Cassazione Penale, Ordinanza n. 30312/2026 del 10/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
In appello l'imputato aveva aderito a un concordato ex art. 599-bis c.p.p., rinunciando a tutti i motivi diversi da quelli sul trattamento sanzionatorio. La Corte di appello di Napoli, però, non ha accolto la proposta e ha comunque rideterminato la pena in anni cinque e mesi quattro di reclusione ed euro 4.000 di multa, in riforma della sentenza del Tribunale di Napoli. Con il ricorso per cassazione veniva dedotto, come unico motivo, vizio di motivazione della sentenza di appello in relazione alla quantificazione della pena. La censura, in sostanza, contestava la motivazione sul trattamento sanzionatorio concordato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha affermato che contro una sentenza resa all'esito del concordato in appello sono proponibili solo doglianze relative alla volontà di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero, alla difformità tra richiesta e pronuncia e all'eventuale applicazione di una pena illegale. Non sono invece deducibili censure su motivi rinunciati, sulla mancata valutazione dell'art. 129 c.p.p. e su vizi della motivazione della pena, salvo che la sanzione sia illegale in senso tecnico, cioè fuori dai limiti edittali o diversa da quella prevista dalla legge. Poiché il ricorso riguardava solo il vizio motivazionale sul trattamento sanzionatorio concordato, è stato dichiarato inammissibile con ordinanza de plano ex art. 610, comma 5-bis, c.p.p. Il ricorrente è stato inoltre condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
disciplina il concordato in appello; una volta definito il giudizio con tale rito, le censure ammissibili sono molto limitate e non investono in generale la motivazione sulla pena concordata.
la sua mancata considerazione non è deducibile con ricorso avverso la sentenza resa all'esito del concordato, se non nei limiti consentiti dalla disciplina del rito.
consente la declaratoria di inammissibilità con ordinanza de plano.
in caso di inammissibilità comporta la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, quando ricorrono profili di colpa nella proposizione del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio definito con concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p. il ricorso per cassazione è ammissibile solo per vizi attinenti alla validità del consenso, al consenso del pubblico ministero, alla corrispondenza tra richiesta e decisione e all'eventuale illegalità della pena.
- La nozione di pena illegale va intesa in senso tecnico: la sanzione è illegale solo se non rientra nel paradigma normativo, ad esempio perché fuori dai limiti edittali o diversa da quella prevista dalla legge.
- Non sono deducibili censure sulla motivazione della determinazione della pena concordata, né doglianze su motivi di appello rinunciati o sulla mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p., salvo il caso di pena illegale.
- Quando il ricorso contro una sentenza emessa all'esito del concordato investe solo il trattamento sanzionatorio senza dedurre l'illegalità della pena, esso è inammissibile.
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