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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15930/2024 del 16/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha dichiarato inammissibile l'appello avverso la sentenza del Tribunale del 25/05/2023, per mancata produzione del mandato specifico ad impugnare rilasciato dopo la sentenza. Il ricorrente ha dedotto violazione della norma processuale a pena di inammissibilità, il difetto del presupposto dell'assenza dell'imputato nel processo di primo grado (sostenendo che era stato rilasciato mandato specifico), travisamento del fatto processuale e questione di incostituzionalità (artt. 3, 24, 27, 111 Cost.) della normativa che disciplina l'obbligo del mandato specifico per l'imputato assente.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto applicabile la novella introdotta dal d.lgs. 150/2022 (art. 581 cpp, commi 1-ter e 1-quater) e condiviso la qualificazione dell'imputato quale assente nel processo di primo grado (era presente solo all'udienza di convalida dell'arresto e poi non si è più presentato alle udienze successive, pur essendo a conoscenza dei differimenti). La Corte ha sottolineato che il mandato specifico ad impugnare deve essere rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e depositato con l'atto di impugnazione; la ratio è assicurare che l'imputato manifesti attuale volontà di impugnare e sia reperibile per le notificazioni. La questione di legittimità costituzionale è stata ritenuta manifestamente infondata in continuità con precedente giurisprudenza. Condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 150/2022, art. 33, comma 1, lett. d) (modifica art. 581 c.p.p.)

    Inseriti nel testo dell'art. 581 c.p.p. i commi 1-ter e 1-quater

    La novella impone, a pena di inammissibilità, l'obbligo di depositare con l'atto di impugnazione la dichiarazione/elezione di domicilio (comma 1-ter) e, se l'imputato è stato giudicato in sua assenza, il mandato specifico ad impugnare rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione/elezione di domicilio (comma 1-quater).

  • art. 581 c.p.p. (commi 1-ter e 1-quater inseriti dal d.lgs. 150/2022)

    Comma 1-ter: «Con l'atto d'impugnazione delle parti private e dei difensori è depositata, a pena d'inammissibilità, la dichiarazione o elezione di domicilio, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio». Comma 1-quater: «Nel caso di imputato rispetto al quale si è proceduto in assenza, con l'atto d'impugnazione del difensore è depositato, a pena d'inammissibilità, specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l'elezione di domicilio dell'imputato, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio».

    Tali disposizioni richiedono che il mandato specifico per l'impugnazione dell'imputato assente sia successivo alla sentenza e depositato con l'atto di impugnazione, per attestare volontà e reperibilità dell'imputato.

  • d.lgs. n. 150/2022, art. 89, comma 3

    Applicabilità delle nuove disposizioni alle impugnazioni proposte contro sentenze pronunciate dopo l'entrata in vigore del decreto (30/12/2022).

    La Corte applica la disciplina nuova solo alle sentenze pronunciate successivamente all'entrata in vigore del d.lgs. 150/2022.

  • art. 157-ter c.p.p., comma 3

    Prescrive che il decreto di citazione per il giudizio d'appello sia notificato all'indirizzo indicato dall'imputato mediante la dichiarazione/elezione di domicilio

    Giustifica l'esigenza di indicare un domicilio attuale per consentire la notificazione del decreto di citazione a giudizio in appello.

  • Costituzione (artt. 3, 24, 27, 111)

    Richiamate dalla difesa per sostenere l'incostituzionalità della norma; la Corte ha ritenuto la questione manifestamente infondata perché la norma non elimina il diritto di impugnare, ma ne disciplina le modalità di esercizio.

Massime di principio

  • Se l'imputato è stato giudicato in assenza, per proporre appello è necessario che il difensore depositi con l'atto di impugnazione un mandato specifico rilasciato dopo la pronuncia della sentenza; la mancanza di tale atto comporta l'inammissibilità dell'impugnazione.
  • La qualifica di "assente" può operare anche quando l'imputato è stato presente solo all'udienza iniziale (es. convalida dell'arresto) e poi, pur essendo libero e consapevole dei provvedimenti, sceglie di non partecipare alle successive udienze: in tal caso sono applicabili le misure previste per l'imputato assente.
  • La norma introdotta dal d.lgs. 150/2022 non impedisce il diritto di impugnare nel merito, ma ne vincola le modalità (quomodo): la corte costituzionale e la giurisprudenza di legittimità hanno ritenuto manifestamente infondata la questione di incostituzionalità su tale punto.
  • È essenziale verificare la data di pronuncia della sentenza rispetto all'entrata in vigore del d.lgs. 150/2022 (30/12/2022) per stabilire l'applicabilità delle nuove regole procedurali.
  • Prassi consigliata: se si difende un imputato assente, rilasciare il mandato specifico ad impugnare solo dopo la pronuncia della sentenza, indicare espressamente dichiarazione/elezione di domicilio e depositare il tutto con l'atto di impugnazione per evitare l'inammissibilità.

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