Cassazione Penale, Sentenza n. 28598/2026 del 28/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte d'appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva solo escluso la continuazione e ridotto la pena, confermando nel resto la condanna. Con unico motivo ha denunciato nullità dell'udienza di appello celebrata in forma cartolare e della sentenza conseguente, deducendo violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c), c.p.p. in relazione agli artt. 178, lett. c), e 598-bis c.p.p. Sostiene di aver chiesto personalmente, entro il termine, di partecipare all'udienza di appello mentre era detenuto per altra causa; la Corte avrebbe però rigettato l'istanza con provvedimento di non luogo a provvedere sul presupposto che la richiesta di discussione in presenza dovesse provenire dal difensore. La difesa assume che l'imputato possa chiedere direttamente di partecipare all'udienza e che il mancato accoglimento determini nullità di ordine generale a regime intermedio per violazione del contraddittorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha affermato che, nel giudizio cartolare di appello disciplinato dall'art. 598-bis c.p.p., la richiesta di partecipazione all'udienza formulata personalmente dall'imputato è ammissibile e impone la celebrazione dell'udienza in forma partecipata. Poiché la Corte d'appello aveva ritenuto erroneamente necessario che la richiesta fosse veicolata dal difensore, l'udienza cartolare e la sentenza emessa al suo esito risultano affette da nullità per violazione del contraddittorio. Ne è conseguito l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio a diversa sezione della Corte d'appello di Genova.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. c), c.p.p.
è la norma processuale invocata per dedurre il vizio di nullità della sentenza e dell'udienza per violazione di disposizioni processuali
art. 178, comma 1, lett. c), c.p.p.
la mancata considerazione della richiesta dell'imputato è ricondotta a nullità generale a regime intermedio per violazione del contraddittorio
la nullità dedotta è qualificata come rilevabile con ricorso per cassazione secondo il regime delle nullità di ordine generale
la disposizione è interpretata nel senso che l'imputato può chiedere personalmente di partecipare all'udienza di appello; se la richiesta è tempestiva, deve tenersi udienza partecipata e non cartolare
richiamato per il deposito della memoria scritta di replica
invocato dalla difesa per chiedere l'intervento nomofilattico delle Sezioni Unite
art. 111 Cost.
richiamato a sostegno del diritto dell'imputato di partecipare al processo e del principio del giusto processo
art. 6, comma 3, lett. c), d) ed e), CEDU
richiamato quale fonte sovranazionale del diritto dell'imputato a essere presente e partecipare effettivamente al processo
art. 14, comma 3, Patto internazionale sui diritti civili e politici
richiamato quale ulteriore fonte del diritto di difesa e di presenza dell'imputato all'udienza
art. 23-bis, comma 4, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137
utilizzato in comparazione storica per evidenziare che la vecchia disciplina emergenziale prevedeva espressamente la richiesta a mezzo difensore
d.lgs. 8 novembre 2021, n. 150
richiamato per la relazione governativa che chiarisce la ratio dell'art. 598-bis c.p.p.
art. 35399/2010, Sez. U.
richiamata la giurisprudenza di legittimità che tutela la presenza dell'imputato che abbia tempestivamente manifestato volontà di comparire in udienza camerale
Massime di principio
- Nel giudizio di appello celebrato in forma cartolare, la richiesta tempestiva di partecipazione all'udienza può essere formulata direttamente dall'imputato, senza necessità che sia necessariamente veicolata dal difensore, quando la disciplina applicabile espressamente distingue l'imputato dal suo difensore.
- Se l'imputato ha tempestivamente manifestato la volontà di comparire, il giudice di appello deve disporre la trattazione in forma partecipata; la celebrazione dell'udienza in forma cartolare in presenza di tale istanza comporta nullità dell'udienza e della sentenza per violazione del contraddittorio.
- Il diritto dell'imputato a partecipare al proprio processo costituisce presidio essenziale del giusto processo e non può essere compresso da interpretazioni formalistiche che svuotino la possibilità di comparizione personale.
- La disciplina emergenziale precedente, che richiedeva la richiesta a mezzo difensore, non è automaticamente trasponibile alla diversa formulazione dell'art. 598-bis c.p.p., la quale attribuisce autonomia alla richiesta dell'imputato.
- La mancata considerazione della richiesta di partecipazione tempestivamente formulata dall'imputato detenuto integra una nullità processuale rilevante in cassazione per violazione del contraddittorio.
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