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Ordinanza

Ordinanza n. 25/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1

per l'ottemperanza della sentenza n. 247/2025 emessa in data 13 febbraio 2025 dal Tribunale civile di Reggio Calabria

Giustizia amministrativa202500376

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Reggio CalabriaOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: sentenza del Tribunale civile di Reggio Calabria della quale è chiesta l’ottemperanza

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

I ricorrenti hanno proposto un giudizio di ottemperanza nei confronti della Città Metropolitana di Reggio Calabria, deducendo l’esigenza di dare esecuzione alla sentenza civile indicata in epigrafe. Con istanza del 28 aprile 2026 hanno chiesto che fosse disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti del Comune di Scilla, anche in considerazione di quanto già disposto dal Tribunale nel connesso giudizio R.G. n. 339/2025, con concessione dei termini per la notificazione e differimento della camera di consiglio già fissata.

La decisione

Il TAR, richiamato l’art. 114 c.p.a., ha disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti del Comune di Scilla. I ricorrenti dovranno notificare al Comune il ricorso introduttivo, unitamente all’ordinanza, entro il termine perentorio di 10 giorni dalla comunicazione del provvedimento da parte della Segreteria, e depositare la prova della notificazione entro 5 giorni dal perfezionamento della notifica anche per il destinatario. La trattazione è stata rinviata dalla camera di consiglio del 13 maggio 2026 a quella del 17 luglio 2026. L’ordinanza non decide nel merito la domanda di ottemperanza.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione è richiamata quale base normativa per la disciplina del giudizio di ottemperanza e per l’integrazione del contraddittorio disposta dal giudice.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando il contraddittorio non risulta completo, il giudice amministrativo può disporne l’integrazione nei confronti dei soggetti ritenuti necessari, assegnando un termine perentorio per la notificazione del ricorso e del provvedimento e un ulteriore termine per il deposito della prova della notifica.
  • La disposizione dell’integrazione del contraddittorio comporta il differimento della trattazione della domanda a una successiva camera di consiglio, senza definire nel merito la pretesa di ottemperanza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

Testo integrale

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