Cassazione Penale, Sentenza n. 35484/2024 del 20/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente chiedeva il riconoscimento del vincolo della continuazione tra il reato contestato il 25/05/2017 (art. 116, comma 15, d.lgs. n.285/1992) e quelli contestati il 13/09/2018 e il 25/03/2021 (art. 116, commi 15 e 17, d.lgs. n.285/1992), sostenendo che tutte le condotte derivavano da un unico disegno criminoso consistente nel guidare senza aver mai conseguito la patente. Il giudice dell'esecuzione aveva respinto l'istanza ritenendo mancanti elementi concreti di un piano criminoso unitario, rilevando la distanza temporale e la diversa tipologia dei veicoli guidati; il ricorrente ha censurato la motivazione sostenendo che il giudice di merito aveva già riconosciuto la continuazione tra due degli episodi e che la condotta continuativa (guidare senza patente dal 2017 al 2021) dimostrerebbe l'unicità del progetto delinquenziale.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato la correttezza della motivazione del giudice dell'esecuzione: non emergono elementi concreti e specifici che dimostrino che i reati siano stati programmati sin dal primo episodio, mentre la distanza temporale e la diversa tipologia dei veicoli fanno ritenere le condotte occasionale e non frutto di un progetto criminoso unitario. La Corte ha ricordato i principi giurisprudenziali sulla continuazione, affermando che il movente non è sufficiente a dimostrare la programmazione originaria dei reati. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 116, comma 15 e comma 17, d.lgs. n.285/1992
Le norme sono richiamate come titoli di reato (illecito relativo alla guida senza patente); la decisione riguarda l'eventuale continuazione tra violazioni di tale disposizione, non una diversa interpretazione sostanziale della norma.
Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017 (Gargiulo) Rv. 270074
Il riconoscimento della continuazione necessita di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori quali omogeneità delle violazioni e del bene protetto, contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e che al momento del primo reato i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali.
La Corte ha applicato questo principio per esigere elementi concreti e molteplici indicatori che dimostrino la programmazione originaria dei reati; la semplice omogeneità o analogia delle condotte non basta.
Sez. 1, n. 35806 del 20/04/2016 Rv. 267580
In tema di esecuzione grava sul condannato che invochi l'applicazione della disciplina del reato continuato l'onere di allegare elementi specifici e concreti a sostegno, non essendo sufficiente il mero riferimento alla contiguità cronologica degli addebiti ovvero all'identità dei titoli di reato.
La Corte ha ribadito l'onere probatorio a carico del ricorrente in sede esecutiva: deve fornire elementi specifici, non limitarsi a constatare identità di fattispecie o vicinanza temporale.
Massime di principio
- Per ottenere il riconoscimento della continuazione in sede di esecuzione è necessario fornire elementi concreti e multipli che dimostrino la programmazione originaria dei reati (omogeneità, contiguità spazio-temporale, modalità, sistematicità, ecc.).
- La mera somiglianza delle violazioni o il movente comune (es. guidare senza patente) non sono, di per sé, sufficienti a dimostrare un progetto criminoso unitario.
- La distanza temporale significativa e la diversità nelle modalità (es. veicoli diversi) possono essere indici contrari alla qualificazione come reato continuato, suggerendo condotte occasionali approfittanti di disponibilità imprevedibile di mezzi.
- In sede esecutiva l'onere di allegare e provare l'esistenza della continuazione grava sul condannato; decisioni intermedie che riconoscono la continuazione tra alcune condotte non vincolano il giudice dell'esecuzione rispetto ad altre condotte diversi per contesto probatorio.
- Se si intende far valere la continuazione, è utile documentare elementi che mostrino chiaramente che, al momento del primo reato, i successivi erano già programmati nelle loro linee essenziali.
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