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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34757/2022 del 20/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Harrada Amine ha impugnato la sentenza d'appello che confermava la condanna per il possesso di una carta d'identità falsa (fatto commesso l'8.7.2020) ai sensi dell'art. 497-bis c.p. Il ricorrente, tramite difensore, ha dedotto due motivi: (1) mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.), con la doglianza che i giudici d'appello avrebbero basato la loro motivazione su una fattispecie più grave (secondo comma dell'art. 497-bis) senza un compiuto accertamento; (2) carenza di motivazione in relazione alla sussistenza della recidiva contestata al ricorrente.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Quanto alla tenuità ex art. 131-bis, la Corte ha ritenuto corretta la valutazione della Corte d'Appello secondo cui l'istruttoria aveva dimostrato la configurabilità della più grave ipotesi prevista dal secondo comma dell'art. 497-bis; di conseguenza il fatto non poteva essere considerato di rilevanza penale 'particolare tenuità' e la richiesta di applicazione di art. 131-bis è stata esclusa anche implicitamente dalla struttura argomentativa della sentenza. Sulla recidiva, la Corte ha condiviso la valutazione dei giudici di merito che hanno considerato i molteplici precedenti, la loro breve distanza temporale e la loro coerenza con la nuova condotta per ritenere sussistente la recidiva. Il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 497-bis cod. pen.

    La sentenza distingue tra la fattispecie meno grave (primo comma) e la più grave (secondo comma); i giudici hanno ritenuto provata la configurabilità della fattispecie più grave, il che esclude la riconducibilità del fatto alla soglia di 'particolare tenuità' richiesta dall'art. 131-bis.

  • art. 131-bis cod. pen.

    La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità richiede che il fatto presenti un'insignificante offensività sociale; la Corte conferma che tale causa può essere esclusa implicitamente quando la struttura motivazionale della sentenza evidenzi elementi contrari alla valutazione di tenue offensività.

  • Giurisprudenza di legittimità e costituzionale citata

    Sez. 3, n. 43604 del 8/9/2021; Sez. 5, n. 15658 del 14/12/2018; Sez. U, n. 35738 del 27/5/2010 (Calibè) e pronunce della Corte Cost.

    La giurisprudenza consolidata autorizza il rigetto implicito della richiesta di applicazione dell'art. 131-bis se la motivazione richiama elementi che escludono la particolare tenuità; inoltre fornisce i criteri per la valutazione della recidiva (natura e gravità dei reati precedenti, distanza temporale, omogeneità, occasionalità, e altri parametri individualizzanti).

Massime di principio

  • L'applicazione dell'art. 131-bis (esclusione della punibilità per particolare tenuità) richiede che il fatto abbia una offensività sociale minima: la sua esclusione può essere motivata anche implicitamente se la sentenza contiene argomenti che mostrano un disvalore non minimo.
  • Se l'istruttoria dimostra elementi configurativi di una fattispecie più grave, i giudici possono ritenere non sussistente la particolare tenuità; la valutazione sostanziale del disvalore è prevalente rispetto alla mera qualificazione formale.
  • La sussistenza della recidiva va valutata concretamente e non in modo meramente formale: occorre considerare natura e gravità dei precedenti, la distanza temporale, l'omogeneità rispetto al nuovo reato e altri parametri individualizzanti per apprezzare la riprovevolezza e la pericolosità del reo.
  • La sentenza d'appello può rigettare la richiesta dell'imputato senza una puntuale formula di esclusione dell'art. 131-bis qualora la sua struttura argomentativa mostri elementi ostativi alla qualificazione del fatto come di particolare tenuità.
  • Il divieto di reformatio in peius tutela l'imputato che impugna limitando la possibilità di aggravare il trattamento sanzionatorio rispetto alla sentenza impugnata dal solo imputato.

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