Sentenza del 02/09/2021 n. 3987 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo Tributario - Compensazione delle spese di giudizio - Sopravvenienza normativa - Annullamento della cartella di pagamento - Stralcio dei debiti - Soccombenza virtuale - dichiarazione di estinzione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La Commissione Tributaria Provinciale di Roma aveva dichiarato estinto il giudizio per effetto della sopravvenienza normativa, consistente nell'annullamento d'ufficio delle cartelle di pagamento di importo fino a 1.000 euro (art. 4 d.l. n. 119/2018), ma aveva comunque condannato la Regione Lazio al pagamento delle spese processuali. La Regione ha impugnato tale decisione sostenendo che, trattandosi di definizione delle pendenze tributarie per effetto di normativa, si applica l'obbligo di integrale compensazione delle spese previsto dall'art. 9, co. 1, lett. q) del d.lgs. n. 156/2015, e che non può operare la cosiddetta "soccombenza virtuale" per giustificare una condanna alle spese.
La decisione
Il giudice ha ritenuto che, in caso di declaratoria di estinzione del giudizio per sopravvenienza normativa definitoria della lite tributaria, non trova applicazione il principio della soccombenza virtuale e deve invece disporsi l'integrale compensazione delle spese di giudizio. Di conseguenza la condanna della Regione Lazio alle spese disposta dalla Commissione tributaria provinciale è stata annullata o rettificata, con imposizione della compensazione integrale delle spese tra le parti.
Norme richiamate
La norma è stata interpretata nel senso che, quando le pendenze tributarie sono definite per effetto di legge (definizioni normative), si applica la compensazione integrale delle spese di giudizio, impedendo di fatto la condanna di una pubblica amministrazione al pagamento delle spese quando il procedimento è estinto per disposizione normativa.
La sopravvenienza normativa di annullamento delle cartelle fino a 1.000 euro ha effetti estintivi sul giudizio; tale estinzione esclude l'applicazione della soccombenza virtuale e obbliga a valutare la compensazione delle spese secondo la disciplina delle definizioni normative.
Massime di principio
- Se un giudizio tributario si estingue per effetto di una norma che definisce o annulla le pretese (definizione normativa), la regola generale è l'integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti, salvo ragioni concrete e motivate per diversamente ripartirle.
- La "soccombenza virtuale" non può essere invocata per trasformare una declaratoria di estinzione normativa in una condanna alle spese a carico dell'ente impositore: l'estinzione per legge impedisce di qualificare una parte come soccombente sul piano processuale in senso tradizionale.
- Il giudice deve comunque valutare se vi siano specifiche e motivate ragioni per derogare alla compensazione (es. condotte temerarie o attività processuali abnormi) e darne esplicita motivazione; in mancanza, si applica la compensazione.
- Quando la controversia è estinta per sopravvenienza normativa, l'amministrazione pubblica non può essere automaticamente condannata alle spese senza una valutazione delle doglianze e delle attività processuali svolte dalle parti.
- Per i ricorsi concernenti atti eliminati o annullati per legge, le parti e i giudici devono richiamare le disposizioni su definizione e compensazione previste dal d.lgs. n. 156/2015 e dalla normativa di conversione/intervento che ha prodotto l'effetto estintivo.
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