Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 30737/2026 del 11/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo corretto e non manifestamente illogico il ragionamento della Corte territoriale sul mancato riconoscimento della continuazione. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. È stato disposto l'oscuramento dei dati identificativi del ricorrente per ragioni di riservatezza.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che aveva confermato la condanna di primo grado a un anno di reclusione per violazione della misura di prevenzione personale. L'unico motivo denunciava violazione di legge e mancanza di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della continuazione tra il reato oggetto del giudizio e un successivo reato di evasione, commesso in un diverso momento e già giudicato irrevocabilmente. Sosteneva, in sostanza, che i due episodi dovessero essere ricondotti a un medesimo disegno criminoso; la Corte ha però ritenuto che il motivo fosse una mera riproposizione di censure già disattese in appello, senza indicazione di elementi concreti, anteriori o coevi al primo episodio, idonei a dimostrare una programmazione unitaria. La dedotta tossicodipendenza è stata ritenuta non sufficiente a superare tale valutazione.

Norme richiamate

  • art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011

    art. 75 comma 2 d. lgs. n. 159 del 2011

    La violazione della misura di prevenzione è stata confermata nei gradi di merito; il ricorso non ha scalfito l'accertamento di responsabilità per tale reato.

  • art. 52 d.lgs. 196/03

    art. 52 d.lgs.196/03 e ss.mm.

    È richiamato per disporre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente in caso di diffusione del provvedimento.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riprodurre censure già esaminate e confutate in appello senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
  • Il riconoscimento della continuazione richiede la dimostrazione di una preventiva ideazione e programmazione unitaria dei reati; non basta la mera contiguità fattuale o la successione cronologica degli episodi.
  • Per sostenere il medesimo disegno criminoso occorrono elementi concreti, anteriori o coevi al primo episodio, dai quali desumere che anche i fatti successivi fossero stati previsti e deliberati fin dall'origine.
  • Una condizione personale dell'imputato, come la tossicodipendenza, non vale da sola a surrogare la prova di un progetto criminoso unitario.
  • Quando il ricorso è inammissibile, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieResistenza e oltraggio a pubblico ufficialeImpugnazioni
RamiReati contro la PAProcesso penale
IstitutiContinuazione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.