Sentenza del 15/02/2018 n. 633 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Avviso di accertamento - Soggetto non residente - Iscrizione AIRE - Notifica - Luogo - Residenza estera - È tale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa notifica dell’avviso di accertamento deve essere effettuata presso l’indirizzo della residenza estera comunicato dal contribuente, secondo le modalità previste dall’art. 142 c.p.c. o dall’art. 60, comma 4, del d.P.R. 600/1973. La residenza estera del soggetto iscritto all’AIRE costituisce quindi il luogo rilevante per la notificazione, quando il trasferimento sia stato comunicato al consolato italiano.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda il luogo corretto di notifica di un avviso di accertamento nei confronti di un contribuente iscritto all’AIRE, che aveva comunicato al consolato italiano il trasferimento della propria residenza presso un diverso indirizzo nello stesso Stato estero. Il contribuente sosteneva che la notifica dovesse essere eseguita presso l’effettiva residenza estera aggiornata, anziché presso un precedente indirizzo o in Italia.
Norme richiamate
Disciplina la notificazione degli atti a persone residenti all’estero. Nel caso di contribuente residente fuori dall’Italia, la notifica deve essere indirizzata alla sua effettiva residenza estera secondo le modalità applicabili.
Art. 60, comma 4, d.P.R. 600/1973
Prevede le modalità di notificazione degli atti tributari ai contribuenti non residenti, imponendo di fare riferimento alla residenza estera conosciuta e comunicata secondo le regole previste.
Massime di principio
- Per un contribuente iscritto all’AIRE, la notifica degli atti tributari deve essere eseguita presso l’effettiva residenza estera risultante dalle comunicazioni ufficiali, non presso un precedente indirizzo italiano o estero.
- Il trasferimento della residenza comunicato al consolato italiano assume rilievo ai fini della validità della notifica degli atti fiscali.
- L’amministrazione finanziaria deve utilizzare le informazioni ufficiali disponibili e aggiornate relative alla residenza estera del contribuente.
- Una notifica effettuata a un indirizzo non più attuale può essere contestata quando il contribuente abbia regolarmente comunicato il nuovo indirizzo alle autorità competenti.
- In situazioni analoghe occorre verificare sia la corretta iscrizione all’AIRE sia la data e le modalità con cui il cambio di residenza estera è stato comunicato.
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