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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 6760/2025 del 18/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Catanzaro del 18/07/2024 che aveva respinto l'istanza volta a dichiarare la nullità: 1) del provvedimento del 21/01/2021 con cui il pubblico ministero aveva dichiarato l'irreperibilità del ricorrente; 2) dell'ordine di esecuzione per la carcerazione e del decreto di sospensione emessi il 26/09/2008. Il ricorrente denunciava ricerche incomplete disposte dall'autorità (in violazione dell'art. 169, comma 4 e dell'art. 159 c.p.p.), sostenendo che nella località in cui era stata tentata la notifica (Sellia Marina) non risultava mai residente e che ulteriori accertamenti avrebbero rivelato la sua dimora all'estero, ragion per cui il decreto di irreperibilità e le notifiche sarebbero viziati.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha richiamato la giurisprudenza secondo cui l'obbligo di disporre ricerche all'estero sorge solo se le ricerche svolte in Italia consentono di individuare la località dove l'imputato dimora o esercita abitualmente la sua attività; la completezza delle ricerche va valutata con riferimento agli elementi conosciuti o conoscibili al momento in cui furono eseguite, senza considerare notizie emerse successivamente. Dagli atti non risultava che, al momento dell'emissione del decreto di irreperibilità, fosse noto un indirizzo estero del ricorrente; pertanto non era necessario estendere le ricerche all'estero. Inoltre è stato ribadito che l'art. 656, comma 8-bis, c.p.p. non si applica al caso di condannato irreperibile, per cui la notificazione effettuata presso l'ultimo difensore dopo la dichiarazione di irreperibilità è valida. Per effetto del rigetto, il ricorrente è stato condannato alle spese del procedimento.

Norme richiamate

  • art. 159 cod. proc. pen.

    Le ricerche nei luoghi indicati devono essere valutate nel loro complesso, ma l'obbligo di estendere le ricerche all'estero sorge solo se dalle ricerche in Italia emerge la località in cui il soggetto dimora o esercita abitualmente l'attività; inoltre la completezza si giudica in base agli elementi noti al momento delle ricerche.

  • art. 169 cod. proc. pen.

    Norma concernente la dichiarazione di irreperibilità; la Corte ha ritenuto che non sussistano vizi se non risulta che al momento del provvedimento fosse noto un indirizzo estero o altre informazioni tali da rendere incomplete le ricerche obbligatorie.

  • art. 656, comma 8-bis cod. proc. pen.

    Non trova applicazione nel caso di condannato irreperibile o latitante; la rinnovazione della notificazione prevista da tale comma non è richiesta quando il soggetto è stato dichiarato irreperibile e la notificazione al difensore è valida.

  • art. 24, comma secondo Cost.

    Richiamata dal ricorrente in via di doglianza (diritto di difesa); la Corte non ha ritenuto che i diritti costituzionali invocati siano stati lesi dai procedimenti eseguiti correttamente secondo le norme processuali vigenti.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato in relazione al giusto processo; la Corte ha ritenuto che il procedimento esecutivo, alla luce degli accertamenti compiuti e delle conoscenze disponibili al momento, non abbia violato i principi di ragionevolezza e di contraddittorio tali da rendere illegittima la dichiarazione di irreperibilità.

Massime di principio

  • L'obbligo di effettuare ricerche all'estero sorge solo quando le ricerche effettuate in Italia indicano una località precisa di dimora o attività in cui cercare ulteriormente.
  • La completezza e la legittimità delle ricerche vanno valutate con riferimento alle informazioni conosciute o conoscibili al momento in cui le ricerche sono state effettuate; notizie sopravvenute non incidono retroattivamente.
  • Se il condannato è dichiarato irreperibile, le norme che prevedono la rinnovazione della notificazione (art. 656, comma 8-bis c.p.p.) non si applicano e la notifica eseguita presso l'ultimo difensore è valida.
  • La mera distanza temporale tra l'emissione dell'ordine di esecuzione e la sua effettiva notifica non prova di per sé l'incompletezza delle ricerche; occorre documentare che, al tempo delle ricerche, fosse noto un indirizzo diverso o informazioni determinanti non acquisite.
  • Per impugnare efficacemente la dichiarazione di irreperibilità, il ricorrente deve produrre elementi concreti che dimostrino che non sono state compiute le ricerche previste o che al momento del provvedimento era già noto un indirizzo estero o locale utile per la notificazione.

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