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Sentenza

Sentenza n. 4509/2026 - Napoli, Sezione 8

per l'annullamento del Provvedimento Dirigenziale Reg. Prot. n. 0055934 del 25/10/2024 avente ad oggetto il diniego di Permesso di Costruire per il cambio di destinazione d’uso - ai sensi dell’art 1, comma 144 della Legge Regionale n.16/2014 - di porzione del piano terra di un fabbricato per civili abitazioni ed attività commerciali sito alla Via Eugenio Della Valle, n. 66 ed identificata nel N.C.E.U. al foglio 5 p.lla 5415 subb. 34,46,47,70.

Giustizia amministrativa202500268

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di permesso di costruire per il cambio di destinazione d’uso di porzioni del piano terra da autorimessa a locali commerciali

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato il nuovo diniego comunale, deducendo violazione del giudicato formatosi sulla precedente sentenza del TAR n. 4888 del 2023, nonché violazione di legge ed eccesso di potere. Hanno sostenuto che, dopo l’annullamento del primo diniego per motivazione lacunosa e per omessa considerazione delle osservazioni presentate nel procedimento, l’Amministrazione avrebbe potuto valutare soltanto fatti nuovi e sopravvenuti, non potendo reiterare valutazioni già esaminate. Hanno inoltre censurato l’integrazione postuma della motivazione del primo diniego. Nel merito, hanno contestato la qualificazione del mutamento richiesto come produttivo di nuova volumetria e di aumento del carico urbanistico, rilevando che l’intervento riguardava volumetrie già esistenti e non comportava modifiche della sagoma. Hanno sostenuto che il mutamento di destinazione d’uso non determina necessariamente un incremento del carico urbanistico e che l’art. 1, comma 144, della legge regionale n. 16/2014 consentirebbe, mediante permesso di costruire, il cambio di destinazione d’uso di fabbricati esistenti verso destinazioni compatibili o complementari, senza variazione di sagoma. Hanno infine chiesto la condanna del Comune al rilascio del permesso di costruire.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha escluso la violazione del giudicato, chiarendo che la precedente sentenza n. 4888 del 2023 aveva annullato il primo diniego per la lacunosità della motivazione e per l’omessa puntuale considerazione delle controdeduzioni degli interessati, senza imporre all’Amministrazione di accogliere l’istanza né limitare la riedizione del potere alla sola valutazione di fatti sopravvenuti. Il giudicato imponeva quindi l’adozione di un nuovo provvedimento adeguatamente motivato sulla base delle osservazioni dei privati. Il nuovo diniego è stato ritenuto conforme a tale obbligo conformativo. Nel merito, il Comune aveva precisato che i volumi relativi ai subalterni 47 e 70, assentiti come autorimesse, non erano stati computati nel calcolo della densità edilizia fondiaria in base all’art. 6 delle N.T.A. del PRG, che consentiva di non computare determinati volumi accessori, comprese autorimesse e parcheggi al servizio esclusivo della destinazione principale. Il TAR ha ritenuto che, proprio perché non computati nei precedenti titoli edilizi, tali volumi non potessero essere qualificati come volumetrie esistenti ai fini dell’art. 1, comma 144, della legge regionale n. 16/2014. La loro trasformazione in esercizi commerciali, anche mediante utilizzazione di ulteriori aree destinate a parcheggio, avrebbe comportato la legittimazione edilizia di volumi precedentemente non calcolati e quindi la realizzazione di nuova volumetria. Ne conseguiva l’insussistenza dei presupposti per il cambio di destinazione d’uso agevolato previsto dalla normativa regionale. La domanda di rilascio del permesso di costruire è stata pertanto respinta; le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 144, l.r. Campania n. 16/2014

    modifiche di destinazione d'uso di volumetrie “esistenti”

    La disposizione consente il mutamento di destinazione d’uso soltanto con riferimento a volumetrie già considerate e assentite nel precedente titolo edilizio; non si applica a volumi che, pur fisicamente realizzati, non siano stati computati ai fini della densità edilizia e che verrebbero così legittimati come nuova volumetria.

  • art. 6 N.T.A. del P.R.G.

    nei volumi edilizi delle zone residenziali non vanno computate le tettoie aperte ... i volumi tecnici ... i vani scala... possono altresì non essere computati i porticati, gli atri, le autorimesse o parcheggi di accessorio ad esclusivo servizio della destinazione principale

    La mancata computazione delle autorimesse nel calcolo della densità edilizia impedisce di qualificare quei volumi come volumetrie esistenti rilevanti per il successivo cambio di destinazione d’uso verso attività commerciali.

  • art. 30, comma 1, c.p.a.

    Richiamato dai ricorrenti a fondamento della domanda proposta unitamente all’impugnazione del diniego.

  • art. 34, comma 3, lett. c), c.p.a.

    Richiamato dai ricorrenti per chiedere la condanna dell’Amministrazione al rilascio del permesso di costruire; la domanda è stata respinta insieme al ricorso.

Massime di principio

  • Il giudicato di annullamento di un diniego per difetto di motivazione impone all’Amministrazione di rieditare il potere eliminando il vizio riscontrato e confrontandosi puntualmente con le osservazioni dell’interessato, ma non comporta di per sé l’obbligo di accogliere l’istanza né impedisce una nuova valutazione sostanziale dei presupposti del provvedimento.
  • Ai fini della disciplina regionale che consente il cambio di destinazione d’uso di volumetrie esistenti, è necessario che la volumetria sia stata considerata e assentita nel precedente titolo edilizio; i volumi fisicamente realizzati ma esclusi dal computo della densità edilizia non possono essere qualificati come volumetrie esistenti quando il mutamento richiesto ne comporti la loro rilevanza urbanistico-edilizia e sostanziale legittimazione.
  • La trasformazione di autorimesse o altri volumi accessori non computati nella volumetria assentita in locali commerciali può integrare la realizzazione di nuova volumetria, anche se non modifica la sagoma dell’edificio, quando il cambio di destinazione d’uso attribuisce rilevanza edilizia a volumi precedentemente esclusi dal calcolo urbanistico.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziQualificazione degli interventiMotivazione del provvedimento
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
IstitutiEffetto conformativo e riedizione del potereDifetto di motivazionePonderazione degli interessi e interesse pubblico

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