Cassazione Penale, Sentenza n. 00192/2026 del 05/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso avverso la conferma della condanna per il delitto previsto dall'art. 7 d.l. 4/2019. L'imputato solleva tre motivi: 1) violazione di legge e vizio di motivazione perché la domanda era stata presentata presso un CAF e priva di sottoscrizione; 2) violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo al requisito della "decennalità" della residenza (criterio ritenuto illegittimo dalla Corte di giustizia UE e dalla Corte costituzionale); 3) violazione di legge e vizio di motivazione per l'omesso riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. Il motivo relativo alla decennalità è risultato decisivo e assorbente.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso con riferimento al secondo motivo e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste. La Corte ha seguito l'indirizzo della Corte di giustizia UE (sent. 29/07/2024, C-112/22 e C-223/22) e della Corte costituzionale (sent. n. 31/2025) nel ritenere che la previsione nazionale che subordina l'accesso al reddito di cittadinanza a una residenza di dieci anni è incompatibile/contraria ai principi sovranazionali e costituzionali: la falsa attestazione relativa alla residenza decennale non può costituire elemento costitutivo del reato. Nel caso concreto, risultando dall'istruttoria che l'imputato era entrato in Italia nel 2016 e quindi aveva i cinque anni di residenza nel 2022, manca l'elemento necessario per la configurazione del delitto; perciò è stata pronunciata l'annullamento senza rinvio (nessun nuovo giudizio). Il Pubblico Ministero aveva chiesto l'annullamento senza rinvio.
Norme richiamate
Norma contestata come base del reato per false dichiarazioni finalizzate all'ottenimento del reddito di cittadinanza; la sua applicazione è stata esclusa nella parte relativa alla residenza decennale alla luce delle pronunce sovranazionali e costituzionali
Direttiva 2003/109/CE, art. 11, par. 1, lett. d)
Prescrive limiti all'imposizione di requisiti di residenza per l'accesso a prestazioni sociali da parte dei soggiornanti di lungo periodo; interpretata dalla CGUE come ostativa all'imposizione di un requisito di 10 anni
Sentenza Corte di Giustizia UE, cause riunite C-112/22 e C-223/22, 29/07/2024
"l'articolo 11, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2003/109/CE ... dev'essere interpretato nel senso che: "esso osta alla normativa di uno Stato membro che subordina l'accesso dei cittadini di paesi terzi soggiornanti di lungo periodo a una misura riguardante le prestazioni sociali, l'assistenza sociale o la protezione sociale al requisito ... di aver risieduto in detto Stato membro per almeno dieci anni ... e che punisce con sanzione penale qualsiasi falsa dichiarazione relativa a tale requisito di residenza"
La CGUE ha dichiarato incompatibile il requisito dei 10 anni e che la criminalizzazione della falsa dichiarazione su tale requisito è ostativa al diritto dell'UE
Sentenza Corte costituzionale n. 31/2025
Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale parziale dell'art. 2, comma 1, lett. a, n. 2 d.l., riducendo il requisito da dieci a cinque anni e affermando la non punibilità della falsa attestazione sulla residenza decennale, in coerenza con la CGUE
Invocato dal ricorrente come causa di non punibilità; la Corte ha ritenuto però assorbito il profilo in ragione della decisione favorevole basata sull'illegittimità del requisito decennale
Art. 3 Cost.
Richiamato dalla Corte costituzionale nella valutazione di illegittimità del requisito dei 10 anni per violazione del principio di eguaglianza
Massime di principio
- Se un elemento essenziale del reato (qui: il requisito della residenza decennale) risulta incompatibile con il diritto dell'Unione o incostituzionale, la sua mancanza esclude la configurabilità del reato e può comportare l'annullamento senza rinvio per "fatto non sussiste".
- Le pronunce della Corte di giustizia UE prevalgono sulle norme nazionali nel loro ambito di applicazione: norme nazionali che impongono requisiti contrari a una direttiva non possono essere usate per fondare responsabilità penale.
- Dopo le pronunce sovranazionali e costituzionali che modificano la portata del requisito, l'accertamento della durata effettiva della residenza del richiedente è decisivo: se sussiste il requisito ridotto (es. cinque anni) non può sussistere il reato fondato sulla decennalità.
- Quando una questione sovraordinata risolve definitivamente il nodo giuridico (qui il vizio della norma), i motivi processuali subordinati (es. vizi formali nella sottoscrizione della domanda) possono essere assorbiti e non portare a diversa soluzione.
- In casi analoghi è opportuno verificare sempre: a) la data di ingresso e i periodi di residenza effettiva; b) l'efficacia temporale delle pronunce della CGUE e della Corte costituzionale rispetto al fatto commesso; c) l'eventuale applicazione di istituti di non punibilità o di riti alternativi qualora emergano profili diversi.
- Il Pubblico Ministero e le corti devono uniformarsi alle pronunce sovranazionali e costituzionali; se la norma nazionale è stata ritenuta illegittima o incompatibile, la sua applicazione per accertare un reato è preclusa.
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