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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 00192/2026 del 05/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso avverso la conferma della condanna per il delitto previsto dall'art. 7 d.l. 4/2019. L'imputato solleva tre motivi: 1) violazione di legge e vizio di motivazione perché la domanda era stata presentata presso un CAF e priva di sottoscrizione; 2) violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo al requisito della "decennalità" della residenza (criterio ritenuto illegittimo dalla Corte di giustizia UE e dalla Corte costituzionale); 3) violazione di legge e vizio di motivazione per l'omesso riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. Il motivo relativo alla decennalità è risultato decisivo e assorbente.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso con riferimento al secondo motivo e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste. La Corte ha seguito l'indirizzo della Corte di giustizia UE (sent. 29/07/2024, C-112/22 e C-223/22) e della Corte costituzionale (sent. n. 31/2025) nel ritenere che la previsione nazionale che subordina l'accesso al reddito di cittadinanza a una residenza di dieci anni è incompatibile/contraria ai principi sovranazionali e costituzionali: la falsa attestazione relativa alla residenza decennale non può costituire elemento costitutivo del reato. Nel caso concreto, risultando dall'istruttoria che l'imputato era entrato in Italia nel 2016 e quindi aveva i cinque anni di residenza nel 2022, manca l'elemento necessario per la configurazione del delitto; perciò è stata pronunciata l'annullamento senza rinvio (nessun nuovo giudizio). Il Pubblico Ministero aveva chiesto l'annullamento senza rinvio.

Norme richiamate

  • art. 7 d.l. 4/2019

    Norma contestata come base del reato per false dichiarazioni finalizzate all'ottenimento del reddito di cittadinanza; la sua applicazione è stata esclusa nella parte relativa alla residenza decennale alla luce delle pronunce sovranazionali e costituzionali

  • Direttiva 2003/109/CE, art. 11, par. 1, lett. d)

    Prescrive limiti all'imposizione di requisiti di residenza per l'accesso a prestazioni sociali da parte dei soggiornanti di lungo periodo; interpretata dalla CGUE come ostativa all'imposizione di un requisito di 10 anni

  • Sentenza Corte di Giustizia UE, cause riunite C-112/22 e C-223/22, 29/07/2024

    "l'articolo 11, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2003/109/CE ... dev'essere interpretato nel senso che: "esso osta alla normativa di uno Stato membro che subordina l'accesso dei cittadini di paesi terzi soggiornanti di lungo periodo a una misura riguardante le prestazioni sociali, l'assistenza sociale o la protezione sociale al requisito ... di aver risieduto in detto Stato membro per almeno dieci anni ... e che punisce con sanzione penale qualsiasi falsa dichiarazione relativa a tale requisito di residenza"

    La CGUE ha dichiarato incompatibile il requisito dei 10 anni e che la criminalizzazione della falsa dichiarazione su tale requisito è ostativa al diritto dell'UE

  • Sentenza Corte costituzionale n. 31/2025

    Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale parziale dell'art. 2, comma 1, lett. a, n. 2 d.l., riducendo il requisito da dieci a cinque anni e affermando la non punibilità della falsa attestazione sulla residenza decennale, in coerenza con la CGUE

  • art. 131-bis cod. pen.

    Invocato dal ricorrente come causa di non punibilità; la Corte ha ritenuto però assorbito il profilo in ragione della decisione favorevole basata sull'illegittimità del requisito decennale

  • Art. 3 Cost.

    Richiamato dalla Corte costituzionale nella valutazione di illegittimità del requisito dei 10 anni per violazione del principio di eguaglianza

Massime di principio

  • Se un elemento essenziale del reato (qui: il requisito della residenza decennale) risulta incompatibile con il diritto dell'Unione o incostituzionale, la sua mancanza esclude la configurabilità del reato e può comportare l'annullamento senza rinvio per "fatto non sussiste".
  • Le pronunce della Corte di giustizia UE prevalgono sulle norme nazionali nel loro ambito di applicazione: norme nazionali che impongono requisiti contrari a una direttiva non possono essere usate per fondare responsabilità penale.
  • Dopo le pronunce sovranazionali e costituzionali che modificano la portata del requisito, l'accertamento della durata effettiva della residenza del richiedente è decisivo: se sussiste il requisito ridotto (es. cinque anni) non può sussistere il reato fondato sulla decennalità.
  • Quando una questione sovraordinata risolve definitivamente il nodo giuridico (qui il vizio della norma), i motivi processuali subordinati (es. vizi formali nella sottoscrizione della domanda) possono essere assorbiti e non portare a diversa soluzione.
  • In casi analoghi è opportuno verificare sempre: a) la data di ingresso e i periodi di residenza effettiva; b) l'efficacia temporale delle pronunce della CGUE e della Corte costituzionale rispetto al fatto commesso; c) l'eventuale applicazione di istituti di non punibilità o di riti alternativi qualora emergano profili diversi.
  • Il Pubblico Ministero e le corti devono uniformarsi alle pronunce sovranazionali e costituzionali; se la norma nazionale è stata ritenuta illegittima o incompatibile, la sua applicazione per accertare un reato è preclusa.

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