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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23084/2023 del 26/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di Teramo che aveva respinto la richiesta di revoca della sospensione condizionale della pena (anno di reclusione) concessa con sentenza del 20/11/2013, nonostante una successiva condanna del 17/07/2017 intervenuta nel periodo di sospensione. Il giudice dell'esecuzione aveva ritenuto che la revoca non potesse operare perché, a suo avviso, non risultavano superati i limiti dell'art. 164 c.p., ultimo comma, richiamato dall'art. 168 c.p. Il Procuratore ha contestato che il giudice dell'esecuzione, nel rifiutare la revoca, abbia fatto un giudizio di meritevolezza proprio della fase di cognizione, oltrepassando la sua funzione; inoltre ha sostenuto che, essendo la seconda sospensione non concessa dal giudice del merito, si sarebbe dovuta disporre la revoca di diritto della prima sospensione ai sensi dell'art. 168 c.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato. Ha chiarito che l'ultimo comma dell'art. 164 c.p. (possibilità di reiterare la sospensione qualora la pena cumulata rientri nei limiti dell'art. 163) si applica soltanto nella fase di cognizione e solo se il giudice di merito, sulla base di una prognosi favorevole di meritevolezza, concede nuovamente il beneficio. Se, entro i termini di cui all'art. 163 c.p., sopraggiunge una condanna per un delitto commesso dopo quello per cui era stata concessa la sospensione e tale condanna comporta una pena non sospesa, l'eccezione prevista dall'art. 168 c.p., comma 1, non opera e il giudice dell'esecuzione deve obbligatoriamente revocare la sospensione originaria, anche se il cumulo delle pene rientrerebbe nei limiti che avrebbero consentito in astratto la reiterazione del beneficio. L'ordinanza impugnata è stata annullata con rinvio al Tribunale di Teramo per nuovo giudizio conformemente al principio enunciato.

Norme richiamate

  • art. 168 cod. pen.

    L'inciso "salva la disposizione dell'ultimo comma dell'art. 164" tutela il caso di due condanne entrambe sospese; se invece la seconda condanna non prevede sospensione, opera la revoca di diritto della sospensione precedente e il giudice dell'esecuzione deve disporla.

  • art. 164 cod. pen. (ultimo comma)

    La possibilità di reiterare la sospensione condizionale quando la pena cumulata rientra nei limiti dell'art. 163 è applicabile solo nella fase di cognizione e richiede che il giudice del merito, sulla base di una prognosi favorevole di meritevolezza, conceda nuovamente il beneficio; non è criterio applicabile dal giudice dell'esecuzione per escludere la revoca.

  • art. 163 cod. pen.

    Fissa i limiti massimi di pena cumulabile per la sospensione condizionale; tali limiti rilevano per valutare l'ammissibilità astratta della reiterazione del beneficio in sede di cognizione, ma non impediscono la revoca obbligatoria quando la seconda condanna non è sospesa.

Massime di principio

  • Se durante la sospensione condizionale interviene una seconda condanna che non prevede la sospensione, il giudice dell'esecuzione deve revocare la sospensione originaria obbligatoriamente, anche se il cumulo delle pene rientrerebbe nei limiti dell'art. 163 c.p.
  • La disposizione che consente la reiterazione della sospensione (art. 164, ultimo comma) opera solo in sede di cognizione ed è subordinata alla valutazione di meritevolezza compiuta dal giudice del merito; il giudice dell'esecuzione non può sostituirsi a tale valutazione per negare la revoca.
  • L'inciso di salvezza nell'art. 168 c.p. riguarda il caso in cui entrambe le condanne siano state sospese; non può essere usato per impedire la revoca quando la seconda condanna non è sospesa.
  • In pratica, il procuratore che chiede la revoca ha solide basi quando la seconda sentenza non concede la sospensione; la difesa dovrebbe invece puntare a ottenere la sospensione in sede di merito o a fornire elementi idonei a dimostrare la meritevolezza per evitare la revoca.
  • In caso di due sospensioni congiunte, occorre sempre verificare il rispetto dei limiti dell'art. 163 c.p. per valutare la possibilità di reiterazione del beneficio.

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