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Cassazione Penale, Ordinanza n. 24869/2025 del 07/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi posto a carico della ricorrente le spese processuali e il pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. La condanna per il reato di evasione è rimasta ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per evasione, deducendo un unico motivo: l'omessa applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. Secondo la Corte di cassazione, il motivo era però aspecifico perché non si confrontava in modo adeguato con la motivazione della decisione impugnata, la quale aveva escluso il beneficio valorizzando la complessiva gravità del fatto e la reiterazione della condotta illecita.

Norme richiamate

  • art. 385 c.p.

    indicato come reato per il quale è intervenuta la condanna confermata in appello; nel testo non vi è ulteriore interpretazione della norma

  • art. 131-bis c.p.

    la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è riconoscibile quando la motivazione di merito evidenzi la complessiva gravità del fatto e la reiterazione della condotta illecita

  • art. 385 cod. pen.

    richiamato come base della condanna impugnata

  • Cassa delle ammende

    destinazione della sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità del ricorso

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso è aspecifico e quindi inammissibile quando non si confronta puntualmente con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
  • La particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. può essere legittimamente esclusa dal giudice di merito valorizzando elementi quali la gravità complessiva della condotta e la reiterazione dell'illecito.
  • In sede di legittimità, la censura che invoca l'art. 131-bis c.p. deve confrontarsi con le concrete argomentazioni del giudice di merito che abbia già escluso la causa di non punibilità.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieReati ostativiImpugnazioniEvasione
RamiEsecuzione penaleProcesso penaleReati contro l'amministrazione della giustizia
IstitutiParticolare tenuità del fatto

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