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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05851/2024 del 05/03/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un verbale ispettivo dell'INPS che aveva disconosciuto, ritenendoli fittizi, alcuni rapporti di lavoro bracciantile agricolo tra un soggetto indicato come datore e tre familiari della sua cerchia familiare. La Corte d'appello, riformando il primo grado, aveva ritenuto che si trattasse invece di collaborazione familiare, valorizzando il fabbisogno di manodopera comunicato all'INPS per la coltivazione dei terreni, la dichiarazione resa in sede ispettiva circa il lavoro svolto anche dalla moglie, e la circostanza che il lavoro del nucleo familiare fosse sufficiente a coprire quel fabbisogno, rendendo superflua la mano d'opera degli altri familiari. Con il primo motivo i ricorrenti denunciavano violazione e falsa applicazione dell'art. 8, commi 2 e 4, d.lgs. n. 375/1993, oltre a contraddittorietà della motivazione, sostenendo che il procedimento ispettivo era viziato perché gli ispettori non avevano svolto una stima tecnica delle giornate necessarie alla coltivazione dei terreni. Con il secondo motivo deducevano violazione degli artt. 5 e 8 d.lgs. n. 375/1993, affermando che il dato delle 270 giornate comunicato all'INPS riguardava solo il fabbisogno di lavoro bracciantile e non includeva le giornate eventualmente prestate dai familiari.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha chiarito che, nel giudizio sul rapporto previdenziale, il verbale ispettivo dell'INPS non rileva come atto amministrativo da sindacare in sé per la sua legittimità, ma come fonte di prova liberamente valutabile dal giudice ai sensi dell'art. 116 c.p.c.; quindi l'assenza di una stima tecnica non determina invalidità dell'atto, ma incide solo sulla sua attendibilità probatoria. Ha inoltre osservato che la stima tecnica non ha valore di prova privilegiata rispetto agli altri elementi emersi dal verbale. Quanto al merito, ha ritenuto insindacabile in cassazione la valutazione della Corte territoriale, che aveva desunto la fittizietà dei rapporti dalla dichiarazione del fabbisogno di 270 giornate, dalla presenza di lavoro svolto dal coniuge e dalla sufficienza del lavoro dei due coniugi a coprire tale fabbisogno. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché, pur formalmente prospettato come violazione di legge, mirava in realtà a ottenere una diversa valutazione del materiale istruttorio, senza dedurre un omesso esame di un fatto decisivo. Il ricorso è stato quindi respinto; le spese sono state poste a carico dei ricorrenti, con ritenuta tempestiva e quindi valida la notifica del controricorso dell'INPS, nonostante un primo tentativo notificatorio non andato a buon fine nei termini.

Norme richiamate

  • art. 8 d.lgs. n. 375/1993

    La norma è richiamata dai ricorrenti per contestare il disconoscimento dei rapporti; la Corte non vi legge l'esigenza di una stima tecnica come presupposto di validità del procedimento ispettivo, ma valorizza la libera valutazione probatoria del verbale ispettivo da parte del giudice.

  • art. 5 d.lgs. n. 375/1993

    Non impone, secondo la Corte, che il datore comunichi all'INPS soltanto le giornate dovute dagli operai agricoli, anziché il totale delle giornate lavorative necessarie ai terreni.

  • art. 116 c.p.c.

    Il verbale ispettivo dell'INPS, nel giudizio previdenziale, costituisce fonte di prova liberamente valutabile dal giudice.

  • art. 360, co. 1, n. 5 c.p.c.

    Il sindacato sulla valutazione delle risultanze istruttorie è consentito solo nei limiti del vizio di omesso esame di un fatto decisivo, non essendo ammessa una nuova valutazione del merito.

  • art. 370 c.p.c.

    Richiamato per verificare la tempestività della notifica del controricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio previdenziale, il verbale ispettivo dell'ente non ha valore di atto amministrativo insindacabile in sé, ma di elemento probatorio liberamente apprezzabile dal giudice.
  • L'assenza di una stima tecnica da parte degli ispettori non comporta di per sé illegittimità del verbale, ma incide soltanto sulla sua forza dimostrativa.
  • La prova tecnico-valutativa non costituisce prova privilegiata rispetto agli altri elementi ricavabili dal verbale o dal complesso delle risultanze istruttorie.
  • La valutazione di merito sulla fittizietà di rapporti di lavoro, se sorretta da un apprezzamento delle prove non meramente apparente, non è censurabile in cassazione come violazione di legge; è deducibile solo nei limiti del vizio di omesso esame di un fatto decisivo.
  • È inammissibile il motivo di ricorso che, sotto la rubrica della violazione di legge, miri in realtà a ottenere una diversa lettura del materiale probatorio.

Come è indicizzato

MaterieAppalto e somministrazioneContributi previdenzialiProveRicorso per cassazione
RamiLavoroPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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