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Ordinanza

Ordinanza n. 1213/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202601950

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso di primo grado, nonché i provvedimenti amministrativi impugnati in primo grado

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (impresa del settore sanitario)

Prevale il privato

La controversia

La società appellante ha proposto appello contro la sentenza del TAR Lazio, chiedendone in via incidentale la sospensione, unitamente alla sospensione degli effetti dei provvedimenti amministrativi impugnati in primo grado. Dal testo dell’ordinanza non risultano specificati i singoli motivi di illegittimità dedotti, ma emerge che la controversia riguarda questioni analoghe a quelle già esaminate dalla Sezione in precedenti procedimenti cautelari.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto la domanda cautelare. La Sezione ha ritenuto applicabile alla fattispecie il percorso motivazionale già seguito in plurime ordinanze relative a questioni analoghe, nelle quali aveva ravvisato la necessità di un sollecito approfondimento nel merito a cognizione piena. Nel bilanciamento degli interessi contrapposti, è stata ritenuta opportuna la conservazione della res adhuc integra nelle more della decisione di merito. Sono stati pertanto sospesi sia gli effetti della sentenza appellata sia l’esecutività dei provvedimenti impugnati in primo grado. L’udienza pubblica di merito risultava già fissata per il 24 settembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    La disposizione è richiamata quale base normativa della domanda cautelare proposta in appello; l’ordinanza ne fa applicazione accogliendo la richiesta di sospensione.

Massime di principio

  • In presenza di questioni che richiedono un sollecito approfondimento con cognizione piena, il giudice d’appello può accogliere la domanda cautelare ove, nel bilanciamento degli interessi contrapposti, risulti opportuno mantenere integra la situazione giuridica e fattuale sino alla decisione di merito.
  • La tutela cautelare in appello può estendersi tanto agli effetti della sentenza di primo grado quanto all’esecutività dei provvedimenti amministrativi impugnati nel giudizio originario, quando la sospensione sia necessaria a preservare l’utilità della decisione definitiva.

Come è indicizzato

MaterieDisciplina professionaleTutela cautelare
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

Testo integrale

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