Cassazione Civile, Ordinanza n. 29268/2022 del 07/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso, ritualmente notificata e munita di accettazione delle controparti costituite ai sensi dell'art. 390 c.p.c., e ha dichiarato estinto il giudizio senza pronunciarsi sul merito delle censure proposte contro l'ordinanza del CNF.
Esito
Favorevole al resistente (avvocati)
La controversia
I ricorrenti avevano proposto reclamo al Consiglio Nazionale Forense contro il provvedimento di proclamazione degli eletti nella competizione elettorale per il rinnovo del consiglio dell'ordine degli avvocati di Savona. Il CNF, con ordinanza n. 5 del 2019, aveva rimesso alla Corte costituzionale la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 3, secondo periodo, della l. n. 113 del 2017 e dell'art. 11-quinquies del d.l. n. 135 del 2018. Avverso tale ordinanza i reclamanti hanno proposto ricorso per cassazione, sostenendo che il provvedimento del CNF avesse valore sostanziale di sentenza almeno nelle parti in cui dichiarava l'inammissibilità di alcune argomentazioni poste a sostegno di talune doglianze. Alcuni degli intimati hanno resistito con controricorso; tuttavia, prima dell'adunanza camerale, è intervenuta rinuncia al ricorso, notificata e accettata dalle controparti costituite.
Norme richiamate
rinuncia al ricorso debitamente notificato e munito di visto di accettazione delle controparti costituite
la rinuncia al ricorso, se notificata e accettata dalle controparti costituite, determina l'estinzione del giudizio di cassazione.
il terzo in proprio ex art. 86 cod. proc. civ.
consente la difesa personale del soggetto che ricorre in proprio.
l. n. 113 del 2017, art. 3, comma 3
norma oggetto della questione di legittimità costituzionale sollevata dal CNF.
d.l. n. 135 del 2018, art. 11-quinquies
norma oggetto della questione di legittimità costituzionale sollevata dal CNF.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la rinuncia al ricorso ritualmente notificata e accettata dalle controparti costituite comporta l'estinzione del processo.
- Quando interviene una valida rinuncia al ricorso, la Corte non esamina i motivi di impugnazione e non si pronuncia sul merito della controversia.
- L'estinzione del giudizio per rinuncia assorbe ogni questione relativa all'ammissibilità o alla fondatezza delle censure proposte avverso il provvedimento impugnato.
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