Cassazione Civile, Ordinanza n. 11452/2025 del 30/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (impresa)
La controversia
La controversia riguarda una procedura di affidamento in concessione, con criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, del servizio di energia termica per immobili di edilizia residenziale e del servizio di illuminazione delle parti comuni. Dopo una prima aggiudicazione, una concorrente aveva impugnato l'esito di gara lamentando un errore nel punteggio sul risparmio energetico; la commissione aveva poi riformulato la graduatoria, assegnando il lotto 2 alla ricorrente. Il Consiglio di Stato, su ricorso incidentale del concorrente inizialmente aggiudicatario, aveva annullato l'intera procedura per il lotto 2 ritenendo non chiaro il criterio di calcolo del risparmio energetico e avrebbe così alterato la concorrenza. La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) eccesso di potere giurisdizionale del giudice amministrativo per avere sindacato la razionalità del criterio di attribuzione del punteggio e sostituito ai parametri della stazione appaltante propri criteri valutativi; (2) violazione dell'art. 111, comma 8, Cost. per avere disposto l'annullamento del bando e di tutti gli atti di gara e per avere rimesso alla stazione appaltante la scelta delle modalità di continuità del servizio in assenza di specifica domanda di parte. Nel corso del giudizio di legittimità la ricorrente ha dichiarato di avere ottenuto l'assegnazione del lotto 2 e di non avere più interesse alla decisione sul ricorso.
La decisione
La Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che, per effetto della successiva assegnazione del lotto 2 alla ricorrente, essa non aveva più interesse alla cassazione della sentenza impugnata, non potendo ricavare alcun utile concreto dalla decisione. In conseguenza, il ricorso non è stato esaminato nel merito. Le spese di legittimità sono state integralmente compensate in ragione delle vicende che hanno determinato l'esito del processo. È stato inoltre dato atto dell'assenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 118, comma 8, Cost.
È richiamato come parametro costituzionale nel motivo di ricorso per censurare l'asserito eccesso di potere giurisdizionale del giudice amministrativo.
art. 111, comma 8, Cost.
È richiamato quale limite del sindacato della Corte di cassazione sulle decisioni del giudice amministrativo e come base della censura di eccesso di potere giurisdizionale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte dà atto che, essendosi il giudizio concluso con la cessazione della materia del contendere, non sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È richiamato per il calcolo dell'ulteriore importo del contributo unificato, escluso nel caso concreto.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio di cassazione, la parte ricorrente ottiene il risultato pratico perseguito o perde comunque interesse alla decisione, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, senza esame dei motivi di ricorso.
- La cessazione della materia del contendere determina normalmente la compensazione delle spese di legittimità quando l'esito del processo è dipeso da vicende sopravvenute che hanno reso inutile la pronuncia sul ricorso.
- In presenza di sopravvenuto difetto di interesse ad impugnare, la Corte non affronta le censure di merito o di eccesso di potere giurisdizionale, perché manca un'utilità concreta e attuale della decisione.
- La declaratoria di cessazione della materia del contendere esclude, nei termini previsti dal d.P.R. n. 115/2002, l'obbligo di versare l'ulteriore importo del contributo unificato quando non ne ricorrono i presupposti di legge.
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