Cassazione Penale, Ordinanza n. 02160/2026 del 20/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito resta quindi ferma nella qualificazione del fatto come ricettazione, con esclusione della riqualificazione in incauto acquisto e del riconoscimento dell'ipotesi attenuata del fatto lieve.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza di appello deducendo, in un unico motivo, questioni attinenti alla responsabilità, alla riqualificazione del fatto nella contravvenzione di incauto acquisto di cui all'art. 712 c.p. e al mancato riconoscimento dell'attenuante prevista dall'art. 648, comma quarto, c.p. La difesa sosteneva, in modo assertivo, che l'imputato fosse in buona fede rispetto alla provenienza dell'assegno ricevuto e poi utilizzato per pagare euro 800,00 per la riparazione del proprio veicolo. La Corte di cassazione ha rilevato che il motivo era generico perché non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata, la quale aveva valorizzato le risultanze probatorie da cui emergeva la consapevolezza della provenienza illecita dell'assegno, escludendo così l'incauto acquisto e configurando invece il delitto di ricettazione, con negazione dell'attenuante del fatto lieve.
Norme richiamate
Richiamato dalla difesa come possibile riqualificazione del fatto in contravvenzione di incauto acquisto, ma ritenuto non configurabile alla luce della consapevolezza della provenienza illecita del bene ricevuto.
Richiamato ai fini del mancato riconoscimento dell'attenuante del fatto lieve; la Corte dà atto che tale ipotesi è stata esclusa nella sentenza impugnata.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso è inammissibile per genericità quando si limita a prospettare in modo assertivo una diversa ricostruzione del fatto, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata e con le risultanze probatorie valorizzate dal giudice di merito.
- La riqualificazione del fatto in incauto acquisto non è praticabile quando la sentenza di merito abbia accertato la consapevolezza della provenienza illecita del bene ricevuto; in tale ipotesi opera invece la ricettazione.
- Il mancato riconoscimento dell'attenuante del fatto lieve, ove adeguatamente motivato dal giudice di merito, non può essere censurato in cassazione con doglianze meramente apodittiche e prive di specifico confronto con la decisione impugnata.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 20 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 02088/2026 del 20/01/2026
- ordinanza_penale · 20 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 02089/2026 del 20/01/2026
- ordinanza_penale · 20 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 02090/2026 del 20/01/2026
- ordinanza_penale · 20 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 02094/2026 del 20/01/2026
- ordinanza_penale · 20 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 02095/2026 del 20/01/2026
- ordinanza_penale · 20 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 02096/2026 del 20/01/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →