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Cassazione Penale, Ordinanza n. 01822/2026 del 16/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

La decisione riguarda il ricorso per cassazione proposto dall'imputato contro la sentenza della Corte di appello di Palermo del 12 marzo 2025. Dal testo emerge solo che il ricorso censurava il giudizio di responsabilità, ma la Corte lo ha ritenuto inammissibile perché fondato su un motivo meramente riproduttivo di doglianze già formulate e già esaminate e respinte dalla sentenza impugnata con argomenti giuridici corretti. Non sono indicati nel provvedimento i fatti storici, il titolo di reato contestato né ulteriori specifici motivi difensivi.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La declaratoria di inammissibilità è fondata sulla natura non nuova del motivo, considerato sostanzialmente riproduttivo di censure già vagliate e disattese dal giudice di appello. La Corte richiama, ai fini della condanna pecuniaria, la mancanza di un ricorso proposto senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, richiamando Corte cost. n. 186 del 2000.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    Richiamato implicitamente nel dispositivo quanto alle conseguenze economiche dell'inammissibilità del ricorso, cioè condanna alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende.

  • Corte cost. n. 186 del 2000

    È richiamata per affermare che la sanzione pecuniaria consegue salvo che il ricorso sia stato proposto senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; nel caso concreto tale esclusione non è stata ritenuta.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riproporre, senza reale confronto critico, censure già dedotte e già esaminate con motivazione coerente e giuridicamente corretta dal giudice di merito.
  • La funzione del giudizio di legittimità non consente una mera reiterazione delle doglianze di merito, se la sentenza impugnata le ha già specificamente disattese con argomentazioni non manifestamente illogiche.
  • All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
  • La valutazione sulla somma da versare alla Cassa delle ammende richiede di escludere che il ricorso sia stato proposto senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; in difetto, la sanzione accessoria va applicata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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