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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 45166/2023 del 09/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del 04/05/2023 che aveva rigettato la richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare degli arresti domiciliari. Il ricorrente ha articolato tre motivi: (1) violazione degli artt. 274 e 292 c.p.p. per difetto del requisito di attualità delle esigenze cautelari, sostenendo che il tempo trascorso e ulteriori elementi giustificavano la sostituzione o revoca della misura; (2) violazione del principio di gradualità ex art. 275, comma 1 c.p.p., lamentando che il Tribunale non ha valutato misure meno afflittive e ha fornito motivazione assertiva sulla proporzionalità; (3) vizio di motivazione riguardo alla persistenza delle esigenze cautelari ex art. 274 c.p.p., per presunta motivazione apodittica sul pericolo di reiterazione basata solo sulla gravità del fatto, mancata analisi individualizzata dei ruoli e erronea attribuzione di altre pendenze giudiziarie al ricorrente.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che l'ordinanza impugnata fosse adeguatamente motivata: il Tribunale aveva valutato la concretezza e l'attualità del pericolo di reiterazione sulla base delle specifiche modalità e circostanze dei fatti (organizzazione collaudata finalizzata all'emissione di fatture per operazioni inesistenti, commercializzazione in evasione di imposta di ingenti quantitativi di prodotti alcolici e reinvestimento dei profitti) e dalla personalità del ricorrente (condanne pregresse, radicato inserimento nel traffico illegale). La Corte ha confermato che il mero decorso del tempo, se non accompagnato da elementi che dimostrino un mutamento del quadro cautelare, non è sufficiente per attenuare o revocare la misura. Ha altresì ritenuto congrua la valutazione sulla proporzionalità e adeguatezza degli arresti domiciliari rispetto alle esigenze cautelari; le obiezioni difensive relative all'adozione di misure meno afflittive o a presunte inesattezze sulle pendenze erano generiche o precluse in sede di legittimità. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e ad una sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 274 c.p.p.

    La Corte interpreta la lett. c) come indicativa: l'esistenza del pericolo di reiterazione deve essere valutata con riferimento alle specifiche modalità e circostanze del fatto e alla personalità dell'indagato (precedenti, comportamenti concreti), per una valutazione prognostica concreta e non automatica basata sulla sola gravità astratta del reato.

  • art. 275, comma 1 c.p.p.

    Principio di gradualità: il giudice deve considerare misure meno afflittive ove idonee, ma la Corte conferma che la scelta della misura più grave è legittima se adeguatamente motivata alla luce delle concrete esigenze cautelari.

  • art. 292 c.p.p.

    Richiamata rispetto alla valutazione del 'tempo silente' alla fase di applicazione della custodia cautelare; la Corte distingue le valutazioni richieste in fase di adozione della misura da quelle in sede di revoca/sostituzione.

  • art. 299 c.p.p.

    La Corte osserva che la normativa sulla revoca o sostituzione non impone la stessa valutazione richiesta per l'adozione iniziale della custodia cautelare e che il giudice della revoca deve comunque basarsi su elementi concreti di mutamento del quadro cautelare.

  • legge 16 aprile 2015 n. 47 (modifica art. 274 c.p.p.)

    La modificazione rafforza l'esigenza che la pericolosità sociale sia accertata con riferimento alle modalità del fatto e alla personalità dell'indagato; la Corte applica questa lettura per richiedere una prognosi fondata su elementi concreti.

  • art. 616 c.p.p.

    Prevede la condanna alle spese e la sanzione pecuniaria per i ricorsi inammissibili quando non ricorra assenza di colpa; la Corte ha applicato tale norma condannando il ricorrente al pagamento di spese e sanzione.

Massime di principio

  • Il mero decorso del tempo di esecuzione della misura cautelare non è, di per sé, motivo sufficiente per revocare o attenuare la misura: occorrono elementi concreti che dimostrino un mutamento del quadro cautelare.
  • La valutazione del pericolo di reiterazione richiede una prognosi motivata, fondata sulle specifiche modalità e circostanze del reato e sulla personalità/precedenti dell'indagato; non ci si può limitare alla gravità astratta del titolo di reato.
  • Il principio di gradualità impone di considerare misure meno afflittive, ma la scelta di mantenere una misura più grave è legittima se il giudice motivi adeguatamente la non idoneità delle misure alternative rispetto alle concrete esigenze cautelari.
  • In sede di legittimità è limitato il sindacato sulle risultanze di fatto e sulle valutazioni istruttorie: le doglianze generiche o tese a sollecitare una rivalutazione dei fatti sono inammissibili.
  • Se un ricorso è dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza, il ricorrente può essere condannato alle spese e a una sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 616 c.p.p., salvo mancanza di colpa nella determinazione dell'inammissibilità.

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