Cassazione Penale, Sentenza n. 11053/2026 del 24/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava la conferma della condanna emessa dal Tribunale di Chieti per reati tributari commessi quale amministratrice di Ecopower S.p.a., deducendo cinque motivi: 1) mancata consegna integrale del fascicolo di appello al difensore e pregiudizio del diritto di difesa; 2) illegittima revoca dell'esame della imputata per un presunto legittimo impedimento dovuto a viaggio all'estero; 3) illegittima riduzione/revoca di parte della lista testi senza adeguata motivazione; 4) omissione di considerazione, in sede d'appello, delle censure e dei nuovi documenti relativi alla presunta veste di mera prestanome; 5) mancata considerazione della richiesta di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
La decisione
La Corte Suprema ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha ritenuto generiche e prive di interesse le doglianze sulla mancata consegna di atti, non ravvisando specifico pregiudizio difensivo; ha confermato la correttezza dei giudici di merito riguardo all'esclusione dell'impedimento legittimo (assenza per viaggio personale non giustifica il differimento dell'esame), ha giudicato inammissibile e/o manifestamente infondato il motivo relativo alla revoca di testi valutandola coerente con l'art. 495 c.p.p. e il principio di ragionevole durata del processo, ha escluso la possibilità di riesaminare in Cassazione valutazioni di merito sui fatti e sulle prove e ha respinto la domanda di attenuanti generiche per mancata dimostrazione di elementi positivi. Conseguentemente è stata confermata la condanna di due anni e due mesi di reclusione, l'applicazione delle pene accessorie ex art. 12 d.lgs. n. 74/2000, la confisca diretta e per equivalente del profitto pari a 891.087,25 euro; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e a versare alla Cassa delle Ammende la somma equitativamente determinata in euro 3.000,00.
Norme richiamate
Norma sostanziale contestata in relazione a condotte fiscali (reati ascritti alla ricorrente come amministratrice); la Corte ha confermato la sussistenza degli elementi dimostrativi della fittizietà delle operazioni contestate
Altro capo di imputazione per reati tributari; la condanna relativa a questo articolo è stata confermata dai giudici di merito e non sindacata in Cassazione
d.lgs. n. 74 del 2000, art. 12
Previsione delle pene accessorie applicabili in caso di condanna per i reati tributari; la Corte ha confermato l'applicazione delle pene accessorie disposte in sede di merito
cod. proc. pen., art. 420-ter, comma 1
Norma relativa all'esame dell'imputato; la Corte ha ritenuto che l'assenza per viaggio personale non costituisse un impedimento oggettivo tale da giustificare il differimento dell'esame
cod. proc. pen., art. 495, comma 4
Consente al giudice di revocare una prova testimoniale già ammessa quando essa non risulti più decisiva o utile, anche per ragioni attinenti alla ragionevole durata del processo; la Corte ha ritenuto legittima la revoca dei testimoni revocati
cod. proc. pen., art. 606, comma 1, lett. c) ed e)
Individua i motivi di ricorso per cassazione (vizi di diritto e vizio motivazionale); la Corte ha applicato i criteri di ammissibilità e di specificità richiesti per i motivi dedotti
cod. proc. pen., art. 581, comma 1
Richiamato in relazione alla carenza di interesse processuale e alla genericità delle doglianze sulla mancata consegna di atti; la Corte ha dichiarato inammissibile il motivo per genericità e carenza di interesse
Norma che prevede l'onere delle spese e la facoltà di imporre sanzioni pecuniarie per i ricorsi inammissibili; la Corte ha condannato la ricorrente alle spese e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende
Massime di principio
- Motivi generici, non specificamente confrontati con le norme violate o con i pregiudizi concreti subiti, sono dichiarati inammissibili: le censure devono indicare in modo chiaro la violazione normativa e il danno processuale subito
- L'assenza dell'imputato per motivi personali (es. viaggio all'estero) non costituisce di per sé impedimento legittimo a differire l'esame: l'imputato deve dimostrare un impedimento oggettivo per giustificare il rinvio
- Il giudice può revocare prove testimoniali già ammesse quando, rispetto al materiale probatorio acquisito, la testimonianza non risulti più decisiva o sia incompatibile con il principio di ragionevole durata del processo (art. 495 c.p.p.)
- In Cassazione è preclusa la nuova valutazione di merito delle prove e delle ricostruzioni fattuali; le critiche generiche alla valutazione probatoria dei giudici di merito, senza specifica dimostrazione di errori di diritto o di motivazione, non sono ammesse
- La richiesta di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche richiede l'indicazione di elementi di segno positivo: l'assenza di tali elementi comporta il rigetto motivato della istanza
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