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Cassazione Penale, Ordinanza n. 31607/2026 del 20/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse dell'imputato, condannato per ricettazione, contro la sentenza di appello che aveva confermato la responsabilità e il trattamento sanzionatorio. I motivi dedotti erano quattro: 1) mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; 2) mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione e della diminuente prevista dall'art. 648, comma 4, c.p.; 3) mancata concessione della sospensione condizionale della pena e, in subordine, mancata sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art. 20-bis c.p. La Corte rileva che i motivi riproducono in sostanza censure già svolte in appello, senza una reale critica alla motivazione della sentenza impugnata, e che sono formulati in modo generico e non specifico, limitandosi a prospettare una diversa lettura del materiale probatorio e del giudizio di merito.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che tutti i motivi fossero non specifici e solo apparenti, perché meramente reiterativi di doglianze già respinte in appello e privi di un effettivo confronto con la motivazione della decisione impugnata. Nel merito ha comunque osservato che la Corte territoriale aveva motivato in modo congruo e conforme alla giurisprudenza: il diniego dell'art. 131-bis c.p. era fondato sulle modalità della condotta, sul rilevante valore dei beni sottratti, su un precedente penale per reato della stessa indole e sulla mancanza di riparazione del danno; il diniego delle attenuanti generiche era giustificato da elementi sfavorevoli di preponderante rilievo; il diniego della sospensione condizionale derivava da una prognosi sfavorevole sulla futura astensione dal reato, desunta dalla personalità e dalle modalità esecutive; la mancata sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità era una valutazione di fatto non sindacabile se sorretta da motivazione non illogica. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    La particolare tenuità del fatto richiede una valutazione complessiva delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza e dell'entità del danno o del pericolo; nel caso concreto il beneficio è stato escluso per la spiccata capacità a delinquere desunta dai fatti, il valore dei beni sottratti, i precedenti e la mancata riparazione.

  • art. 648, comma 4, c.p.

    La diminuente speciale per la ricettazione di particolare tenuità è stata negata valorizzando il valore economico complessivo dei beni e le modalità complessive della condotta.

  • art. 20-bis c.p.

    La sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità presuppone un accertamento di fatto rimesso al giudice di merito e non sindacabile in cassazione se adeguatamente motivato.

  • art. 133, comma 2, c.p.

    I precedenti giudiziari, anche non definitivi, possono essere considerati ai fini della valutazione della personalità e della prognosi sulla futura commissione di reati.

  • art. 62-bis c.p.

    Le attenuanti generiche possono essere negate sulla base di elementi sfavorevoli di preponderante rilevanza, senza dover prendere in esame in modo analitico ogni elemento favorevole dedotto dall'imputato, purché il trattamento sanzionatorio complessivo sia congruo.

  • art. 163 c.p.

    La sospensione condizionale può essere negata sulla base di una prognosi sfavorevole circa la non reiterazione futura del reato, fondata su elementi soggettivi e sulle concrete modalità dei fatti.

  • art. 615 c.p.p.

    Non citato.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre censure già formulate in appello senza confrontarsi puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata.
  • La deduzione di vizi motivazionali deve essere specifica e correlata alle rationes decidendi della decisione censurata; non basta prospettare una diversa lettura del materiale probatorio.
  • La particolare tenuità del fatto va valutata in modo unitario, considerando modalità della condotta, grado di colpevolezza ed entità del danno o del pericolo, non un solo elemento isolato.
  • Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo quando il giudice valorizzi elementi sfavorevoli di preponderante rilievo e motivi il trattamento sanzionatorio complessivo in modo congruo.
  • La diminuzione speciale prevista per la ricettazione di lieve entità richiede una valutazione complessiva del valore dei beni e delle modalità della condotta.
  • La sospensione condizionale della pena può essere negata sulla base di una prognosi sfavorevole sulla futura commissione di reati, desunta anche dai precedenti e dalla personalità dell'imputato.
  • La sostituzione della pena detentiva breve con una sanzione sostitutiva è questione di fatto rimessa al giudice di merito e non è censurabile in cassazione se la motivazione non è manifestamente illogica.

Come è indicizzato

MaterieRicettazioneImpugnazioniRiti alternativi
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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