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Sentenza

Sentenza del 02/09/2021 n. 3983 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Processo tributario - Revocazione - Estinzione del giudizio per cessata materia del contendere - Effetti della definizione agevolata - Cartella di pagamento - Pagamento integrale del debito.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Procedimento tributario relativo a cartella di pagamento; il contribuente ha presentato dichiarazione di adesione alla definizione agevolata prevista dall'art. 6 del d.l. n. 193/2016 contenente espressa rinuncia al giudizio di appello. L'Ufficio ha accettato la definizione e ha rilasciato attestazione dell'avvenuto pagamento integrale di quanto dovuto. La questione posta era se tali elementi integrassero i presupposti per la declaratoria di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere e quali effetti sulle spese processuali.

La decisione

Il giudice ha dichiarato estinto il giudizio per cessata materia del contendere in ragione della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata con espressa rinuncia al gravame e della attestazione da parte dell'Ufficio dell'avvenuto pagamento integrale. È stata disposta l'integrale compensazione delle spese tra le parti. Non è stata pronunciata decisione sul merito della pretesa tributaria in sede contenziosa, perché la controversia si è estinta per sopravvenuta cessazione della materia del contendere.

Norme richiamate

  • d.l. n. 193/2016

    L'art. 6 disciplina la definizione agevolata; la giurisprudenza interpreta che l'adesione del contribuente alla definizione, unitamente all'espressa rinuncia al gravame e all'attestazione dell'Ufficio dell'avvenuto pagamento, costituiscono fatti idonei a determinare l'estinzione del processo per cessata materia del contendere.

  • Cass. 29394/17

    Giurisprudenza richiamata che conferma il principio secondo cui l'adesione alla definizione e la conseguente estinzione del debito processuale comportano la cessazione della materia del contendere e l'estinzione del giudizio.

  • Cass. 24083/18

    Ulteriore riferimento giurisprudenziale che ribadisce che la definizione agevolata con rinuncia alle impugnazioni e l'attestazione dell'avvenuto pagamento integrale giustificano la declaratoria di estinzione del procedimento tributario.

Massime di principio

  • L'adesione alla definizione agevolata accompagnata da espressa rinuncia alle impugnazioni produce in genere effetto estintivo del giudizio per cessata materia del contendere quando l'Amministrazione attesti l'avvenuto pagamento integrale.
  • È necessario che la rinuncia al giudizio sia esplicita e che l'Ufficio rilasci una attestazione formale dell'avvenuto pagamento per consentire al giudice di dichiarare l'estinzione del processo.
  • L'estinzione per cessata materia del contendere non comporta una pronuncia sul merito della pretesa tributaria; le parti perdono l'interesse a proseguire il giudizio per la sopravvenuta eliminazione dell'oggetto controverso.
  • In caso di adesione parziale o di mancata attestazione formale del pagamento, l'estinzione non è automatica: il giudice valuta la sussistenza della cessazione della materia del contendere alla luce della documentazione prodotta.
  • La compensazione integrale delle spese è la conseguenza più comune in questi casi, salvo diverse specifiche esigenze di equità o diversa pattuizione tra le parti.

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