola delle autonome ragioni poste a fondamento dell’atto è sufficiente a sostenerne la validità e a determinare il rigetto dell’impugnazione, senza necessità di esaminare le ulteriori censure.
  • Chi richiede il rilascio di un titolo o il riconoscimento di un beneficio amministrativo deve allegare e dimostrare la sussistenza dei relativi requisiti, soprattutto quando gli elementi probatori siano nella sua disponibilità.
  • Il dovere di istruttoria dell’Amministrazione non impone di ricercare autonomamente fatti non allegati dall’interessato, quando la loro acquisizione sia più agevole per il richiedente e l’onere di produzione gravi su quest’ultimo.
  • La mancata partecipazione dell’istante al procedimento, a seguito della comunicazione di avvio, assume rilievo quando egli avrebbe potuto produrre documenti e osservazioni idonei a contestare gli elementi ostativi emersi nell’istruttoria.

Revoca del nulla osta al lavoro subordinato stagionale

Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da un lavoratore straniero contro la Prefettura competente – Sportello Unico per l’Immigrazione, avverso la revoca del nulla osta al lavoro subordinato stagionale. Il Consiglio di Stato, Sezione prima, ha espresso parere per il rigetto del ricorso, assorbita l’istanza cautelare.

Premesse e svolgimento del procedimento

Il datore di lavoro aveva presentato telematicamente un’istanza di nulla osta in favore del lavoratore straniero ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286. Il nulla osta era stato rilasciato l’8 giugno 2023 ai sensi dell’art. 42, comma 2, del d.l. 21 giugno 2022, n. 73, convertito dalla l. 4 agosto 2022, n. 122.

Successivamente, l’Ispettorato territoriale del lavoro aveva espresso parere negativo, rilevando due elementi ostativi: l’attività di edilizia-artigianato non rientrava nei settori produttivi dell’agricoltura e del turismo-alberghiero previsti dalla disciplina applicata e non presentava carattere stagionale; inoltre, non risultavano dagli archivi dell’Agenzia delle entrate importi fiscali idonei ad attestare la capacità economica del datore di lavoro per l’assunzione dei sei lavoratori richiesti.

Lo Sportello Unico per l’Immigrazione aveva quindi comunicato l’avvio del procedimento ai sensi dell’art. 10-bis della l. 241/1990 e aveva disposto la revoca del nulla osta.

Motivi del ricorso

Il ricorrente ha dedotto due motivi principali:

  • l’attività edilizia sarebbe riconducibile, in senso lato, ai settori produttivi dell’agricoltura e turistico-alberghiero;
  • non vi sarebbero adeguate evidenze probatorie, oltre al generico riferimento all’Agenzia delle entrate, circa l’incapacità economica del datore di lavoro di assumere sei lavoratori.

Il Ministero dell’interno ha trasmesso la relazione istruttoria, sostenendo la legittimità della revoca. La Sezione ha verificato il rispetto del contraddittorio, rilevando che la relazione ministeriale era stata trasmessa al ricorrente, al quale era stato assegnato un termine per eventuali osservazioni e controdeduzioni.

Carattere plurimotivato della revoca

Il Consiglio di Stato ha qualificato il provvedimento come atto plurimotivato. Secondo il principio richiamato, quando l’amministrazione fonda la decisione su più autonome ragioni giustificatrici, è sufficiente che una sola di esse risulti legittima per confermare l’atto e respingere il ricorso. L’eventuale fondatezza delle censure contro le altre motivazioni non potrebbe infatti condurre all’annullamento del provvedimento, se una distinta ragione autonoma resta valida.

La Sezione ha richiamato, quale precedente, Cons. Stato, Sez. VI, 19 aprile 2024, n. 3574.

Capacità economica del datore di lavoro e onere della prova

La Sezione ha ritenuto decisiva la motivazione relativa alla mancata dimostrazione della capacità economica del datore di lavoro. Il ricorrente si era limitato ad affermare che non vi fossero elementi sufficienti a dimostrare l’incapacità economica, senza produrre documenti idonei a smentire l’accertamento effettuato attraverso il portale dell’Agenzia delle entrate.

Il Consiglio di Stato ha applicato il principio desumibile dall’art. 2697 c.c., secondo cui chi aspira a ottenere un diritto o un beneficio deve dimostrare la presenza dei requisiti necessari. Nel caso concreto, il datore di lavoro, quale autore dell’istanza, avrebbe potuto presentare osservazioni o documenti durante il procedimento, ma la comunicazione di avvio è rimasta priva di riscontro.

Il dovere di istruttoria dell’Amministrazione non è stato ritenuto estensibile fino alla ricerca di elementi di fatto non allegati dagli interessati, quando tali elementi sono nella disponibilità del richiedente e la loro produzione è più agevole per quest’ultimo. Né il datore di lavoro durante il procedimento, né il lavoratore in sede di ricorso straordinario, hanno fornito un apporto utile a confutare le risultanze istruttorie.

Esame degli ulteriori profili

La ragione relativa alla capacità economica è stata ritenuta sufficiente a sostenere autonomamente la revoca. Per tale motivo, la Sezione non ha ritenuto necessario esaminare in modo autonomo la questione della riconducibilità dell’attività edilizia ai settori ammessi e del suo carattere stagionale, poiché l’eventuale accoglimento di tale censura non avrebbe modificato l’esito della controversia.

Conclusioni

Il Consiglio di Stato ha espresso parere nel senso che il ricorso debba essere respinto, con assorbimento dell’istanza cautelare. È stato inoltre disposto l’oscuramento delle generalità e di ogni altro dato idoneo a identificare il ricorrente e i terzi citati, in applicazione dell’art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e dell’art. 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaPartecipazione al procedimentoIstruttoria processualeRicorso straordinario al Presidente della Repubblica
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiOnere della prova e principio dispositivoPartecipazione procedimentaleDifetto di istruttoriaLegittimazione e interesse a ricorrere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.