Sentenza del 21/03/2016 n. 1463 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
I.V.A. - Operazioni imponibili - Scadenza dei termini per la notifica dell'avviso di accertamento - Emissione anticipata in caso di particolare e motivata urgenza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato la legittimità dell’emissione anticipata dell’avviso di accertamento, sostenendo che la sola imminente scadenza del termine di decadenza non fosse sufficiente a comprimere il termine dilatorio previsto dall’articolo 12, comma 7, della legge n. 212/2000. In particolare, l’anticipazione non poteva privarlo della possibilità di aderire al processo verbale di constatazione ai sensi dell’articolo 5-bis del decreto legislativo n. 218/1997, beneficiando della riduzione al 50% delle sanzioni.
La decisione
La sentenza ha riconosciuto che la ravvicinata scadenza del termine di decadenza può integrare una situazione di particolare e motivata urgenza, tale da giustificare la contrazione del termine di notifica dell’avviso di accertamento. Tuttavia, l’urgenza non può essere utilizzata per negare al contribuente l’effettiva opportunità di prestare adesione al verbale di constatazione e ottenere la riduzione delle sanzioni. L’emissione anticipata è quindi legittima solo se non compromette tale facoltà partecipativa e deflattiva.
Norme richiamate
Articolo 12, comma 7, legge n. 212/2000
Il termine dilatorio per la notifica dell’avviso di accertamento dopo il rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni di controllo
Il termine può essere abbreviato solo in presenza di particolare e motivata urgenza. La motivazione deve essere concreta e non può tradursi nella soppressione delle garanzie partecipative del contribuente.
Articolo 5-bis, decreto legislativo n. 218/1997
Adesione ai verbali di constatazione
Il contribuente deve conservare una reale possibilità di aderire al processo verbale di constatazione e beneficiare della riduzione al 50% delle sanzioni; l’anticipazione dell’accertamento non può rendere tale facoltà meramente teorica.
Massime di principio
- La scadenza imminente del termine di decadenza può costituire una ragione di urgenza, ma deve essere indicata e motivata concretamente nell’atto.
- L’urgenza non è automaticamente sufficiente a legittimare l’emissione anticipata dell’avviso: occorre verificare che il contribuente abbia comunque avuto una possibilità effettiva di partecipare al procedimento.
- Le garanzie procedimentali e gli strumenti deflattivi, come l’adesione al processo verbale di constatazione, non possono essere svuotati mediante una notifica anticipata dell’accertamento.
- In situazioni analoghe, la validità dell’avviso deve essere valutata bilanciando l’esigenza dell’Amministrazione di evitare la decadenza con il diritto del contribuente a usufruire delle facoltà previste dalla legge.
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