Cassazione Penale, Sentenza n. 36296/2026 del 15/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza del 13 marzo 2026 della Corte d'appello di Messina, che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Messina il 12 febbraio 2025. Gli era stato contestato di essere rientrato nel territorio nazionale nonostante il divieto conseguente al provvedimento prefettizio di allontanamento per motivi di sicurezza emesso il 13 settembre 2019 e notificato il 15 settembre 2019. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge e vizi di motivazione sull'elemento soggettivo, lamentando che non fosse stata verificata la sua conoscenza della lingua italiana al momento della notifica. Con il secondo ha contestato il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., sostenendo che la Corte d'appello non avesse considerato le caratteristiche concrete della condotta e si fosse basata sui precedenti penali. Con il terzo ha censurato il riconoscimento della recidiva, assumendo che non fosse stata accertata in concreto la maggiore pericolosità sociale e che non fosse sufficiente il richiamo ai precedenti. Con il quarto ha contestato il diniego delle attenuanti generiche, motivato a suo dire con la sola biografia penale. Con il quinto ha censurato il diniego della pena sostitutiva dell'allontanamento immediato con divieto di reingresso, prevista dall'art. 20, comma 14, secondo periodo, d.lgs. n. 30 del 2007.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto generico perché non si confrontava con la motivazione di merito: il verbale del 26 gennaio 2022 attestava la conoscenza dell'italiano e risultava che l'imputato avesse vissuto in Italia dal 2015 al 2019; la prospettazione di una possibile convinzione di poter rientrare nel 2022 è stata giudicata congetturale. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per genericità, non avendo considerato la valorizzazione di un precedente specifico, l'assenza di elementi indicativi della particolare tenuità e la recidiva reiterata infraquinquennale; la motivazione sul punto è stata ritenuta conforme ai criteri dell'art. 131-bis c.p. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché manifestamente infondato: i giudici di merito avevano valutato numero, natura e modalità dei precedenti, la condotta attuale e la sua offensività, motivando concretamente sulla maggiore colpevolezza e capacità a delinquere, senza basarsi sul mero status di precedente condannato. Il quarto motivo è stato ritenuto generico e diretto a ottenere una rivalutazione di merito: la sentenza aveva indicato l'assenza di elementi positivi e la presenza di numerosi precedenti, motivazione reputata sufficiente per negare le attenuanti generiche. Il quinto motivo è stato dichiarato inammissibile perché non si confrontava con la motivazione del diniego della pena sostitutiva, basata anche sul precedente per evasione quale indice di refrattarietà alle prescrizioni dell'autorità; la valutazione è stata ritenuta congrua e discrezionale, e il diniego può fondarsi sul parametro ritenuto ostativo all'efficacia rieducativa senza esaminare necessariamente tutti quelli dell'art. 133 c.p. L'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella causa di inammissibilità, al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 20, comma 14, d.lgs. n. 30 del 2007
Il quinto motivo trascura di prendere in considerazione la motivazione adottata dai giudici di merito per giustificare il diniego della applicazione della pena sostitutiva della reclusione costituita dall'allontanamento immediato con divieto di reingresso per un periodo da cinque a dieci anni.
La pena sostitutiva dell'allontanamento con divieto di reingresso può essere negata con motivazione congrua, fondata sugli elementi individualizzanti relativi all'imputato e alla sua refrattarietà alle prescrizioni dell'autorità.
ai fini dell'applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131- bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti
Il giudizio sulla particolare tenuità deve fare riferimento ai criteri dell'art. 133, primo comma, c.p., ma il giudice non è tenuto a esaminarli tutti se indica quelli ritenuti rilevanti.
in presenza di contestazione della recidiva a norma di uno dei primi quattro commi dell'art. 99 cod. pen., il giudice deve verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, avuto riguardo alla natura dei reati, al tipo di devianza di cui essi sono il segno, alla qualità e al grado di offensività dei comportamenti, alla distanza temporale tra i fatti e al livello di omogeneità esistente tra loro, all'eventuale occasionalità della ricaduta e a ogni altro parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là del mero e indifferenziato riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali.
La recidiva contestata ai sensi dei primi quattro commi dell'art. 99 c.p. richiede un accertamento concreto della relazione tra precedenti e nuovo reato, considerando i parametri individualizzanti indicati; non basta constatare formalmente l'esistenza di precedenti.
al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente
Per decidere sulle attenuanti generiche è sufficiente che il giudice valuti anche un solo elemento dell'art. 133 c.p., se ritenuto prevalente e idoneo a giustificare il riconoscimento o il diniego del beneficio.
Anche nella materia in esame, vertendosi in tema di pena sostitutiva, deve ritenersi applicabile il principio generale per cui il diniego non implica necessariamente l'esame di tutti i parametri contemplati dall'art.133 cod. pen., ma può essere giustificato anche dalla sola valorizzazione di quello che, tra di essi, sia ritenuto ostativo all'efficacia rieducativa della pena sostitutiva.
Nel diniego di una pena sostitutiva, la motivazione non deve necessariamente passare in rassegna tutti i parametri dell'art. 133 c.p.; può bastare la valutazione di un parametro ritenuto incompatibile con l'efficacia rieducativa della misura.
Massime di principio
- L'ipotesi alternativa proposta dalla difesa può fondare un dubbio rilevante solo se è ragionevole e trova conforto nella logica e negli elementi del caso; una possibilità meramente congetturale, anche se astrattamente plausibile, non impone una diversa ricostruzione.
- Per riconoscere la particolare tenuità del fatto occorre valutare l'offesa secondo i criteri dell'art. 133, primo comma, c.p., ma non è necessaria la disamina di tutti i parametri, purché siano indicati quelli ritenuti decisivi.
- La recidiva non può essere riconosciuta automaticamente sulla sola base dei precedenti: salvo l'ipotesi obbligatoria richiamata dalla legge, il giudice deve accertare e motivare in concreto la maggiore colpevolezza e la più elevata capacità a delinquere, considerando anche natura, omogeneità, offensività e distanza temporale dei reati.
- Il diniego delle attenuanti generiche può essere motivato valorizzando anche un solo elemento rilevante tra quelli dell'art. 133 c.p.; l'assenza di elementi negativi non attribuisce di per sé un diritto al beneficio, per il quale possono essere richiesti elementi positivi.
- Il diniego di una pena sostitutiva può essere giustificato dalla valutazione di un singolo parametro dell'art. 133 c.p. ritenuto ostativo alla sua efficacia rieducativa, senza necessità di esaminare ogni altro parametro.
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