Cassazione Penale, Sentenza n. 45737/2022 del 01/12/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il Tribunale di Roma aveva dichiarato la nullità del decreto di citazione a giudizio e disposto la restituzione degli atti al Pubblico Ministero perché, per alcuni imputati, mancava la prova di un pregresso tentativo di notifica a mani proprie e, per altri, mancavano i verbali di elezione di domicilio e gli accertamenti anagrafici. Il Procuratore della Repubblica ha impugnato l'ordinanza deducendo l'abnormità del provvedimento che, a suo avviso, avrebbe determinato una indebita regressione del procedimento, una dilatazione dei tempi e l'onere per il P.M. di reiterare atti già compiuti legittimamente; inoltre ha censurato la mancata separazione delle posizioni degli imputati non interessati dal vizio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha ritenuto che il provvedimento del Tribunale, pur eventualmente discutibile nella decisione concreta, rientri nei poteri riconosciuti dall'ordinamento e non sia "abnorme" poiché non determina una stasi irreparabile del processo: il Pubblico Ministero può riprendere l'azione penale, produrre la documentazione mancante e/o rinnovare le notificazioni. Analoghe considerazioni valgono per la decisione di restituire gli atti anche per i coimputati non affetti dal vizio, quando sussista connessione tra le condotte.
Norme richiamate
Richiamato a titolo esemplificativo: la Corte osserva che la mancata notifica dell'avviso di conclusione indagini può essere sanata con la rinnovazione della notificazione da parte del P.M.; ciò dimostra che l'eventuale nullità non comporta necessariamente l'abnormità del provvedimento del giudice
Sez. U, n. 11 del 09/07/1997, Rv. 208221
Principio relativo al concetto di "abnormità": non solo provvedimenti senza inquadramento giuridico, ma anche atti che, pur astrattamente rientrando nei poteri, vengono adottati al di fuori dei casi consentiti quando impediscono il proseguimento del processo
Sez. U, n. 25957 del 26/03/2009, Rv. 243590
Conferma che non è abnorme un provvedimento che, benché fondato su presupposti erronei, non determina la stasi del procedimento perché il P.M. può agevolmente rinnovare gli atti processuali
Sez. 6, n. 5159 del 14/01/2014, Rv. 258569
Ulteriore applicazione del principio per cui la nullità rilevata può essere sanata senza che il provvedimento del giudice assuma carattere di abnormità
Sez. 2, n. 28302 del 25/06/2021, Rv. 281798
Sostiene la legittimità, seppur discutibile, della restituzione degli atti al P.M. per tutti i connessi coimputati anche quando la nullità riguardi solo alcuni di essi, in quanto il provvedimento non determina di per sé un'indebita stasi procedurale
Massime di principio
- La dichiarazione di nullità di atti processuali da parte del giudice non è automaticamente "abnorme": occorre valutare se impedisce concretamente il prosieguo del procedimento o sia invece sanabile dal P.M.
- Se la nullità dipende da documentazione mancante (prove di notifica, verbali di elezione di domicilio, accertamenti anagrafici), il rimedio primario è la integrazione o la rinnovazione della notifica da parte del P.M., non necessariamente la censura per abnormità in Cassazione.
- La restituzione degli atti al P.M. anche per coimputati non direttamente affetti dal vizio può essere giustificata dalla connessione delle condotte e non costituisce di per sé motivo di annullamento per abnormità, salvo dimostrazione di un’arretramento processuale irrimediabile.
- Prima di proporre ricorso per abnormità, il P.M. dovrebbe valutare e, se possibile, esperire i rimedi ordinari (produrre documenti mancanti, rinnovare notifiche, chiedere separazione delle posizioni) perché la Corte è riluttante a qualificare come abnorme un atto che non impedisce la ripresa del processo.
- Per il difensore o l'imputato: contestare la nullità quando essa arrechi pregiudizio concreto e non solo formale; per il P.M.: curare la prova delle notifiche e degli accertamenti anagrafici per evitare inefficienze processuali
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