Sentenza n. 55/2026 - Brescia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatoria definitiva, successivo aggiornamento della graduatoria e atti della procedura concorsuale per titoli ed esami relativa al reclutamento di docenti di prima fascia nel settore artistico-disciplinare CODI/23 – Canto
Esito
Favorevole al resistente (istituzione AFAM)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la graduatoria e gli atti del concorso, anche con due ricorsi per motivi aggiunti. Ha dedotto, in sintesi: l’illegittimità dei criteri di ripartizione dei 18 punti destinati ai titoli artistici, culturali e professionali, ritenuti non trasparenti e tali da consentire di conseguire l’intero punteggio mediante la sola attività artistica; l’arbitrarietà e l’illogicità della valutazione dei titoli dei candidati, con particolare riferimento al diverso punteggio attribuito a titoli artistici ritenuti comparabili; l’erronea e illogica valutazione della prima prova scritta, anche in raffronto alla prova di altro candidato; la violazione del principio di anonimato, poiché un candidato avrebbe analizzato tre arie anziché una sola, rendendo riconoscibile il proprio elaborato; nonché, con il secondo ricorso per motivi aggiunti, la violazione dei criteri di valutazione previamente fissati dalla commissione, sulla base di una relazione tecnica di parte relativa ai punteggi attribuiti a numerosi candidati. Il Conservatorio e i controinteressati hanno eccepito il difetto di interesse per mancato superamento della prova di resistenza.
La decisione
Il TAR ha definito il giudizio rigettando alcune censure e dichiarandone altre inammissibili per difetto di interesse. Ha ritenuto ammissibili il primo motivo, diretto a contestare i criteri generali della procedura, e il quarto motivo, relativo all’anonimato, perché il loro eventuale accoglimento avrebbe potuto comportare la caducazione dell’intera procedura o il recupero di una posizione in graduatoria. Nel merito, ha respinto il primo motivo: la ripartizione dei 18 punti tra titoli di studio ulteriori, attività didattica ulteriore e produzione artistica, pubblicazioni e altri titoli attinenti al settore rientra nella discrezionalità tecnica dell’amministrazione e non presenta macroscopici profili di irragionevolezza o illogicità. La scelta di valorizzare maggiormente l’esperienza artistica è stata ritenuta coerente con la disciplina ministeriale e con l’esigenza di non rendere di fatto impossibile l’accesso alle prove ai candidati ammessi in ragione del titolo di studio anziché dell’esperienza triennale AFAM. Ha respinto anche la censura sull’anonimato: l’analisi di tre arie, anziché di una, non costituisce elemento oggettivamente anomalo e inequivocabilmente identificativo, né dimostra l’intenzionalità del candidato di rendere riconoscibile l’elaborato; inoltre, la valutazione tramite piattaforma Selexi era svolta in forma anonima. Ha dichiarato inammissibili per difetto di interesse le censure relative ai punteggi attribuiti a specifici titoli e alla prima prova, perché il ricorrente non aveva dimostrato che la loro eventuale correzione gli avrebbe consentito di conseguire una posizione utile o significativamente migliore. La medesima carenza ha riguardato il secondo ricorso per motivi aggiunti: anche applicando le riduzioni dei punteggi indicate nella relazione tecnica di parte, i candidati contestati avrebbero continuato a precedere il ricorrente. Le spese sono state compensate nei rapporti con il Conservatorio e poste a carico del ricorrente, per complessivi euro 4.000, nei rapporti con i controinteressati. Questi ultimi sono stati inoltre condannati solidalmente al pagamento di euro 300 per il superamento non autorizzato dei limiti dimensionali della memoria.
Norme richiamate
D.M. 29 marzo 2023, n. 180
m). valutazione dei titoli di servizio ... attribuendo 4 punti per ogni anno di servizio, sino a un massimo di dodici punti; n). valutazione dei titoli artistici, culturali e professionali ... sino a un massimo di diciotto punti; o). svolgimento di una prova didattica ...; p). svolgimento di una ulteriore prova pratica o di altra prova, scritta o orale ...
