Cassazione Penale, Sentenza n. 23279/2023 del 26/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per cassazione avverso la conferma della condanna per appropriazione indebita relativa alla mancata restituzione di due automezzi noleggiati da Sabrina Oggioni (L.B. noleggio di Oggioni Sabrina). Il ricorso deduceva vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (contestando che la Corte avrebbe valutato indebitamente il mancato risarcimento della persona offesa) e la mancata considerazione delle condizioni economiche del condannato in relazione alla sospensione condizionale della pena, subordinata al pagamento di una provvisionale stimata in euro 25.000.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto corretta la motivazione della Corte di appello sul diniego delle circostanze attenuanti generiche, ricordando che tali attenuanti richiedono elementi positivi e non derivano automaticamente dall'assenza di profili negativi della personalità. Quanto alla doglianza sulle condizioni economiche e sulla condizione della sospensione condizionale della pena, la Corte ha dichiarato la questione tardiva e quindi inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p., poiché non era stata sollevata nei precedenti gradi di giudizio. Per effetto dell'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Sentenza a motivazione semplificata.
Norme richiamate
art. 23, comma 8, dl. n. 137 del 2020
il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, del dl. n. 137 del 2020
indicazione procedurale che il giudizio in Cassazione si è svolto mediante contraddittorio scritto previsto dalla norma
art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
la doglianza è tardiva - e dunque inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen
principio per cui questioni non sollevate nei precedenti gradi non possono essere introdotte per la prima volta in cassazione, comportando inammissibilità
Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento ... in favore della Cassa delle ammende
norma che prevede le conseguenze economiche per il ricorrente in caso di dichiarata inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- Le circostanze attenuanti generiche richiedono elementi di segno positivo: la mera assenza di elementi negativi della personalità non impone il loro riconoscimento; è necessario produrre elementi favorevoli concreti in motivazione.
- Questioni di fatto o di stato economico rilevanti per la pena (es. compatibilità di condizioni per la sospensione condizionale) devono essere dedotte e documentate già nei primi gradi di giudizio; sollevarle per la prima volta in cassazione è di norma tardivo e porta all'inammissibilità.
- La Cassazione controlla che la motivazione dei giudici di merito sia idonea: contestazioni generiche sulla motivazione richiedono indicazione precisa delle insufficienze e degli elementi non considerati per essere ammesse.
- L'inammissibilità del ricorso comporta, oltre al rigetto della domanda, la condanna alle spese processuali e talora il pagamento di somme alla Cassa delle ammende; è quindi essenziale valutare la fondatezza e la tempestività delle doglianze prima di proporre ricorso.
- Nelle impugnazioni è utile documentare le condizioni economiche e presentare prove specifiche (documenti contabili, attestazioni) se si contesta una misura vincolata a pagamenti o provvisionali.
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