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Sentenza

Sentenza n. 5092/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202602216

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: sentenza del TAR Sardegna che aveva accolto il ricorso per ottemperanza del giudicato civile, liquidando le spese del giudizio di primo grado in misura ritenuta inadeguata

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il giudizio di appello riguardava esclusivamente la misura delle spese di lite liquidate dal TAR nel giudizio di ottemperanza relativo all'esecuzione di un giudicato civile che aveva riconosciuto al docente il beneficio economico della Carta elettronica per il docente, ai sensi dell'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015, per complessivi 2.000 euro. L'appellante ha dedotto l'inadeguatezza della liquidazione delle spese di primo grado. Il Ministero ha resistito all'appello.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha ritenuto l'appello parzialmente fondato, richiamando il consolidato indirizzo della Sezione sui criteri di liquidazione delle spese nei giudizi analoghi. Ha quindi riformato parzialmente la sentenza appellata, liquidando le spese del giudizio di ottemperanza di primo grado in euro 800,00, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del difensore antistatario, con condanna del Ministero al relativo pagamento. Il Ministero è stato inoltre condannato a rimborsare il contributo unificato versato o anticipato per l'appello. Le spese del grado di appello sono state compensate, poiché l'impugnazione è stata accolta solo parzialmente e sussistevano incertezze interpretative sui criteri di liquidazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    beneficio economico della “Carta elettronica per il docente”

    La disposizione costituisce il fondamento del beneficio economico riconosciuto al docente dal giudicato civile, per un importo complessivo di 2.000 euro.

  • art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a.

    la sentenza deve contenere «la concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione, anche con rinvio a precedenti cui intende conformarsi»

    Consente alla sentenza di motivare mediante rinvio a precedenti conformi, purché sia assicurata una concisa esposizione delle ragioni della decisione.

  • art. 74 c.p.a.

    la motivazione della sentenza può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo ovvero, se del caso, ad un precedente conforme

    Consente, nelle sentenze semplificate, una motivazione sintetica fondata sul punto risolutivo o sul richiamo a un precedente conforme.

Massime di principio

  • In un giudizio di appello avente a oggetto esclusivamente la liquidazione delle spese del giudizio di ottemperanza, il giudice d'appello può riformare parzialmente la sentenza di primo grado rideterminando direttamente l'importo delle spese dovute, senza incidere sull'accertamento dell'avvenuta ottemperanza.
  • L'accoglimento solo parziale dell'appello sulle spese può giustificare la compensazione delle spese del grado di appello, soprattutto quando siano presenti incertezze interpretative sui criteri di liquidazione applicabili.
  • La condanna alle spese può essere disposta in favore del difensore antistatario, con distrazione delle somme liquidate presso il difensore che abbia dichiarato tale qualità.
  • Ai sensi degli artt. 88, comma 2, lett. d), e 74 c.p.a., la sentenza può motivare mediante rinvio sintetico a precedenti conformi, quando questi contengano l'indirizzo risolutivo applicato alla controversia.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaAppelloSpese di liteDecisione e riti speciali
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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