La disciplina ministeriale consente al bando di definire la valutazione dei titoli artistici, culturali e professionali, lasciando all’amministrazione un margine di distribuzione dei relativi punteggi, nel rispetto dei limiti complessivi e della ragionevolezza.
art. 4, comma 1, lett. m), n), o) e p), D.M. 180/2023
Prevede la valutazione dei titoli di servizio fino a 12 punti, dei titoli artistici, culturali e professionali fino a 18 punti e lo svolgimento delle prove d’esame, alle quali possono essere attribuiti fino a 70 punti; l’accesso alle prove scritte è subordinato al conseguimento di almeno 18/30 nella valutazione dei titoli.
art. 3 del bando di concorso
Il punteggio massimo attribuibile è pari a 100 ... a) Titoli di servizio e titoli artistici, culturali e professionali: massimo punti 30 ... b) Prove d’esame: massimo punti 70
La procedura concorsuale è strutturata su un massimo di 30 punti per i titoli e 70 per le prove, con graduatoria finale dei vincitori e autonomo elenco degli idonei.
art. 8 del bando di concorso
Ripartisce i titoli in titoli di servizio, valutabili fino a 12 punti, e titoli artistici, culturali e professionali, valutabili fino a 18 punti, articolando questi ultimi in titoli di studio ulteriori, attività didattica ulteriore e produzione artistica, pubblicazioni e altri titoli attinenti al settore.
art. 10, comma 6, del bando di concorso
La graduatoria rimane vigente per un periodo di tre anni dalla data di pubblicazione, salvo diversa successiva previsione normativa.
La graduatoria degli idonei conserva efficacia per tre anni, rilevando anche ai fini dell’interesse del candidato a ottenere una migliore collocazione.
art. 13-ter, commi 5 e 5-bis, disp. att. c.p.a.
Indipendentemente dall'esito del giudizio, la parte che ... superi, senza avere ottenuto una preventiva autorizzazione, i limiti dimensionali ... può essere tenuta al pagamento di una somma complessiva ... fino al doppio del contributo unificato
Il giudice può imporre una somma ulteriore alla parte che superi senza autorizzazione i limiti dimensionali degli atti processuali, determinandola in relazione all’entità del superamento e alla complessità della controversia.
art. 3, decreto del Presidente del Consiglio di Stato 22 dicembre 2016, n. 167
Stabilisce i limiti dimensionali degli atti processuali amministrativi, la cui violazione ha comportato nel caso concreto l’applicazione della sanzione prevista dall’art. 13-ter disp. att. c.p.a.
Massime di principio
- Nelle procedure concorsuali per il reclutamento di docenti AFAM, la concreta distribuzione dei punteggi tra i titoli artistici, culturali e professionali rientra nella discrezionalità tecnica dell’amministrazione, purché sia coerente con la disciplina ministeriale e non risulti affetta da macroscopica irragionevolezza, illogicità, arbitrarietà o errore su dati di fatto non opinabili.
- La scelta di valorizzare maggiormente la produzione artistica, le pubblicazioni e gli altri titoli attinenti al settore disciplinare può essere legittima quando eviti che la ripartizione dei punteggi renda di fatto impossibile l’accesso alle prove ai candidati ammessi in ragione del titolo di studio anziché dell’esperienza professionale.
- Nelle controversie sui risultati di un concorso, il candidato deve fornire almeno un principio di prova circa l’utilità concreta conseguibile dall’accoglimento delle censure, dimostrando che la correzione dei punteggi contestati potrebbe consentirgli di raggiungere una posizione utile o significativamente migliore; in mancanza, le censure rivolte a specifiche valutazioni sono inammissibili per difetto di interesse.
- La violazione del principio di anonimato di una prova scritta richiede la dimostrazione sia dell’intenzionalità del candidato di rendere riconoscibile l’elaborato sia dell’oggettiva idoneità del segno a identificarlo. La mera peculiarità o ampiezza della trattazione, come lo svolgimento di più temi o esempi rispetto a quello richiesto, non è sufficiente se non presenta carattere inequivocabilmente anomalo e identificativo.
- Il ricorrente non può limitarsi a prospettare errori diffusi nella valutazione dei candidati o a richiamare genericamente una relazione tecnica di parte: deve indicare le specifiche illegittimità e dimostrare la loro concreta incidenza sulla propria posizione in graduatoria.
- Il superamento non autorizzato dei limiti dimensionali degli atti processuali può comportare, indipendentemente dall’esito del giudizio, la condanna della parte al pagamento di una somma ulteriore rispetto alle spese di lite, determinata in relazione all’entità del superamento e alla complessità dell’atto.
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