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Cassazione Penale, Ordinanza n. 21397/2026 del 10/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte esamina il ricorso proposto dall'imputato contro una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti emessa dal GIP del Tribunale di Roma ai sensi dell'art. 444 c.p.p. Dal testo emerge che le censure dedotte non riguardavano i soli profili consentiti nel giudizio di legittimità avverso il patteggiamento ex art. 448, comma 2-bis, c.p.p., cioè: vizi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, erronea qualificazione giuridica del fatto, oppure illegalità della pena o della misura di sicurezza. La sentenza non consente di individuare nel dettaglio il reato oggetto dell'accordo o le specifiche doglianze formulate, perché il ricorso viene dichiarato inammissibile per indeducibilità astratta delle censure.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le doglianze proposte non rientravano tra quelle ammesse dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. contro la sentenza di patteggiamento. La declaratoria è stata pronunciata senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, oltre alla mancata liquidazione delle spese richieste dalle parti civili, ritenute irritualmente depositate in un procedimento de plano senza contraddittorio cartolare.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    Richiama la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, oggetto dell'impugnazione.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    Delimita in modo tassativo i motivi deducibili nel ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento: volontà dell'imputato, correlazione tra richiesta e sentenza, qualificazione giuridica del fatto, illegalità della pena o della misura di sicurezza.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    Consente la declaratoria di inammissibilità del ricorso in forma de plano, senza formalità.

Massime di principio

  • Contro la sentenza di patteggiamento il ricorso per cassazione è ammesso solo per i motivi tassativamente indicati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; censure estranee a tale perimetro sono inammissibili.
  • L'inammissibilità del ricorso per cassazione avverso la sentenza ex art. 444 c.p.p. può essere dichiarata senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
  • Quando il ricorso è inammissibile, segue ex lege la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento alla cassa delle ammende.
  • Nel procedimento de plano relativo all'inammissibilità non è previsto contraddittorio cartolare con le parti, sicché non vanno liquidate spese richieste con memorie irritualmente depositate.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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