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Sentenza

Sentenza n. 3287/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202504897

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Campania, Sezione staccata di Salerno, n. 852/2025, che aveva dichiarato improcedibile il ricorso introduttivo e respinto i motivi aggiunti contro gli atti regionali e dell’Ufficio scolastico relativi alla costituzione dell’istituzione scolastica unificata IC San Gregorio Magno-Buccino, con sede legale a San Gregorio Magno, e al successivo dimensionamento della rete scolastica

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il Comune appellante contestava la sentenza di primo grado deducendo, anzitutto, omessa pronuncia e violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, per non avere il TAR esaminato le censure relative alla mera riproposizione dell’accorpamento già disposto con decreto dirigenziale regionale, alla mancata rinnovazione dell’istruttoria e del contraddittorio, nonché alla violazione delle linee guida regionali e dell’art. 139 d.lgs. 112/1998. Con il secondo motivo deduceva violazione ed elusione dell’ordinanza cautelare del TAR Campania n. 1472/2024, oltre alla violazione del decreto ministeriale n. 127/2023, delle linee guida regionali e dell’art. 139 d.lgs. 112/1998, sostenendo che la delibera regionale n. 753/2024 avesse reiterato senza effettiva istruttoria e partecipazione l’accorpamento dell’istituto di Buccino a quello di San Gregorio Magno, limitandosi a formalizzare a livello di Giunta una decisione già adottata dal dirigente regionale. Con il terzo motivo lamentava il mancato coinvolgimento del Comune nel procedimento di riedizione del potere, in violazione del riparto delle competenze e degli obblighi di partecipazione degli enti locali. Erano inoltre riproposte le censure formulate in primo grado, tra cui la violazione o elusione della sentenza del TAR Campania n. 3798/2024, che aveva annullato il precedente dimensionamento per difetto di istruttoria e motivazione, e l’erronea individuazione della sede legale dell’istituzione scolastica unificata.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha esaminato congiuntamente i motivi, ritenendoli infondati, e ha confermato integralmente la sentenza del TAR. Ha ritenuto legittimo l’esercizio dell’ampia discrezionalità regionale nella programmazione e nel dimensionamento della rete scolastica, osservando che il solo dato numerico della popolazione studentesca, pur necessario, non è decisivo per conservare l’autonomia scolastica in un determinato Comune. Nel caso concreto non sono emersi profili di illogicità, irrazionalità o travisamento dei fatti tali da giustificare il sindacato giurisdizionale sulla scelta programmatoria, né è stata ravvisata l’omissione di pronuncia denunciata dall’appellante. Il Collegio ha inoltre escluso la violazione o elusione della precedente sentenza del TAR, rilevando che essa imponeva la riedizione del potere con adeguata istruttoria e motivazione, senza vincolare l’amministrazione quanto al risultato finale. Sebbene la Regione avesse rieditato il potere senza coinvolgere il Comune appellante, tale omissione non ha comportato l’annullabilità dell’atto, poiché l’amministrazione aveva evidenziato che il provvedimento non avrebbe potuto avere contenuto diverso anche a seguito della partecipazione comunale; è stato quindi applicato l’art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990. Il Consiglio di Stato ha altresì osservato che, essendo il precedente annullamento fondato su difetto di istruttoria e motivazione, non era necessario o dovuto un nuovo coinvolgimento procedimentale delle amministrazioni interessate. Appello respinto, sentenza di primo grado confermata e spese del grado compensate per la peculiarità delle questioni.

Norme richiamate

  • art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990

    La mancata partecipazione procedimentale non determina l’annullabilità del provvedimento quando l’amministrazione dimostri che il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello adottato.

  • art. 139 d.lgs. 112/1998

    Richiamato dall’appellante in relazione al coinvolgimento degli enti locali nella programmazione della rete scolastica; il giudice non ha ravvisato una violazione rilevante nel caso concreto.

  • decreto del Ministro dell’Istruzione e del Merito, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, n. 127/2023

    Richiamato tra le disposizioni che l’appellante assumeva violate nell’ambito del dimensionamento della rete scolastica; la censura è stata respinta.

Massime di principio

  • Nella programmazione e nel dimensionamento della rete scolastica l’amministrazione regionale dispone di ampia discrezionalità; il numero degli alunni è un elemento necessario ma non decisivo e non impone, da solo, il mantenimento dell’autonomia scolastica di un istituto o di un Comune.
  • Il giudice amministrativo può sindacare le scelte di dimensionamento scolastico solo in presenza di illogicità, irrazionalità, travisamento dei fatti o altri evidenti vizi dell’esercizio della discrezionalità; non può sostituire la propria valutazione a quella dell’amministrazione.
  • Quando una sentenza annulla un precedente atto di programmazione per difetto di istruttoria e motivazione, l’obbligo conformativo consiste nella riedizione del potere mediante una nuova valutazione adeguatamente istruita e motivata, senza imporre necessariamente un determinato risultato sostanziale.
  • La mancata partecipazione dell’ente locale alla riedizione del potere non comporta l’annullamento dell’atto se risulta dimostrato che, anche con il coinvolgimento dell’ente, il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso, ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990.
  • Quando l’annullamento giurisdizionale è fondato esclusivamente su difetto di istruttoria e motivazione, la riedizione del potere non richiede necessariamente la riattivazione del contraddittorio procedimentale, salvo che ciò sia imposto dal contenuto precettivo della sentenza o da specifiche disposizioni applicabili.

Come è indicizzato

MaterieScuolaRegioni e rapporti tra livelli di governoAppello
RamiIstruzione e universitàEnti locali e organizzazione amministrativaProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaVizi formali non invalidantiEffetto conformativo e riedizione del poterePartecipazione procedimentale

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