Cassazione Penale, Sentenza n. 37666/2023 del 14/09/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
L'imputato ha impugnato la conferma della condanna per il reato di cui all'art. 341-bis c.p. (oltraggio a pubblico ufficiale) commesso il 25/01/2019 nell'infermeria della casa circondariale di Pescara, deducendo: (1) errore di diritto perché l'infermeria carceraria non sarebbe "luogo aperto al pubblico" rilevante ai fini del reato; (2) violazione dell'art. 131-bis c.p. perché la Corte territoriale, pur avendo riconosciuto la lieve entità del fatto, ha negato la causa di non punibilità per particolare tenuità limitandosi a richiamare i precedenti penali del ricorrente senza valutare compiutamente i parametri normativi (gravità del fatto, grado di colpevolezza, occasionalità e connessione con i precedenti).
La decisione
La Corte di Cassazione ha parzialmente accolto il ricorso. Ha ritenuto che la qualificazione della sede del fatto come "luogo aperto al pubblico" (ambienti penitenziari, infermeria compresa) sia coerente con il consolidato orientamento giurisprudenziale, confermando quindi la legittimità della qualificazione del reato ai fini dell'art. 341-bis. Tuttavia la Corte ha ritenuto fondata la censura relativa all'art. 131-bis: la Corte d'appello si è limitata a richiamare i precedenti penali del ricorrente senza effettuare la necessaria valutazione comparativa richiesta dall'art. 131-bis (gravità, colpevolezza, occasionalità e attinenza dei precedenti). Per tale motivo la Cassazione ha annullato la sentenza impugnata limitatamente all'applicazione dell'art. 131-bis c.p. e ha disposto il rinvio alla Corte di appello di Perugia per nuovo giudizio sul punto, conformandosi ai principi richiamati.
Norme richiamate
La Corte conferma l'orientamento secondo cui le celle e gli ambienti penitenziari (inclusa l'infermeria) sono da considerare "luogo aperto al pubblico" ai fini del delitto di oltraggio a pubblico ufficiale, perché non nella disponibilità esclusiva del detenuto e destinati alla fruizione di un numero indeterminato di soggetti (accesso, anche se coattivo, compatibile con la nozione di luogo aperto al pubblico).
Per negare l'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è sufficiente il mero richiamo ai precedenti penali: la motivazione deve valutare i parametri normativi (gravità del fatto, grado di colpevolezza) e l'occasionalità della condotta, mettendo in rapporto l'indole dei precedenti con il reato oggetto del processo; i precedenti ostano alla causa solo se l'imputato è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, o ha commesso più reati della stessa indole.
Massime di principio
- Le aree e i servizi interni agli istituti penitenziari (celle, infermeria, ecc.) sono considerati "luogo aperto al pubblico" ai fini della configurabilità del reato di oltraggio a pubblico ufficiale: l'accesso non esclusivo e la disponibilità dell'amministrazione penitenziaria sono elementi decisivi.
- La sussistenza della causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis) richiede una motivazione specifica che valuti i parametri normativi: gravità dell'offesa, grado di colpevolezza e occasionalità della condotta.
- Il richiamo ai precedenti penali non può di per sé escludere l'applicazione dell'art. 131-bis; i precedenti assumono valore ostativo solo se configurano una abitualità, professionalità o tendenza criminale, o se sussistono reati multipli della stessa indole.
- In caso di errore motivazionale sul punto dell'art. 131-bis, la Cassazione può annullare limitatamente a tale profilo e rinviare agli organi di merito per una nuova valutazione conforme ai principi indicati.
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