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Cassazione Penale, Ordinanza n. 40359/2025 del 16/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, perché diretto a censurare l'eccessività della pena in una sentenza di applicazione della pena su richiesta, motivo non consentito dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. Conseguentemente ha applicato l'art. 616 c.p.p., condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è stato proposto contro una sentenza del GIP che aveva applicato la pena su richiesta delle parti. L'imputato ha dedotto come unico vizio l'eccessività della pena concordata e applicata, lamentandone l'entità. La Corte rileva però che, nel regime speciale del patteggiamento, il ricorso per cassazione è consentito soltanto per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; nel caso concreto, la doglianza riguardava una pena ritenuta semplicemente eccessiva, ma non illegale.

Norme richiamate

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza

    Nel patteggiamento il ricorso per cassazione è ammesso in via eccezionale e tassativa; non è consentito dolersi della sola eccessività della pena se questa non sia illegale.

  • art. 616 c.p.p.

    condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende

    All'inammissibilità del ricorso conseguono le statuizioni accessorie previste dalla norma, comprese spese e somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti il ricorso per cassazione è proponibile solo per i motivi tassativamente indicati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; ogni doglianza diversa è inammissibile.
  • La censura sull'entità della pena non è deducibile in cassazione contro il patteggiamento se la pena applicata è legale: occorre allegare un vizio rientrante tra quelli espressamente previsti dalla legge.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il giudice deve applicare le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., salvo diverse cause ostative non risultanti dal testo.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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