Cassazione Civile, Ordinanza n. 17231/2026 del 01/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento ICI per l’anno 2011 relativo a più immobili siti nel Comune di Marostica. La Commissione tributaria regionale del Veneto aveva accolto l’appello del contribuente ed escluso la sua soggettività passiva. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 1-3 del d.lgs. n. 504/1992 e dell’art. 2 della Convenzione dell’Aja del 1985, sostenendo che, in relazione a un immobile conferito in trust, il soggetto passivo ICI fosse il trustee e non il trust; con il secondo ha dedotto omesso esame di un fatto decisivo, cioè la mancata trascrizione nei registri della sentenza del Tribunale che avrebbe trasferito la proprietà di un altro immobile a terzo, fatto posto a base dell’esclusione della soggettività passiva del contribuente. Il contribuente è rimasto intimato.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo, affermando che in caso di immobile conferito in trust traslativo il soggetto passivo ICI è il trustee, quale titolare del diritto reale, e che il trust, privo di personalità giuridica, non può essere soggetto passivo d’imposta. Ha invece dichiarato inammissibile il secondo motivo per difetto di autosufficienza, poiché il ricorrente non aveva specificamente indicato e riprodotto gli atti di merito nei quali il fatto storico sarebbe stato discusso. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Veneto, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
presupposto impositivo ICI
Il possesso di beni immobili nel territorio dello Stato costituisce il presupposto dell’ICI, a prescindere dall’uso cui sono destinati.
È soggetto passivo dell’ICI il proprietario o il titolare di altro diritto reale; nel trust traslativo tale qualità spetta al trustee.
art. 2 Convenzione dell’Aja del 1° luglio 1985
Il trust istituisce un patrimonio destinato a un fine prestabilito, ma non ha personalità giuridica e non può quindi essere soggetto passivo d’imposta.
L. n. 364/1989
resa esecutiva in Italia della Convenzione dell’Aja
Rende operativa nell’ordinamento interno la disciplina convenzionale del trust richiamata dalla Corte.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
violazione o falsa applicazione di legge
È il vizio utilizzato per censurare l’erronea individuazione del soggetto passivo ICI.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio
È ammissibile solo se il ricorrente indica un vero fatto storico discusso tra le parti e lo censura con adeguata specificità.
a pena di inammissibilità
Il ricorso per cassazione deve contenere tutti gli elementi necessari a consentire la valutazione delle censure senza rinvio ad atti esterni, con onere di specifica indicazione e riproduzione dei documenti rilevanti.
Massime di principio
- In materia di ICI, quando un immobile è conferito in un trust traslativo, il soggetto passivo dell’imposta non è il trust, che non ha personalità giuridica, ma il trustee, in quanto titolare del diritto reale sull’immobile.
- L’assetto interno del trust e i limiti di gestione imposti dal disponente non incidono sulla soggettività passiva tributaria, se il trustee è divenuto proprietario del bene.
- Il motivo di ricorso per omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile se il ricorrente non indica specificamente dove il fatto sarebbe stato discusso nei precedenti gradi di merito e non riproduce gli atti rilevanti.
- Il ricorso per cassazione è soggetto a un rigoroso principio di autosufficienza: le censure devono essere comprensibili e verificabili sulla sola base del ricorso, senza accesso ad atti esterni.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 1 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 17157/2026 del 01/06/2026
- ordinanza_civile · 1 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 17158/2026 del 01/06/2026
- ordinanza_civile · 1 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 17159/2026 del 01/06/2026
- ordinanza_civile · 1 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 17161/2026 del 01/06/2026
- ordinanza_civile · 1 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 17163/2026 del 01/06/2026
- ordinanza_civile · 1 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 17164/2026 del 01/06/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →