Cassazione Penale, Sentenza n. 39132/2025 del 03/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano il trattamento sanzionatorio deciso in appello. Tutti chiedevano un diverso bilanciamento tra le circostanze attenuanti (in particolare l'attenuante speciale per la "dissociazione" di cui all'art. 416-bis.1, comma 3 cod. pen.) e le aggravanti contestate, nonché l'applicazione nella misura massima della riduzione per la collaborazione. Cinquegrana inoltre lamenta omessa prevalenza delle attenuanti e mancata esclusione della recidiva; De Falco e Iovinella sostengono che le loro dichiarazioni erano di utilità obiettiva tale da giustificare la riduzione massima e che la motivazione sulla comparazione attenuanti/aggravanti è carente.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato tutti i ricorsi. Ha ritenuto congrua la valutazione della Corte d'appello che ha confermato l'applicazione dell'attenuante speciale in misura prossima al massimo ma non nella misura massima, e ha legittimamente operato un bilanciamento di equivalenza tra attenuanti generiche e aggravanti alla luce del numero e della consistenza di queste ultime (tra cui la natura armata dell'associazione e il finanziamento di attività economiche con proventi illeciti). Le condanne confermate: Antonio Cinquegrana anni 4 e mesi 8; Giovanni De Falco e Alessandro Iovinella anni 5 e mesi 4 (con aumenti per continuazione per De Falco e Iovinella). I ricorrenti sono condannati alle spese processuali; non è disposta rifusione delle spese sostenute dalla parte civile intervenuta.
Norme richiamate
Norma che incrimina l'associazione di tipo mafioso; la sentenza conferma la responsabilità dei ricorrenti come partecipi del clan "Moccia" fino alle date indicate.
art. 416-bis.1, comma 3 cod. pen.
Prevede l'attenuante speciale per la dissociazione/collaborazione. La Corte ha riconosciuto tale attenuante per tutti i ricorrenti e ha applicato una riduzione "in misura prossima al massimo" ritenendo però che la collaborazione non fosse stata decisiva al punto da giustificare la riduzione massima.
Criteri per la determinazione della pena e per il bilanciamento tra circostanze: la Corte d'appello ha valutato i criteri (personalità del reo, gravità del fatto, intensità del dolo, comportamenti successivi, utilità della collaborazione) e ha motivato la scelta dell'equivalenza tra attenuanti e aggravanti.
Richiamato come norma che disciplina il giudizio di comparazione tra circostanze attenuanti e aggravanti; la Corte ha affermato che il giudice deve confrontare elementi positivi e negativi ai sensi di tale disposizione.
Giurisprudenza citata (Sez. U, n.10713 del 25/02/2010, Contaldo; Sez. 1, n.17494 del 18/12/2019; Sez.4, n.44966 del 20/09/2017; altre pronunce)
Principi di legittimità usati per legittimare la discrezionalità del giudice di merito nel bilanciamento tra circostanze e per affermare che la motivazione può essere sintetica quando si tratta di decisioni discrezionali adeguatamente fondate; inoltre principio secondo cui la riduzione per attenuante speciale si valuta sull'utilità oggettiva della collaborazione.
Giurisprudenza citata (Sez. 2, n.2963 del 09/12/2020)
Principio secondo il quale, nelle impugnazioni che non recano pregiudizio alla parte civile, quest'ultima non ha titolo alla rifusione delle spese processuali in caso di rigetto del gravame; applicato per escludere il rimborso delle spese delle parti civili.
Massime di principio
- La concessione dell'attenuante per la dissociazione (art. 416-bis.1, comma 3) si fonda sull'utilità oggettiva della collaborazione: rilevanza e novità delle dichiarazioni, non già sulle sole ragioni soggettive del collaboratore. L'utile concreto giustifica l'entità della riduzione.
- L'applicazione della riduzione in misura "prossima al massimo" è compatibile con la discrezionalità del giudice di merito; il giudice non è obbligato a motivare perché non è stata concessa la riduzione massima, purché fornisca motivazione congrua sulla valutazione dell'utilità della collaborazione.
- Il bilanciamento tra attenuanti e aggravanti rientra nella valutazione discrezionale del giudice di merito: è legittimo arrivare a una soluzione di equivalenza quando le aggravanti sono numerose e consistenti, purché la motivazione sia logica e coerente ed indichi i criteri considerati (art. 133 cod. pen.).
- La gravità del reato e l'intensità del dolo possono influire negativamente sul peso delle attenuanti nel bilanciamento, anche quando le attenuanti sono riconosciute, senza che ciò configuri di per sé un vizio di motivazione.
- In Cassazione il sindacato sulla discrezionalità del giudice di merito è limitato: possono essere censurate motivazioni per mera genericità, contraddittorietà o illogicità, ma non valutazioni ampiamente motivate e coerenti con il compendio probatorio.
- La condanna alle spese processuali è ordinaria in caso di rigetto del ricorso; la parte civile può essere esclusa dalla rifusione delle spese se l'accoglimento dell'appello non avrebbe prodotto pregiudizio alla sua posizione.
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