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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28319/2022 del 19/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Richiesta di riparazione per ingiusta detenzione: l'attore è stato sottoposto agli arresti domiciliari dal 26/03/2015 al 24/09/2015 per ipotesi di tentata estorsione, rapina e lesioni; successivamente rimesso in libertà per decorrenza dei termini e poi assolto con sentenza irrevocabile del 09/09/2019 per non avere commesso il fatto. La Corte territoriale aveva rigettato la domanda ritenendo rilevante, ai fini della colpa grave, il fatto che l'imputato si era avvalso della facoltà di non rispondere (silenzio), senza altri elementi di riscontro oltre la dichiarazione della persona offesa.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo infondata la valutazione che penalizzava l'esercizio del diritto al silenzio. Ha richiamato l'intervento del d.lgs. 8/11/2021 n.188 (attuazione della Direttiva UE 2016/343) che ha aggiunto al comma 1 dell'art.314 c.p.p. il principio secondo cui l'esercizio della facoltà di non deporre non incide sul diritto alla riparazione. Perciò la sentenza impugnata è annullata con rinvio alla Corte d'appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, per nuovo giudizio e regolamentazione delle spese tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 314 cod. proc. pen. (comma 1)

    Il comma 1 dell'art. 314 c.p.p. è stato integrato dal d.lgs. 8/11/2021 n.188 con il periodo: L'esercizio da parte dell'imputato della facoltà di cui all'articolo 64, comma 3, lettera b), non incide sul diritto alla riparazione di cui al primo periodo.

    La Corte ha interpretato che, alla luce della modifica normativa, il silenzio dell'imputato non può essere considerato elemento ostativo automatico per la concessione della riparazione per ingiusta detenzione; pertanto non può costituire di per sé prova di colpa grave.

  • d.lgs. 8 novembre 2021, n. 188 (attuazione Direttiva UE 2016/343)

    Ha adeguato la normativa interna alla direttiva UE rafforzando la protezione della presunzione di innocenza e stabilendo la neutralità del silenzio ai fini della riparazione per ingiusta detenzione.

  • art. 64 cod. proc. pen. (comma 3, lettera b)

    Riferimento alla facoltà dell'imputato di non rispondere; la modifica normativa chiarisce che l'esercizio di tale facoltà non può essere usato per negare il diritto alla riparazione.

  • Direttiva (UE) 2016/343

    Norma europea che ha ispirato il d.lgs. 188/2021: mira a rafforzare la presunzione di innocenza e i diritti procedurali dell'imputato, compresa la protezione rispetto all'uso del silenzio.

  • Precedenti giurisprudenziali citati (Sez.4, n.4159/2008; Sez.4, n.47041/2008)

    La giurisprudenza antecedente riteneva talora possibile valutare il silenzio ai fini del dolo o della colpa grave se l'imputato poteva fornire circostanze specifiche non note agli inquirenti; la Corte di cassazione ha ritenuto tale orientamento superato dalla modifica normativa del 2021.

Massime di principio

  • Dopo il d.lgs. 8/11/2021 n.188 il silenzio dell'indagato/imputato non può essere usato di per sé per escludere il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione.
  • Per negare la riparazione occorre dimostrare la colpa grave con elementi diversi dal semplice esercizio del diritto di non rispondere; la valutazione deve basarsi su comportamenti attivi e specifici (es. depistaggi, false dichiarazioni, occultamento di prove) o su elementi obiettivi che integrino colpa grave.
  • Se la custodia cautelare si è fondata su elementi non corroborati (es. dichiarazioni non riscontrate della persona offesa) e non esistono altri indizi significativi, il ricorso alla riparazione è maggiormente giustificato.
  • Il giudice che riceve il rinvio deve riesaminare la domanda tenendo conto della neutralità del silenzio e motivando in modo specifico eventuali altre ragioni che possano integrare colpa grave.
  • Negli eventi tra il fatto e l'entrata in vigore della norma va considerata la retroattività della tutela? La Corte ha applicato il principio aggiornato nella valutazione del ricorso di legittimità; in casi simili occorre verificare se e come il cambiamento normativo incida sul giudizio già espresso e sui casi pendenti.

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