Sentenza del 02/09/2021 n. 3984 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Revocazione - Dolo della controparte - Omessa notifica dell'appello - inammissibilità del ricorso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La revocazione era fondata sull'omessa notifica dell'appello, contestando che la mancata notifica avrebbe integrato il dolo revocatorio ex art. 395, n. 1 c.p.c.; il giudice di merito ha verificato che l'appello era stato in realtà notificato nei termini mediante due raccomandate indirizzate al contribuente e al suo difensore e, inoltre, ha ritenuto che l'omessa notifica, anche se reale, non costituisce di per sé il dolo richiesto dall'art. 395, n. 1 c.p.c., che richiede un quid pluris consistente in artifici o raggiri deliberati volti a paralizzare la difesa della controparte e a impedire l'accertamento della verità.
La decisione
Il ricorso per revocazione è stato dichiarato inammissibile/rifiutato. Il giudice ha rilevato la prova della notificazione dell'appello tramite raccomandate e, comunque, ha escluso che la mera omessa notifica possa integrare il dolo revocatorio previsto dall'art. 395, n. 1 c.p.c. È stato precisato che l'omessa notifica può legittimare una impugnazione in Cassazione per ottenere l'annullamento della sentenza, ma non può costituire di per sé il dolo necessario per la revocazione. La decisione si conforme alla giurisprudenza di riferimento (cfr. Cass. 1207/20).
Norme richiamate
Il vizio di revocazione per dolo richiede una condotta dolosa della controparte che consista in artifici o raggiri tali da paralizzare la difesa della parte e impedire al giudice l'accertamento della verità; la mera omissione della notifica non soddisfa questo requisito.
Cass. 1207/20
Giurisprudenza richiamata a conferma del principio secondo cui il dolo revocatorio presuppone un'attività fraudolenta qualificata e non si realizza con la sola omissione della notifica.
Massime di principio
- La mera omissione della notifica di un atto processuale (es. appello) non configura automaticamente dolo revocatorio ai sensi dell'art. 395, n. 1 c.p.c.; è necessario dimostrare artifici o raggiri intenzionali volti a paralizzare la difesa.
- Se la notifica è realmente mancata, la via corretta è l'impugnazione ordinaria (es. ricorso in Cassazione per violazione di legge o per nullità/irregolarità della notificazione) e non la revocazione per dolo, salvo la prova di condotte fraudolente ulteriori.
- Il giudice deve accertare concretamente l'effettiva notificazione (esibizione di ricevute di raccomandata, copie degli avvisi, attestazioni del difensore) prima di accogliere una domanda di revocazione fondata su presunte omissioni.
- Per ottenere la revocazione per dolo è richiesta una prova rigorosa del quid pluris: comportamenti deliberatamente fraudolenti, artifici o raggiri idonei ad impedire la normale difesa e a trarre in inganno il giudice.
- La giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 1207/20) conferma l'interpretazione restrittiva del dolo revocatorio, limitandone l'applicabilità ai casi di effettiva frode processuale.
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