Sentenza del 02/09/2021 n. 3989 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Notificazioni - Efficacia probatoria - Mancanza di attestazione di conformità - Disconoscimento da parte del contribuente - Copia fotostatica - Originale - Notifica a mezzo di servizio postale - Avviso di accertamento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
si contestava la validità della notifica a mezzo servizio postale di un avviso di accertamento. In sede di giudizio era stata depositata copia fotostatica dell'avviso di ricevimento (avviso di ritorno). La ricorrente ha disconosciuto la conformità della copia fotostatica all'originale, senza tuttavia fornire elementi specifici a sostegno di tale disconoscimento.
La decisione
la Commissione tributaria regionale del Lazio ha rigettato l'appello della contribuente: ha ritenuto che alla copia fotostatica sia attribuita efficacia probatoria salvo formale e specifica contestazione ai sensi dell'art. 2719 c.c.; il generico disconoscimento della ricorrente non ha fornito alcun elemento utile a dimostrare difformità dall'originale e si è tradotto in un'asserzione priva di rilevanza. Di conseguenza la copia prodotta è stata considerata conforme e la notifica ritenuta valida.
Norme richiamate
art. 2719 c.c.
la norma viene interpretata nel senso che la copia fotostatica di un documento ha presunzione di conformità all'originale e vale come prova, salvo che vi sia un disconoscimento formale e motivato. Il disconoscimento deve indicare specifiche difformità emerse dagli elementi istruttori raccolti nel processo per superare la presunzione di conformità.
Massime di principio
- La copia fotostatica di un documento prodotto in giudizio gode di una presunzione di conformità all'originale e ha efficacia probatoria, salvo disconoscimento formale ai sensi dell'art. 2719 c.c.
- Il disconoscimento della copia non può essere generico: deve essere supportato da elementi specifici (es. discrepanze formali, elementi di datazione, firma, timbri, catena di custodia) emersi nel corso dell'istruttoria per superare la presunzione.
- Chi contesta la conformità deve indicare e documentare le difformità rilevate (perizie, testimonianze, acquisizione dell'originale, confronti tecnici), non limitandosi ad una mera dichiarazione di non riconoscimento.
- Il soggetto che produce la copia beneficia di una presunzione che grava sul contestante l'onere di fornire elementi probatori contrari: senza questi, il giudice riterrà valida la notifica effettuata mediante avviso di ricevimento.
- In ipotesi di notifica a mezzo postale, per mettere in dubbio la regolarità della notifica conviene verificare e documentare aspetti come: esistenza dell'originale, corrispondenza della firma, congruità delle date, integrità dell'avviso di ricevimento e traccia della spedizione.
- Tempi e forma: il disconoscimento va sollevato tempestivamente e nel rispetto delle forme processuali; un disconoscimento tardivo o generico rischia di essere irrilevante.
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