Sentenza del 02/09/2021 n. 661 - Corte di Giustizia UE
Rinvio pregiudiziale - Prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio di capitali e di finanziamento del terrorismo - Direttiva (UE) 2015/849 - Direttiva 2005/60/CE - Reato di riciclaggio - Riciclaggio commesso dall'autore del reato principale ("autoriciclaggio")
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il giudice nazionale chiedeva se l'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2005/60 (e corrispondente articolo della direttiva 2015/849) osti a una normativa nazionale che incrimina il riciclaggio di capitali quando l'autore è lo stesso autore del reato presupposto (autoriciclaggio). La questione è sorta nel procedimento penale contro LG, condannato per riciclaggio con capitali provenienti da evasione fiscale; il giudice temeva possibili violazioni del principio ne bis in idem se si perseguisse l'autore del reato principale anche per riciclaggio.
La decisione
La Corte di giustizia ha deciso che l'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2005/60 va interpretato nel senso che non osta a una normativa nazionale che preveda che il reato di riciclaggio di capitali possa essere commesso dall'autore dell'attività criminosa che ha generato i capitali. La Corte ha evidenziato che: la disposizione richiede solo la consapevolezza dell'origine illecita dei beni; l'atto materiale di conversione/trasferimento è distinto dall'atto costitutivo del reato principale e può essere compiuto dallo stesso autore; la direttiva 2005/60 non obbligava gli Stati a escludere tale incriminazione (la Convenzione di Strasburgo consentiva esplicitamente tale facoltà), mentre la successiva direttiva 2018/1673 ha introdotto un obbligo più preciso di perseguire talune forme di autoriciclaggio. Tuttavia il giudice nazionale deve garantire il rispetto del principio ne bis in idem (art. 50 Carta): farà verifiche se i fatti materiali del procedimento di riciclaggio siano identici a quelli del procedimento relativo al reato principale e se vi siano già state decisioni definitive.
Norme richiamate
Direttiva 2005/60/CE
Non osta a che lo Stato membro incrimini il riciclaggio quando l'autore è lo stesso autore del reato principale; richiede la consapevolezza dell'origine illecita e descrive atti (conversione/trasferimento) che possono essere distinti dall'atto costitutivo del reato primario
Direttiva (UE) 2015/849
Formulazione sostanzialmente equivalente alla 2005/60; non contiene modifiche sostanziali che impediscano l'autoriciclaggio
Direttiva (UE) 2018/1673
considerando 11; art. 3, par. 5
Introduce e chiarisce l'obbligo per gli Stati membri di perseguire talune forme di autoriciclaggio (in particolare quando vi sono trasferimento, conversione, occultamento che determinano un danno aggiuntivo)
Decisione quadro 2001/500/GAI
art. 1, lett. b) e art. 2
Contesto normativo che incoraggia gli Stati membri a non escludere l'incriminazione del riciclaggio in relazione a reati gravi; rafforza l'interpretazione che la lotta al riciclaggio può comprendere l'autoriciclaggio
Convenzione di Strasburgo (1990)
Prevede gli atti costitutivi del riciclaggio; il par. 2(b) consente agli Stati la facoltà di escludere l'applicazione agli autori del reato principale, quindi non impone un divieto all'incriminazione degli autori del reato principale
Protocollo n.7 CEDU
Principio fondamentale che vieta doppia persecuzione o condanna per lo stesso reato; la Corte richiede ai giudici nazionali di verificare l'identità dei fatti materiali per evitare violazioni
Carta dei diritti fondamentali UE
Ne bis in idem applicabile quando lo Stato membro attua il diritto UE; vieta di perseguire penalmente la stessa persona più volte per gli stessi fatti materiali; il giudice nazionale deve accertare l'identità dei fatti
Massime di principio
- L'autoriciclaggio è compatibile con il diritto dell'UE: le direttive (2005/60 e 2015/849) non impediscono agli Stati membri di incriminare chi commette il reato presupposto se compie atti di conversione/trasferimento/occultamento distinti
- Per evitare la violazione del principio ne bis in idem, il giudice nazionale deve verificare se i fatti materiali perseguiti come riciclaggio sono effettivamente distinti da quelli del reato principale (identità dei fatti materiali come criterio decisivo)
- A livello nazionale è lecito adottare norme più severe (art. 5 direttiva 2005/60) e, dopo la direttiva 2018/1673, sussiste un obbligo più chiaro per gli Stati di perseguire certe forme di autoriciclaggio (trasferimento, conversione, occultamento che aggiungono un danno)
- La sola condizione della consapevolezza dell'origine illecita è soddisfatta dall'autore del reato principale, ma occorre comunque dimostrare l'atto materiale di riciclaggio (es. trasferimento o conversione) come fatto distinto
- Nel trasporre o applicare norme sull'autoriciclaggio gli Stati devono comunque rispettare i principi della legalità, proporzionalità e le garanzie processuali previste dalla Carta e dalla giurisprudenza della Corte
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