Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 5926/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202507888

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso contro il diniego di rinnovo della licenza di porto di fucile per tiro a volo

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (titolare porto d’armi)

Prevale il privato

La controversia

L’interessato aveva impugnato il decreto del Questore di Roma che aveva respinto la richiesta di rinnovo della licenza di porto di fucile per tiro a volo, fondandosi su una condanna non definitiva a tre anni di reclusione per reati finanziari e fallimentari, relativi a fatti del 2007-2008. In primo grado aveva dedotto la violazione degli artt. 3, 10 e 10-bis l. 241/1990 e degli artt. 10, 11 e 43 T.U.L.P.S., nonché eccesso di potere per carenza di istruttoria, difetto di motivazione, illogicità, travisamento dei presupposti e violazione del buon andamento. Aveva sostenuto che l’Amministrazione non avesse esaminato adeguatamente le osservazioni presentate a seguito del preavviso di diniego e non avesse spiegato la connessione tra reati non violenti, risalenti e concernenti l’attività economica e il rischio di abuso delle armi. In appello ha contestato la sentenza del TAR per avere ritenuto sufficiente il riferimento alla pendenza del procedimento penale, senza considerare le deduzioni difensive, la natura sportiva dell’uso dell’arma, l’erronea qualificazione dei fatti e del ruolo dell’interessato, il precedente rilascio della licenza nel 2013 e gli elementi favorevoli della condotta successiva. Ha inoltre evidenziato che il procedimento penale si era concluso con dichiarazione di non doversi procedere per prescrizione.

La decisione

L’appello è stato accolto e la sentenza del TAR è stata riformata. Il Consiglio di Stato ha chiarito che il porto d’armi non costituisce un diritto soggettivo assoluto e che l’Amministrazione dispone di ampia discrezionalità nel valutare l’affidabilità del richiedente e il rischio di abuso delle armi. Tuttavia, il mero coinvolgimento in un procedimento penale, o il riferimento a una condanna non definitiva per reati diversi da quelli tipicamente ostativi, non è sufficiente a giustificare il diniego. L’autorità deve indicare le circostanze concrete ritenute preclusive e spiegare, attraverso una valutazione individualizzata della personalità, della storia del soggetto e degli elementi favorevoli o sopravvenuti, perché quei fatti siano sintomatici di un rischio attuale di abuso delle armi. Nel caso concreto il provvedimento si limitava a richiamare una condanna non definitiva per reati finanziari relativi a fatti risalenti al 2007-2008, senza illustrare il nesso con il pericolo di abuso delle armi, senza considerare che tali fatti erano già conoscibili al momento del primo rilascio della licenza nel 2013 e senza dare adeguato conto delle osservazioni procedimentali dell’interessato. Per insufficienza motivazionale e carenza dell’istruttoria il provvedimento è stato annullato, con salvezza delle ulteriori determinazioni dell’Amministrazione. Le spese del doppio grado sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 11 T.U.L.P.S.

    «Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono essere negate [...]»; «Le autorizzazioni di polizia possono essere negate [...] a chi non può provare la sua buona condotta»

    La disposizione distingue tra cause ostative vincolanti e circostanze che consentono il diniego discrezionale; il requisito della buona condotta deve essere interpretato in funzione delle finalità dell’autorizzazione e non può fondare decisioni arbitrarie o immotivate.

  • art. 43 T.U.L.P.S.

    «La licenza può essere ricusata [...] ai condannati per delitto diverso da quelli sopra menzionati e a chi non può provare la sua buona condotta o non dà affidamento di non abusare delle armi»

    Il diniego del porto d’armi può fondarsi anche su delitti diversi da quelli espressamente indicati o su fatti sintomatici di inaffidabilità, ma richiede una motivazione concreta e individualizzata sul pericolo di abuso delle armi.

  • art. 3 l. 241/1990

    L’obbligo di motivazione impone all’Amministrazione di indicare le circostanze di fatto considerate preclusive e le ragioni per cui esse dimostrano un rischio attuale di abuso delle armi, dando conto degli elementi favorevoli rilevanti.

  • artt. 10 e 10-bis l. 241/1990

    Le osservazioni presentate dall’interessato nel procedimento devono essere effettivamente valutate; il provvedimento finale non può ridurre la partecipazione procedimentale a un adempimento meramente formale.

  • artt. 216 e 233 legge n. 267 del 1942

    Le fattispecie penali richiamate nel diniego, non rientrando automaticamente tra le cause ostative tipiche al porto d’armi, possono assumere rilievo solo se concretamente valorizzate in rapporto al rischio di abuso delle armi.

  • sentenza Corte costituzionale n. 440 del 1993

    Il requisito della buona condotta è compatibile con la Costituzione solo se interpretato in modo finalistico e accompagnato da una motivazione che consenta il controllo giudiziale sull’esercizio della discrezionalità amministrativa.

Massime di principio

  • Nel procedimento di rilascio o rinnovo del porto d’armi, il mero coinvolgimento dell’interessato in un procedimento penale o l’esistenza di una condanna non definitiva non è, di per sé, sufficiente a giustificare il diniego quando il fatto non integra una causa ostativa tipica prevista dalla legge.
  • Quando il diniego è fondato sulla clausola elastica della buona condotta o sul mancato affidamento di non abusare delle armi, l’Amministrazione deve esplicitare il nesso concreto tra i fatti contestati e il rischio di abuso dell’arma, attraverso una valutazione individualizzata e attuale dell’affidabilità del richiedente.
  • La motivazione del diniego di porto d’armi deve considerare la personalità complessiva dell’interessato, la sua storia di vita, il tempo trascorso dai fatti, la condotta successiva e gli eventuali elementi favorevoli emersi nel procedimento; non è sufficiente una motivazione apodittica fondata su un singolo elemento.
  • Le osservazioni presentate dall’interessato a seguito del preavviso di diniego devono essere esaminate in modo effettivo e riconoscibile nel provvedimento finale; il loro richiamo meramente formale integra un deficit motivazionale e istruttorio.
  • Qualora l’Amministrazione conoscesse già i fatti posti a fondamento del diniego al momento del precedente rilascio della licenza, il successivo mutamento valutativo richiede una spiegazione specifica delle ragioni per cui quei fatti siano divenuti, o siano ora ritenuti, ostativi all’affidamento di non abusare delle armi.

Come è indicizzato

MateriePericolosità sociale e valutazioni di sicurezzaLicenze e autorizzazioni di poliziaPartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimento
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPartecipazione procedimentale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.