Cassazione Penale, Sentenza n. 24027/2025 del 27/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso deduce l'inosservanza delle norme processuali a pena di nullità con riferimento alla violazione del termine a comparire e all'omessa notificazione dell'ordinanza di rinvio dell'udienza in appello. La difesa richiamava l'orientamento giurisprudenziale secondo cui, se l'imputato non compare e il difensore eccepisce tempestivamente l'inosservanza del termine dilatorio di cui all'art. 601, comma 3, c.p.p., non è sufficiente concedere un nuovo termine per intero, ma l'ordinanza di rinvio deve essere notificata all'imputato non comparso, perché il difensore non può considerarsi rappresentante dell'imputato per tale effetto.
La decisione
La Corte ha ritenuto che il motivo non fosse manifestamente infondato, ma ha deciso l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato, commesso in data 14 luglio 2014, è estinto per prescrizione (termine decennale ormai decorrente anche tenuto conto dei periodi di sospensione). Si è precisato che la causa estintiva sopravvenuta alla sentenza impugnata può essere rilevata perché il ricorso è stato ammesso (non inammissibile): solo in caso di inammissibilità del ricorso non si forma il rapporto di impugnazione e non è possibile rilevare cause di non punibilità ai sensi dell'art. 129 c.p.p. P.Q.M.: annulla senza rinvio la decisione impugnata per estinzione del reato per prescrizione.
Norme richiamate
art. 601, comma 3, codice di procedura penale
Regola il termine dilatorio per la comparizione in appello; la giurisprudenza richiede che, se il termine è violato e la questione è tempestivamente eccepita, l'ordinanza di rinvio debba essere notificata all'imputato non comparso a pena di nullità, e il mero riconoscimento di un nuovo termine al difensore non è sufficiente
art. 129, codice di procedura penale
Consente al giudice dell'impugnazione di rilevare d'ufficio cause di non punibilità sopravvenute (es. estinzione del reato) solo se il ricorso è ammissibile e si è formato il rapporto di impugnazione; l'inammissibilità del ricorso impedisce tale rilevazione
Norme sulla prescrizione del reato (termini decennali)
non indicata una specifica norma nel testo
Il reato contestato (commesso il 14/07/2014) è risultato estinto dal decorso del termine prescrizionale decennale, anche considerando i periodi di sospensione; la sopravvenuta estinzione opera a favore dell'imputato e determina l'annullamento senza rinvio
Massime di principio
- Se in appello l'imputato non compare e il difensore eccepisce tempestivamente la violazione del termine a comparire (art. 601, comma 3 c.p.p.), l'ordinanza di rinvio deve essere notificata all'imputato non comparso: la mancata notifica può determinare nullità; il mero rinvio con nuovo termine concesso al difensore non è sufficiente
- Una causa estintiva sopravvenuta (es. prescrizione) può essere rilevata dal giudice d'ufficio e portare all'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, purché il ricorso sia ammissibile e si sia formato il rapporto di impugnazione
- Se il ricorso è inammissibile non si forma il rapporto di impugnazione e il giudice non può rilevare e dichiarare cause di non punibilità sopravvenute (art. 129 c.p.p.)
- Il calcolo della prescrizione deve tener conto di tutte le sospensioni e interruzioni: in casi in cui il decennio è ormai decorso il giudice deve dichiarare l'estinzione del reato anche se siano presenti vizi processuali non manifestamente infondati
- In situazioni analoghe è opportuno che la difesa eccepisca tempestivamente la mancata comparizione e richieda la notifica personale dell'ordinanza di rinvio, non ritenendo la presenza del difensore sostitutiva della notificazione all'imputato
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