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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39467/2023 del 28/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della decisione del Tribunale di Palermo che, accogliendo l'appello del Pubblico Ministero ex art. 310 c.p.p., ha sostituito gli arresti domiciliari con la custodia cautelare in carcere per il reato di detenzione ai fini di spaccio di circa 410 grammi di cocaina. Il ricorrente deduce: I) violazione dell'art. 292, comma 2, c.p.p., per difetto di autonoma motivazione del Tribunale, che si sarebbe limitato a ripiegarsi sull'atto d'appello senza valutazioni autonome; II) vizio di motivazione e violazione di legge in quanto la custodia carceraria sarebbe stata ritenuta esclusivamente adeguata, senza considerare la possibilità degli arresti domiciliari con controllo elettronico (sostenendo che la mancanza di stabile occupazione e i precedenti non giustificano la carcerazione e che non è stato spiegato come, sottoposto a restrizioni, l'indagato potrebbe reperire nuova sostanza). La difesa ha inoltre prodotto tardivamente una nota per sostenere che il luogo attuale di esecuzione degli arresti domiciliari è diverso da quello in cui era stata sequestrata la droga

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Motivazione: il primo motivo è generico e infondato; il Tribunale in sede d'impugnazione non era tenuto a fornire un'autonoma rivalutazione ex art. 292, comma 2, lett. c) e c-bis, c.p.p., requisito richiesto solo al giudice che emette la misura inaudita altera parte. Il secondo motivo è in sostanza un sindacato di merito: la Corte ritiene logica e coerente la valutazione del Tribunale secondo cui l'entità dello stupefacente, il confezionamento in molte dosi pronte, la presenza di due bilancini, i precedenti specifici, la mancanza di stabile attività lecita e l'assenza di spiegazioni sull'approvvigionamento rendono probabile la reiterazione del reato anche con gli arresti domiciliari e il controllo elettronico. La nota difensiva e la documentazione prodotta oltre termine sono inammissibili in cassazione perché tardive e, in ogni caso, riguardano fatti sopravvenuti che vanno dedotti con istanza ex art. 299 c.p.p. Conseguenze: dichiarazione d'inammissibilità del ricorso, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 310 c.p.p.

    Norma che disciplina l'appello del pubblico ministero avverso le ordinanze cautelari; utilizzata per il ricorso in appello al Tribunale di Palermo che ha elevato la misura agli arresti domiciliari a custodia carceraria

  • art. 292, comma 2, lett. c) e c-bis, c.p.p.

    Prevede l'obbligo, per il giudice che emette una misura inaudita altera parte, di motivare autonomamente i gravi indizi di colpevolezza e le esigenze cautelari; la Corte chiarisce che tale requisito non si estende automaticament e al giudice d'appello che decide sull'impugnazione cautelare

  • art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020 conv. in L. n. 176/2020

    Prevede il termine dilatorio di cinque giorni prima dell'udienza per la presentazione delle conclusioni scritte; la Corte ritiene inammissibile la nota difensiva pervenuta oltre tale termine

  • art. 299 c.p.p.

    Strumento previsto per rappresentare al giudice del merito sopravvenienze o nuove circostanze (es. cambio del luogo di esecuzione degli arresti domiciliari); la Corte indica che fatti sopravvenuti devono essere dedotti con istanza ex art. 299 e non in cassazione

  • art. 616 c.p.p.

    Prevede le conseguenze per l'inammissibilità del ricorso in cassazione, ivi compresa la condanna del proponente al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende; la Corte ha applicato tale norma fissando la somma in euro 3.000

  • Corte Cost., sent. n. 186 del 13/06/2000

    Citata in riferimento al principio secondo cui la somma dovuta alla Cassa delle ammende può essere ordinata anche se non sussiste assenza di colpa nell'azione del ricorrente; la Corte di Cassazione l'ha richiamata per giustificare l'entità e l'applicazione della sanzione pecuniaria

Massime di principio

  • In sede di impugnazione cautelare il giudice d'appello non è sempre tenuto a riprodurre una motivazione autonoma come richiesta al giudice che ha adottato la misura inaudita altera parte; le censure devono essere fondate su vizi della motivazione per essere accolte in Cassazione
  • La Corte di Cassazione esercita un sindacato limitato alla legittimità e alla coerenza logico-giuridica della motivazione; il riesame di merito e la riconsiderazione degli elementi probatori, salvo palese illogicità, non sono compiti della Cassazione
  • Fattori come consistente quantitativo di stupefacente, confezionamento in dosi pronte, bilancini di precisione, precedenti specifici e assenza di attività lavorativa lecita sono elementi ritenuti idonei a dimostrare rischio di reiterazione e giustificare la custodia cautelare in carcere anche se esistono misure alternative come gli arresti domiciliari con controllo elettronico
  • Documenti o circostanze sopravvenute al provvedimento impugnato non possono essere utilmente prodotti per la prima volta in Cassazione; devono essere rappresentati al giudice di merito mediante gli strumenti previsti (es. art. 299 c.p.p.)
  • Il rispetto dei termini procedurali per la presentazione di note e conclusioni è rilevante: produzioni tardive rischiano di essere inammissibili e non valutabili in sede di legittimità
  • In caso di inammissibilità del ricorso in Cassazione il ricorrente può essere condannato alle spese processuali e a una somma alla Cassa delle ammende, specie se le argomentazioni appaiono manifestamente infondate

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