Cassazione Penale, Sentenza n. 36879/2023 del 06/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente chiedeva la rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 629-bis c.p.p., sostenendo di non aver avuto conoscenza della fissazione e della celebrazione del processo d'appello e della successiva sentenza di condanna. Denunciava irregolarità nella notifica del decreto di citazione per il grado d'appello (art. 157, comma 8-bis c.p.p.), l'assenza di prova della comunicazione da parte del difensore di fiducia (avv. Giulianelli), l'assenza di indicazione di domicilio aggiornato in Italia e la buona fede (stabilimento a Rimini e accesso in Questura) che avrebbe impedito una tempestiva impugnazione. Contestava l'interpretazione dell'art. 629-bis da parte della Corte territoriale, sostenendo che la mera conoscenza dell'esistenza di un procedimento non fosse sufficiente a escludere l'operatività della rescissione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché aspecifico e, in ogni caso, manifestamente infondato. Ha condiviso la valutazione della Corte di appello secondo cui Merkaj era stato a conoscenza del procedimento (tra l'altro tratto in arresto in virtù di mandato europeo e poi avendo chiesto la restituzione in termini per impugnare) e aveva nominato un difensore di fiducia; non ha fornito elementi idonei a provare un'impossibilità incolpevole di impugnare la sentenza o la mancata conoscenza della fissazione dell'appello. La Corte ha quindi ritenuto legittima la dichiarazione di assenza e non sussistente l'ipotesi di rescissione. Ha condannato il ricorrente alle spese e al versamento di 3.000,00 euro alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
Stabilisce i presupposti per la rescissione del giudicato: condanna passata in giudicato, assenza dichiarata ai sensi dell'art. 420-bis e prova che la persona non abbia avuto effettiva conoscenza del processo prima della sentenza e non abbia potuto impugnare senza sua colpa. La Corte ha interpretato la norma nel senso che la mera conoscenza generale del procedimento può escludere la rescissione se il ricorrente non dimostra un'impossibilità incolpevole di impugnare.
Regola la dichiarazione di assenza dell'imputato, prevedendo le ipotesi in cui si può ritenere che l'imputato sia a conoscenza del processo (notifiche, nomina difensore, atti compiuti). La Corte ha ritenuto corretta la dichiarazione di assenza basata sulle notifiche al difensore e sugli atti precedenti compiuti dall'imputato.
art. 157, comma 8-bis cod. proc. pen.
Consente la notifica degli atti processuali al difensore di fiducia in determinate ipotesi (es. imputato irreperibile). La Corte ha ritenuto regolare la notifica del decreto di citazione in appello al difensore e, di conseguenza, che ciò potesse reggere la presunzione di conoscenza delle vicende processuali da parte dell'imputato.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Norma richiamata limitatamente all'enunciazione ridotta dei motivi in cassazione; utilizzata per la motivazione formale e sintesi del motivo dedotto.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.
Indica i motivi di ricorso per cassazione richiamati dal ricorrente (inosservanza/erronea applicazione di norme e manifesta illogicità della motivazione). La Corte ha ritenuto tali censure aspecifiche e insufficienti a dimostrare l'incolpevole ignoranza del processo.
Prevede l'onere delle spese e la possibilità di ammende a seguito di dichiarazione di inammissibilità del ricorso; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e alla somma di 3.000,00 euro.
Massime di principio
- Per ottenere la rescissione del giudicato ex art. 629-bis è indispensabile dimostrare non solo che l'assenza sia stata illegittima, ma anche che l'imputato non abbia potuto impugnare la sentenza per ragioni a lui non imputabili (incolpevole impossibilità).
- La nomina di un difensore di fiducia e la notifica di atti al difensore possono costituire presunzione di conoscenza delle vicende processuali da parte dell'imputato; in assenza di prove contrarie specifiche, tale presunzione può escludere la rescissione.
- La mera conoscenza generale dell'esistenza di un procedimento (es. per un mandato di arresto o precedenti atti) può essere valutata dal giudice come elemento che ostacola la domanda di rescissione, se il ricorrente non prova di non aver potuto tempestivamente impugnare.
- Se l'assenza è stata dichiarata legittimamente ai sensi dell'art. 420-bis, la prospettazione delle nullità va solitamente esperita con gli ordinari rimedi di impugnazione; la rescissione è rimedio eccezionale riservato ai casi in cui sussista incolpevole ignoranza e impossibilità di impugnare.
- Prassi consigliata per soggetti in situazioni analoghe: comunicare tempestivamente domicilio e generalità aggiornate, mantenere contatti con il difensore nominato e conservare documentazione che provi la mancata ricezione di comunicazioni o l'impossibilità di impugnare per cause non imputabili.
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